Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43796

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

B.G., di persona, nella qualità di persona offesa ricorre per cassazione avverso il decreto di archiviazione emesso dal gip presso il tribunale di Napoli in data 30.11.2010 nel procedimento penale contro M.G., deducendo l’omesso avviso della richiesta di archiviazione del P.M..

Il ricorso è inammissibile per essere stato sottoscritto dalla persona offesa,e non dal difensore iscritto nell’albo speciale della corte di cassazione, anche se sprovvisto dalla procura speciale ad hoc ai sensi dell’art. 122 c.p.p. (in tal senso, v, per tutte, Sez. 6, 20.11/30.12.2008, P.O. in proc. Gemmiti, Rv 242141; ancor prima Sez. Un. 27.9/20.12.2007, Lo Mauro, Rv 237854). Invero, per giurisprudenza costante, la riserva contenuta nella disposizione di cui all’art. 613 c.p.p., comma 1 "salvo che la parte non vi provveda personalmente" non deroga alla regola generale che impone la sottoscrizione del ricorso per cassazione da parte di un difensore qualificato e, di conseguenza, deve essere interpretata come meramente ricognitiva della facoltà di proporre impugnazione personalmente che l’art. 571 c.p.p., comma 1 riconosce al solo imputato.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di mille Euro, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di mille Euro alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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