Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43795

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il presidente del Tribunale di sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza avanzata da S.V. di concessione della misura dell’affidamento in prova in quanto mera riproposizione di quella già rigettata il 26/11/2010, cioè soli tre mesi prima. Avverso la decisione presentava ricorso il condannato osservando che la nuova richiesta, presentata dopo ben tre mesi dalla precedente, conteneva una specificazione dei notevoli progressi ottenuti per il suo reinserimento sociale alla luce del programma concordato con gli operatori, quindi conteneva elementi nuovi;

inoltre l’affidamento in prova era una misura alternativa alla detenzione favorita dall’ordinamento e doveva prevalere al carcere ogni volta che questo fosse possibile e cioè ogni volta che fosse provato l’inizio di un programma di recupero.

La corte ritiene che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile in quanto si fonda su un inizio di reinserimento sociale non suscettibile di alcuna valutazione riguardando l’esiguo periodo di soli tre mesi e pertanto inidonea a riconsiderare un rigetto della medesima istanza pronunciato soli tre mesi prima, tanto più che non vengono nemmeno specificati gli asseriti ulteriori progressi.

Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000 alla Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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