Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 3 Concessione per nuove costruzioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Viene in discussione l’appello verso la sentenza n. 2911/2010 con la quale il TAR Sicilia – Catania ha respinto il ricorso presentato dall’odierno appellante verso il provvedimento prot. n. 13861 del 13.11.2007, notificata il 20.11.2007, con il quale il Dirigente V funzione dell’Area Urbanistica del Comune di Taormina ha denegato il rilascio della concessione edilizia presentata dal medesimo appellante ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003; nonché, con primi motivi aggiunti, avverso l’ordinanza n. 63 del 15.4.2008, notificata il 15.4.2008, con cui il Dirigente V funzione dell’Area Urbanistica del Comune di Taormina ha disposto la demolizione delle opere per le quali era stata richiesta la concessione in sanatoria da parte della ditta Gi.Go.; nonché, ancora, con ulteriori motivi aggiunti depositati il 17.10.2008, avverso l’ordinanza n. 164 del 9.10.2008, con la quale è stato disposto lo sgombero di cose e persone dagli immobili per i quali era stata richiesta la predetta concessione edilizia in sanatoria.

Avverso l’appello il Comune di Taormina resiste con controricorso, e, in vista dell’udienza pubblica, con ulteriore memoria scritta.

Alla pubblica udienza del 15 marzo 2011 la causa è stata trattenuta per la decisione.

Motivi della decisione

1. Decidendo nel merito la questione risolta con la sentenza riportata in epigrafe, il Giudice di prime cure, in contrasto con quanto sostenuto in quella sede dall’odierno appellante, ha ritenuto che costui, benché sia titolare di un diritto personale di godimento quale conduttore dell’edificio, risulta privo di legittimazione ad ottenere, ai sensi dell’art. 31 della legge n. 47/1985, il rilascio della concessione in sanatoria delle opere abusive dal medesimo realizzate in mancanza di nulla osta alla richiesta prodotto del proprietario del bene interessato dalle opere edilizie da condonare. Secondo il Giudice di prime cure, infatti, il dettato normativo di riferimento (cioè il cit. art. 31 della legge n. 47/1985, per come richiama la legge n. 10/1977) "non può che essere interpretato nel senso di ritenere ammissibile la presentazione di una domanda di condono da parte del soggetto titolare di un diritto personale di godimento (quale conduttore), ma nel contempo non consente di per sé il rilascio della conseguente concessione edilizia in sanatoria, che presuppone il consenso, quanto meno implicito, del legittimo proprietario del bene interessato dalle opere edilizie".

2. Avverso l’opinione che sostiene l’impugnata sentenza, l’odierno appellante, invocando l’autorità di alcuni precedenti giurisprudenziali (TAR Campania – Napoli, sez IV, 23.4.1999, n. 1107 e TAR Veneto – Venezia, sez. II, 21.11.2002, n. 6351) oppone l’irrilevanza dell’eventuale dissenso manifestato del proprietario dell’edificio interessato dalla domanda di sanatoria, atteso che "non può disconoscersi in capo al conduttore di un immobile un autonomo e distinto interesse a conseguire la sanatoria dell’abuso realizzato: sia per paralizzare i poteri repressivi della P.A. in ordine ad un bene suscettibile di arrecare vantaggio all’attività condotta nell’immobile, sia per paralizzare il potere repressivo dello Stato con la conseguente irrogazione delle sanzioni penali (ex art. 38, legge n. 47/1985)". In questo senso, rileva ancora la difesa della parte appellante sulla scorta di una pronuncia della Corte Costituzionale (11-15.7.1991, n. 345) "il dissenso del proprietario risulta valorizzabile soltanto all’interno del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione accessoria dell’acquisizione gratuita dell’area interessata dagli interventi edilizi oggetto di condono, in caso di inottemperanza all’ingiunzione di demolizione intimata al conduttore – costruttore abusivo, quando risulti, in modo inequivocabile, la sua completa estraneità al conseguimento dell’opera abusiva o che, essendone egli venuto a conoscenza, si sia adoperato per impedirlo con gli strumenti offertigli dall’ordinamento – e non anche nel procedimento promosso dal conduttore dell’immobile per conseguire la sanatoria dell’opera".

3. I motivi di gravame sollevati dalla difesa dell’odierno appellante non meritano di essere accolti.

Giova a questo proposito ribadire che una corretta lettura dell’art. 31 della legge n. 47/1985 depone nel senso che l’attribuzione della legittimazione a chiedere la sanatoria edilizia, operata attraverso il richiamo della legge n. 10/1977, anche ai conduttori dell’immobile interessato, ha fondamentalmente natura e funzione surrogatoria rispetto ad una eventuale inerzia del proprietario dell’immobile, ancorché nei limiti di un interesse giuridicamente apprezzabile al conseguimento della sanatoria da parte del soggetto agente, secondo il contenuto proprio della situazione soggettiva di cui è titolare: ad esempio, come ricorre nella fattispecie in discorso, la situazione di titolare di un diritto personale di godimento in quanto conduttore dell’immobile interessato.

Secondo l’art. 31 della legge n. 47/1985, sono innanzi tutto "proprietari di costruzioni e di altre opere che risultano ultimate…" i quali "possono, su loro richiesta, conseguire la concessione o l’autorizzazione in sanatoria … anche se "possono altresì provvedere alla richiesta di sanatoria ed agli adempimenti relativi" sia "coloro che hanno titolo, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10", nonché "salvo rivalsa nei confronti del proprietario, ogni altro soggetto interessato al conseguimento della sanatoria medesima".

Nella articolata rappresentazione della disciplina de qua, allora, la diversa formulazione utilizzata per indicare la legittimazione alla richiesta della concessione o dell’autorizzazione in sanatoria, rispettivamente, dei "proprietari": che "possono…", rispetto agli altri legittimati: che "possono altresì provvedere…" esprime la precisa scelta del legislatore della legge n. 47/1985 di consentire una regolarizzazione, sotto il profilo amministrativo e/o penale, degli assetti di interesse qualificato, istituiti dal proprietario titolare sul bene, o alla volontà del quale possono ricondursi, che rischierebbero altrimenti di essere compromessi dalla mancata conformità del bene rispetto alla normativa urbanistica di riferimento, in assenza della prescritta concessione.

Si precisa così, d’altra parte, il tipo di problema che il legislatore della legge n. 47/1985 ha inteso risolvere attraverso la formulazione del cit. art. 31, rispetto ai diversi modi con cui il proprietario può voler "godere e disporre", ai sensi dell’art. 832 c.c., del bene di cui è titolare e principale legittimato, in particolare, quando la realizzazione del contenuto utile del diritto di proprietà non avviene direttamente, bensì attraverso la costituzione di una posizione qualificata di interesse in capo ad altri soggetti: i quali, come titolari di un diritto reale minore, o personale di godimento, o altrimenti, possono vantare una posizione qualificata di interesse, e, a tale stregua e in tali limiti "possono altresì provvedere…" ad avviare il procedimento di sanatoria, in sostituzione di quanto avrebbe dovuto fare il proprietario, che comunque resta confermato nella sua posizione di dominus dell’intero procedimento e dei suoi esiti.

In questo senso, la decisione disposta dalla sentenza oggetto del presente gravame risulta ispirata dal tipo di problema sopra delineato, quando, in particolare, sulla scia di una coerente decisione del Consiglio di Stato (V, 9.11.1998, n. 1583), richiama i principi che presiedono, invito domino, all’esercizio dello ius aedificandi anche sotto il profilo della disciplina civilistica dei poteri di uso e disposizione attribuiti al conduttore di beni immobili. Sia per i primi che per la seconda (arg. ex art. 1590 c.c.), infatti, al conduttore non compete tipicamente la facoltà di modificare unilateralmente la struttura del bene locato e, perciò, non risulta a tal fine legittimato né per chiedere una concessione edilizia in via preventiva, né per ottenere una concessione in sanatoria per opere abusive conducenti al medesimo risultato, in mancanza di un espresso consenso del proprietario.

Ma, se è così, allora la facoltà di "provvedere alla richiesta di sanatoria…", pure riconosciuta al conduttore dalla legge n. 47/1985, non può comunque sortire nessuno effetto lesivo del contenuto del diritto di proprietà vantato dal locatore, e non altrimenti attribuito dal medesimo, atteso che la situazione di godimento nella quale è stato posto contrattualmente non istituisce in capo ad esso alcun "interesse" che possa giustificare una conformazione del bene locato diversa da quella voluta o accettata dal proprietario del bene stesso.

Le stesse ragioni che escludono il riconoscimento in capo all’odierno appellante del diritto ad attenere invito domino la sanatoria delle opere abusive, rendono altresì legittimi gli ulteriori provvedimenti adottati dall’Amministrazione impugnati dall’odierno appellante, comprendenti sia l’ordine di demolizione delle opere in oggetto (ordinanza n. 63 del 15.4.2008) sia l’ordine di sgombero di cose e persone dagli immobili (ordinanza n. 164 del 9.10.2008): la cui validità è sorretta dall’efficacia del provvedimento di diniego della concessione edilizia in sanatoria richiesta dall’odierno appellante, per le ragioni in punto di fatto e di diritto sopra motivate.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del presente giudizio, come di regola, seguono la soccombenza e sono fissate nella misura stabilita in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia amministrativa, per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.

Spese a carico della soccombenza Euro 3000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 15 marzo 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Riccardo Virgilio, Presidente, Antonino Anastasi, Guido Salemi, Pietro Ciani, Giuseppe Mineo, estensore, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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