Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9447 Assicurazione della responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.S. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Catania che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Catania, ha rigettato la domanda risarcitoria da lui proposta nei confronti della Compagnia Tirrena di Assicurazioni in l.c.a., in giudizio anche in nome e per conto del Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada, in relazione ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS).

Gli intimati non si sono costituiti.

Il giudice di appello ha ritenuto che lo S., trasportato sul mezzo di C.S., non potesse vantare alcun diritto nei confronti dell’Assicurazione del danneggiante, essendo l’evento anteriore all’entrata in vigore della L. 19 febbraio 1992, n. 142, nè sul caso in esame avrebbe alcuna influenza la sentenza della Corte Costituzionale n. 188 del 1991.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, art. 4, lett. a) e art. 18, siccome novellata dalla L. n. 39 del 1977 nella parte in cui, rispettivamente, prevedono l’obbligo assicurativo ed in prò di tutti i trasportati; esclusioni; titolarità della azione diretta/inopponibilità di eccezioni contrattuali", assumendo che, benchè il sinistro si sia verificato nel 1991, la garanzia assicurativa deve intendersi estesa anche alle persone trasportate, quanto meno nel caso di incidente stradale causato da un particolare tipo di veicolo (autoarticolato) per il quale il codice della strada previgente e l’attuale richiedono la presenza di due autisti con funzione di alternanza e reciproca collaborazione.

In subordine lamenta la violazione degli artt. 2, 3 e 32 Cost..

1.1. Il primo motivo è fondato.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato che, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, la modifica apportata dal D.L. 23 dicembre 1976, n. 857 (convertito nella L. 26 febbraio 1977, n. 39) alla L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 1, comma 2, ha introdotto – in base ad un’interpretazione compatibile con le direttive comunitarie in materia e che tenga conto dell’evoluzione giurisprudenziale relativa all’art. 2054 cod. civ. – la regola generale dell’estensione dell’assicurazione stessa ai danni prodotti alle persone dei trasportati, già prima dell’entrata in vigore dell’ulteriore modifica introdotta dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142.

Ne consegue che, nel menzionato periodo, risultano coperti dall’assicurazione obbligatoria anche i danni sofferti dai soggetti trasportati su veicoli destinati al trasporto di cose, che viaggino nella parte progettata e costruita con posti a sedere per passeggeri (Cass. SSUU 16 marzo 2009 n. 6316).

Lo S., dunque, ha azione diretta nei confronti della Tirrena.

2.- Resta assorbito il secondo motivo, relativo alle spese.

3.- Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la "violazione e/o falsa applicazione del dettato di cui all’art. 112 c.p.c. nonchè degli artt. 1292, 2043 e 2054 c.c.", ed il vizio di motivazione, dolendosi della mancata decisione del giudice di appello in ordine alla domanda proposta nei confronti del C..

3.1.- Il terzo motivo è infondato. Il giudice di appello, che decideva sull’appello principale proposto dalla Tirrena e sull’appello incidentale dello S., ha correttamente (in rito) riformato la sentenza impugnata rigettando "la domanda proposta dallo S. nei confronti della Compagnia appellante", nè aveva alcun onere di pronunciarsi anche quanto al C., nei cui confronti la sentenza impugnata era passata in giudicato.

4.- Con il quarto motivo il ricorrente si duole, sotto il profilo della violazione di legge, della declaratoria di inammissibilità dell’appello incidentale relativo al quantum, formulando i seguenti quesiti di diritto: "Non ha errato la Corte Territoriale applicando il disposto di cui all’art. 331 c.p.c., comma 2?"; "Non ha errato la C.d.A. a disattendere l’appello incidentale, redatto e motivato in maniera esaustiva e stringente secondo i dettami di cui agli artt. 166 e 167 c.p.c.?"; "Non ha errato la Corte rigettando la richiesta di modifica del capo di domanda in punto quantum, essendo stato DOCUMENTALMENTE superato l’onere di cui all’art. 2697 c.c.?".

4.1.- Il quarto motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto richiesti dall’art. 366 bis cod. proc. civ., applicabile alla fattispecie trattandosi di sentenza depositata il 1/7/06. A parte che l’appello incidentale è stato dichiarato inammissibile e non, come si ricava dal terzo quesito, rigettato, sono comunque inammissibili anche il primo e secondo quesito, che si risolvono nella domanda se sia stata o no ben applicata una determinata norma di legge, senza alcun riferimento, in quesito, alla fattispecie concreta (Cass. SSUU ord. 5 febbraio 2008 n. 2658) 5.- Il ricorso va pertanto accolto quanto al primo motivo. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione con rinvio, anche per le spese, alla corte di Appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo e rigettati il terzo e quarto, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla corte di Appello di Catania in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 3 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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