Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il Tribunale di sorveglianza di Brescia rigettava l’istanza avanzata da P.L.G. volta ad ottenere la misura dell’affidamento in prova in quanto egli era stato arrestato per la commissione di un nuovo reato e quindi non sussisteva la condizione di meritevolezza richiesta per l’accesso alla misura alternativa.

Avverso la decisione presentava ricorso il condannato e deduceva la violazione del diritto di difesa in quanto non era stata effettuata una regolare notifica della data di fissazione dell’udienza; infatti era stata tentata una prima notifica nell’abitazione e poi era stata effettuata una notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p., mentre era certo, da un lato, che il Tribunale sapesse del suo stato di detenzione, dall’altro non si era considerato che la notifica al difensore non conteneva l’indicazione che avveniva per conto dell’interessato; inoltre l’ordinanza non era motivata congruamente sui motivi del rigetto. Con memoria ribadiva che la notifica al difensore di fiducia ai sensi dell’art. 161 c.p.p. avrebbe dovuto contenere l’indicazione del nome del condannato;

aggiungeva poi che il Tribunale non aveva considerato il buon comportamento tenuto prima del suo nuovo arresto, nonchè la circostanza che era stato nuovamente posto in libertà in attesa del giudizio, proprio per il suo buon comportamento.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere accolto. Infatti davanti al tribunale di sorveglianza l’imputato ha diritto di partecipare all’udienza e quindi di ricevere l’avviso di fissazione dell’udienza, che può anche avvenire ai sensi dell’art. 161 c.p.p., comma 4, presso il difensore di fiducia in caso di irreperibilità del condannato. In questo caso però il tribunale aveva appreso prima dell’udienza la notizia del suo nuovo stato detentivo, che costituiva un legittimo impedimento, con la conseguenza che avrebbe dovuto disporre un rinvio, non potendo più attribuirsi ad una sua libera scelta quella di non essere presente; la data del rinvio doveva essere notificata al detenuto affinchè decidesse se farsi ascoltare dal magistrato di sorveglianza del luogo di detenzione (Sez. 1, 9 giugno 2009 n. 26478, rv. 244037).

Ne discende che l’ordinanza deve essere annullata con rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Brescia per una nuova decisione.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuova deliberazione al Tribunale di sorveglianza di Brescia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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