Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43793 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Avverso l’ordinanza del Tribunale di Firenze, nella sezione distaccata di Pontassieve, in funzione di giudice dell’esecuzione, con la quale, in data 22 febbraio 2011, veniva rigettata la sua domanda volta all’applicazione della disciplina di favore di cui all’art. 671 c.p.p., comma 1, in relazione a sette sentenze di condanna rese da plurime autorità giudiziarie, per condotte consistite nella falsificazione di assegni bancari e nella truffa, attraverso il loro utilizzo, ai danni di commercianti presso i quali si identificava con una patente di guida anch’essa falsificata, propone ricorso per cassazione B.S., personalmente, denunciandone l’illegittimità per violazione di legge e difetto di motivazione.

2.1 Lamenta, in particolare, la difesa ricorrente, con il primo motivo di ricorso col il quale denuncia violazione dell’art. 671 c.p.p., che il giudice del merito ha rigettato l’istanza per cui è causa ignorando del tutto i criteri elaborati dalla giudice di legittimità per il riconoscimento della medesimezza del disegno criminoso di cui all’art. 81 c.p., comma 2, tutti ricorrenti nella fattispecie, ed ignorando altresì, sia la sovrapponibilità di giudicati resi per identiche condotte, sia la circostanza processuale che l’utilizzo della patente falsificata è stata già considerata in continuazione con i relativi reati collegati dai vari giudici chiamati a giudicare attraverso le pronunce oggetto dell’istanza in executivis.

2.2 Col secondo motivo di ricorso denuncia altresì il ricorrente difetto di motivazione sul rilievo che il giudicante, dopo aver riconosciuto la ricorrenza nella fattispecie di condotte simili, contraddittoriamente nega poi l’applicazione della disciplina di favore perchè non provato l’intento unitario a base di esse, peraltro omettendo di prendere in esame, benchè anch’essa oggetto della domanda rigettata, la sentenza resa dal Tribunale di Ravenna il 16.4.2007. 3. Il P.G. in sede depositava requisitoria scritta con la quale chiedeva l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata, attesa la palese insufficienza della motivazione illustrata a sostegno, motivazione qualificata dal rappresentante della pubblica accusa come apparente.

4. Il ricorso è fondato.

4.1 Giova prendere le mosse, ribadendola, dall’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. 1, 12.05.2006, n. 35797) secondo cui la continuazione presuppone l’anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già insieme presenti alla mente del reo nella loro specificità, almeno a grandi linee, situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o ad un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità (cfr, per tutte, Cass., Sez. 2, 7/19.4.2004, Tuzzeo; Sez. 1, 15.11.2000/31.1.2001, Barresi).

La prova di detta congiunta previsione – ritenuta meritevole di più benevolo trattamento sanzionatorio attesa la minore capacità a delinquere di chi si determina a commettere gli illeciti in forza di un singolo impulso, anzicchè di spinte criminose indipendenti e reiterate – investendo l’inesplorabile interiorità psichica del soggetto, deve di regola essere ricavata da indici esteriori significativi, alla luce dell’esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.

Tali indici, di cui la giurisprudenza ha fornito esemplificative elencazioni (fra gli altri, l’omogeneità delle condotte, il bene giuridico offeso, il contenuto intervallo temporale, la sistematicità e le abitudini programmate di vita), hanno normalmente un carattere sintomatico, e non direttamente dimostrativo, di guisa che il loro l’accertamento, pur officioso e non implicante oneri probatori, deve assumere il carattere di effettiva dimostrazione logica, non potendo essere affidato a semplici congetture o presunzioni. Detto accertamento, infine, è rimesso all’apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti.

4.2 Tanto premesso sul piano dei principi, non può non rilevarsi che la Corte di merito non abbia fatto di essi corretta applicazione.

Ed invero, del tutto generica ed apodittica si appalesa la motivazione impugnata, che omette persino di indicare le singole date in cui i reati furono commessi e tralascia altresì una delle condanne oggetto dell’incidente di esecuzione per cui è causa. Le condotte, come riconosciuto dallo stesso giudice dell’esecuzione, sono del tutto similari ed alcune volte addirittura sovrapponibili, e cinque di esse sono concentrate nel 2002, una all’inizio del 2003 ed un’altra nel luglio del 2000.

Palese pertanto il difetto motivazionale.

5. Alla stregua delle esposte considerazioni l’ordinanza in esame va cassata con rinvio al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve, per nuovo esame alla luce dei criteri giurisprudenziali indicati da questa Corte di legittimità al fine di delibare correttamente la fattispecie dedotta in giudizio.

P.Q.M.

la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze, sezione distaccata di Pontassieve.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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