Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9442

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

F. e B.G., padre e figlio, propongono ricorso per cassazione, affidato a nove motivi ed illustrato da successiva memoria, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia che ha rigettato il loro gravame contro la sentenza di primo grado del Tribunale di Brescia, che aveva accolto una opposizione a decreto ingiuntivo per L. 100.000.000 di M.G. – il quale aveva chiamato in giudizio B.G. – nei confronti di B.F.. Decreto ingiuntivo richiesto in virtù di scrittura privata del 2/2/98 recante le sottoscrizioni di B. F., M.G. e C.P. (pure chiamato in causa da M.G.), nella quale il M. si impegnava a restituire al B. la somma di L. 100.000.000, che il B. assumeva di avere corrisposto al C..

Secondo il giudice di primo grado, la scrittura dissimulava la cessione, non perfezionatasi, della quota del 50% della società di fatto "Olimpia 90" esistente tra il C. e B.G., da quest’ultimo a M.D., figlio di G..

Resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, C. P..

Resistono con altro controricorso M.G. e M. D. (intervenuto in giudizio), proponendo due motivi di ricorso incidentale condizionato.

Motivi della decisione

1.- Il Collegio ha disposto la redazione di motivazione semplificata.

2.- Preliminarmente si rileva che il ricorso incidentale proposto in seno a quello principale iscritto al n. 27904 del 2008 va trattato unitamente a quest’ultimo.

3.- Con il primo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti principali si dolgono del fatto che la scrittura 2/2/98 sia stata considerata simulata.

Con il secondo motivo, sempre sotto il profilo del vizio di motivazione, i medesimi ricorrenti si dolgono ancora della ritenuta natura simulata della detta scrittura privata, assumendo che essa abbia avuto effetti sull’attività della ditta Olimpia 90.

Con il sesto motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, essi si dolgono del mancato esame di una obiezione, secondo loro decisiva, alla tesi secondo cui la scrittura del 2/2/98 era simulata.

Con il settimo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti principali prospettano una diversa interpretazione della scrittura privata 2/2/98.

Con l’ottavo motivo essi prospettano che la scrittura del 2/2/98 avesse valore comunque quale riconoscimento di debito.

3.1.- I cinque motivi, da esaminarsi congiuntamente riguardando tutti l’interpretazione della scrittura del 2/2/98, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in mancanza dell’integrale trascrizione, nel fatto o nel corpo del motivo, della detta scrittura privata.

4.- Con il terzo motivo, sotto il profilo del vizio di motivazione, i ricorrenti si dolgono dell’affermazione della Corte di Appello secondo cui essi non avrebbero formulato in primo grado nessuna domanda fondata sul contratto dissimulato.

Con il quarto motivo la medesima doglianza è svolta sotto il profilo della nullità della sentenza per omessa pronuncia, assumendo che la Corte di Appello dovesse pronunciarsi sulla richiesta di pagamento dei L. 100.000.000, "quale che fosse il valore dato allo scritto 2.2.98".

Con il quinto motivo l’omessa pronuncia è censurata con riferimento alla violazione dell’art. 163 c.p.c., comma 3, n. 3 e n. 4.

4.1.- I tre motivi, da esaminarsi congiuntamente, sono inammissibili per difetto di autosufficienza, in difetto di testuale trascizione delle domande svolte.

5.- Con il nono motivo, sotto il profilo della violazione dell’art. 92 cod. proc. civ., comma 2, i ricorrenti si dolgono della mancata compensazione delle spese.

5.1.- Il nono motivo è inammissibile. Questa Corte ha infatti affermato che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi (Cass. 11 gennaio 2008, n. 406).

11.- Il ricorso principale va conclusivamente rigettato. Resta perciò assorbito l’incidentale condizionato.

A ragione della soccombenza, i ricorrenti principali vanno condannati al pagamento delle spese, liquidate, quanto ai M., in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per onorari, e, quanto al C., in Euro 3.600, di cui Euro 3.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge su ogni importo.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; condanna i ricorrenti principali a pagamento delle spese, liquidate, quanto ai M., in Euro 2.800, di cui Euro 2.600 per onorari, e, quanto al C., in Euro 3.600, di cui Euro 3.400 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge su ogni importo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile, il 13 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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