Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9438 Responsabilità civile

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Svolgimento del processo

Il presente giudizio ha ad oggetto la domanda proposta da C. A. e da L.P., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti per la morte del figlio C.C., deceduto a seguito di un incidente stradale. Assumendo che il sinistro si fosse verificato per colpa del guidatore di un veicolo rimasto sconosciuto, il quale aveva improvvisamente svoltato a sinistra, proprio mentre l’autovettura condotta dal loro ragazzo lo stava superando, gli attori convennero innanzi al Tribunale di Lecce il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada nonchè RAS – Riunione Adriatica di Sicurtà – s.p.a., quale impresa dallo stesso designata, per ivi sentirli condannare a ristorarli dei pregiudizi subiti.

Costituitasi in giudizio, la società assicuratrice contestò le avverse pretese.

Con sentenza del 7 luglio 2003 il giudice adito rigettò la domanda.

Proposto gravame principale dal C. e dalla L. e incidentale da RAS s.p.a., la Corte d’appello, sentito come teste Cu.Ge., che il giudice di prime cure aveva invece ritenuto incapace a deporre, ha respinto l’uno e accolto l’altro, per l’effetto condannando gli attori a rifondere alla convenuta le spese del giudizio innanzi al Tribunale.

Avverso detta pronuncia ricorrono a questa Corte C.A. e L.P., formulando due motivi.

Resiste con controricorso, illustrato anche da memoria, Allianz s.p.a. (già RAS s.p.a.).

Motivi della decisione

1.1 Con il primo motivo gli impugnanti, denunciando violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., criticano il giudizio di inattendibilità della deposizione resa da Cu.Ge., benchè la RAS s.p.a., nella sua qualità di impresa designata dal Fondo di Garanzia, non avesse mai contestato nè smentito, la versione del sinistro dallo stesso fornita, versione idonea a provare i fatti costitutivi della pretesa azionata, ma si fosse limitata a eccepire l’incapacità del teste. Aggiunge che del tutto arbitrariamente, e in violazione del principio per cui il giudice valuta le prove secondo il suo prudente apprezzamento, la Corte aveva presupposto che i ricordi del Cu. dovessero essere più veritieri nell’imminenza dell’evento, senza considerare che già quando era stato sentito dal P.M., in sede di sommarie informazioni, il Cu. aveva parlato della irregolare manovra del veicolo rimasto sconosciuto, manovra per effetto della quale l’auto sulla quale anche egli viaggiava, era sbandata, andando a sbattere contro un muro.

1.2 Con il secondo mezzo il ricorrente lamenta vizi motivazionali, con riferimento alla valutazione del materiale istruttorio. Sostiene che illogicamente la Corte, dopo avere ammesso il Cu. a deporre, aveva ritenuto inattendibili le sue dichiarazioni sul presupposto, del tutto infondato, di un potenziale interesse del teste all’accoglimento della domanda attrice, laddove, posto che, al momento della deposizione, l’eventuale credito risarcitorio dallo stesso vantato era ormai prescritto, non v’era ragione per ritenere strumentale la sua versione dei fatti. Affatto apodittico era poi il rilievo dato dal giudice di merito al mancato rinvenimento, sull’asfalto, di tracce del veicolo sorpassato, non essendo dato comprendere per quali ragioni questo avrebbe dovuto lasciarle.

2 Le censure, che si prestano a essere esaminate congiuntamente per la loro evidente connessione, non hanno pregio.

Mette conto evidenziare i punti salienti dell’iter argomentativo attraverso il quale la Curia territoriale ha giustificato il suo convincimento.

Secondo il decidente, malgrado la deposizione di Cu.Ge. – e a prescindere da ogni questione in ordine all’ammissibilità della prova – i fatti costitutivi della domanda attrice erano rimasti comunque indimostrati. E invero, ponendo a raffronto le dichiarazioni dallo stesso rese nell’immediatezza dell’incidente, circa tre ore dopo il suo verificarsi, e la versione dei fatti fornita in giudizio, doveva condividersi la valutazione del giudice di prime cure in ordine alla maggiore attendibilità delle prime, rispetto alle seconde. La circostanza che solo in queste ultime il teste avesse attribuito lo sbandamento dell’autovettura guidata dal C. alla condotta di un terzo, che aveva improvvisamente e repentinamente tagliato la strada al veicolo che lo stava sorpassando, ingenerava forti perplessità, apparendo sospetto che nulla avesse il Cu.

detto al riguardo nell’immediatezza del fatto, allorchè i suoi ricordi dovevano essere particolarmente vividi.

Ha poi aggiunto, a ulteriore supporto del suo apprezzamento, che, mentre erano evidenti le tracce lasciate sull’asfalto dall’auto condotta dal C., nessun segno del preteso, improvviso mutamento di direzione del veicolo sorpassato era stato rinvenuto, il che confermava il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni del teste.

3 Ritiene il collegio che siffatto impianto motivazionale resista alle critiche degli impugnanti. Contrariamente a quanto sostenuto in ricorso, invero, il convincimento del decidente appare maturato su una valutazione del materiale istruttorio ispirata a criteri di comune buon senso e su una puntuale ricognizione dello stato dei luoghi. In particolare, considerato che la deposizione del Cu. è assolutamente decisiva ai fini della plausibilità della versione dei fatti posta a base della pretesa azionata, non appare nè illogico, nè arbitrario il giudizio di inattendibilità formulato dal giudice di merito, non essendo supportato da alcun elemento oggettivo l’assunto del vuoto di memoria, che, nell’immediatezza del fatto, avrebbe determinato il silenzio del teste su una circostanza assolutamente decisiva, come l’improvvisa virata del veicolo sorpassato. Nè si vede come possa essere tacciato di irragionevolezza il rilievo che tale irregolare manovra avrebbe comunque dovuto lasciare tracce sull’asfalto, tracce che invece, pacificamente, non furono rinvenute.

4 In realtà le critiche svolte in ricorso, attraverso la surrettizia evocazione di violazioni di legge e di vizi motivazionali in realtà inesistenti, mirano esclusivamente a sollecitare una rivalutazione dei fatti e delle prove, preclusa in sede di legittimità.

Il ricorso deve, in definitiva, essere respinto.

La complessità della valutazione; del materiale istruttorio induce il collegio a compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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