T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 14

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con D.D. n. 1694 del 7 settembre 2010, il Comune di Roma ha disposto il divieto di prosecuzione dell’attività di laboratorio di manutenzione di motoveicoli e scooter svolta dal signor D.C. nei locali siti in Roma, via Zucchelli, 3 (nel Rione Colonna), ciò in ragione delle previsioni contenute nella delibera comunale n. 36/2006 secondo cui, nel centro storico, tali attività non possono essere autorizzate.

Il divieto è stato adottato in risposta alla dichiarazione di inizio attività presentata in data 1 aprile 2010 dal sig. D’Urbano per lo svolgimento dell’attività di manutenzione di motoveicoli che, in precedenza, insieme al fratello Guglielmo, esercitava nei locali di via Barbieri n. 19 (abbandonati per sfratto nel maggio 2009).

Avverso tale atto, e tutti quelli ad esso connessi, hanno proposto impugnativa i fratelli D. chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per il seguente motivo:

– violazione di legge; eccesso di potere per illogicità manifesta, erronea valutazione dei presupposti e disparità di trattamento.

La Delib. n. 36 del 2006 si riferisce all’apertura di nuove attività ma la richiesta degli interessati, sebbene formalizzata attraverso una D.I.A., si riferisce ad un trasferimento di attività dai locali di via Barbieri n. 19 (rione S. Eustachio) a quelli di via Zucchelli n. 3 (rione Colonna).

Ed invero, l’amministrazione resistente ha erroneamente attribuito alla predetta richiesta carattere di novità quando tale attività era svolta dal 1981 dal sig. D.G. (titolare dell’autorizzazione) che la esercitava in regime di società di fatto, a partire dal 1989, con il fratello C..

Ora, sebbene l’attività di che trattasi non rientri tra quelle tutelate dalla Delib. n. 36 del 2006 e la dichiarazione di inizio attività sia stata presentata in data 1 aprile 2010 dal sig. D.C. (non titolare nominativo dell’autorizzazione ma che svolgeva l’attività in regime di società di fatto con il fratello dal 1989), la richiesta rivolta all’amministrazione resistente riguarda un mero trasferimento di sede consentito dall’art. 11 della citata Delib. n. 36 del 2006 e non l’apertura di una nuova attività.

Si è costituito in giudizio l’ente capitolino chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza n. 965/2011 questa Sezione ha disposto un approfondimento istruttorio da parte del Comune con riguardo al regime dell’attività svolta dagli interessati (se in società di fatto), accogliendo nelle more la domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato.

L’incombente istruttorio è stato adempiuto con il deposito di documentazione in data 13 aprile 2011 dal quale non è emersa alcuna risultanza in ordine allo svolgimento dell’attività in regime di società di fatto.

Con ordinanza n. 1460/2011, è stato confermato l’accoglimento della domanda cautelare, in attesa della definizione del merito.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. La prospettazione dei ricorrenti non può essere condivisa.

Dall’esito degli approfondimenti istruttori svolti su ordine della Sezione non sono emerse risultanze tali da far dedurre che l’attività svolta dai ricorrenti nei locali di via Barbieri n. 19 nel rione S. Eustachio fosse esercitata in regime di società di fatto né gli istanti hanno allegato alcunché, se non mere affermazioni, che potesse far ritenere sussistente quel regime.

A ciò va aggiunto che la dichiarazione di inizio attività dell’aprile 2010 non è stata presentata congiuntamente dai due fratelli ma solo dal sig. D.C. che, secondo la prospettazione di parte ricorrente, sarebbe subentrato nell’attività svolta dal fratello il quale, dal 2008, ha smesso di svolgerla per motivi familiari.

In particolare, non può non osservarsi come la richiesta dell’aprile 2010 non sia stata sottoscritta dal sig. D.G. che, a suo tempo, era titolare dell’autorizzazione allo svolgimento dell’attività nei locali di via Barbieri n. 19, il che legittima la condotta dell’amministrazione che non ha convertito la domanda di che trattasi in richiesta avente ad oggetto il trasferimento dell’attività di manutenzione di motoveicoli, mancando invero una espressa dichiarazione di volontà in tal senso del possessore del titolo abilitativo.

A ciò si aggiunga che il contratto di locazione dei nuovi locali di via Zucchelli in Rione Colonna è intestato al solo D.C., il che fa ritenere che la reale intenzione di cui alla dichiarazione di inizio attività dell’aprile 2010 fosse proprio quella di intraprendere una nuova attività artigianale che, tuttavia, ai sensi della Delib. n. 36 del 2006, l’amministrazione resistente ha dovuto inibire, non rientrando la manutenzione degli scooter tra le attività tutelate nell’ambito della città storica (art. 6 della citata Delib. n. 36 del 2006 come modificata dalla Delib. n. 86 del 2009).

2. In conclusione, il ricorso va respinto mentre le spese di giudizio possono essere compensate tra le parti, anche in ragione dell’esito della fase cautelare.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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