Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43784

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il P.G. presso la corte di appello di Catania ricorre avverso la sentenza del gip presso il tribunale della stessa città, in data 25.11.201, che, in sede di patteggiamento, aveva comminato la pena di sei mesi di arresto nei confronti di P.F. riconosciuto colpevole del reato di guida senza patente perchè ritiratagli in seguito alla sottoposizione alla misura della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno – L. 21 maggio 1965, n. 575, ex art. 6 in relazione alla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, art. 9 – denunciando la illegittimità della pena come comminata per prevedere il reato contestato la sanzione della reclusione e non dell’arresto, come invece ritenuto dal giudice che avrebbe considerato, erroneamente la pena prevista dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 1. Il ricorso è fondato, pur per una ragione diversa da quella proposta dal P.G. ricorrente sulla base della ritenuta erronea considerazione che il giudice di merito, per la dosimetria della pena, avesse fatto riferimento alla pena prevista dall’art. 9 cit., comma 1 – l’arresto – e non invece a quella diversa – la reclusione – prevista dal secondo comma che ha riferimento alla trasgressione degli obblighi inerenti alla misura della prevenzione con divieto ed obbligo di soggiorno, per l’appunto la fattispecie di causa.

Senonchè il disvalore del fatto come contestato rientra nella previsione congiunta di due disposizioni incriminatrici: l’art. 9, comma 2 e l’art. 6 citati. Invero il reato di guida senza patente commesso da soggetto sottoposto con provvedimento definitivo alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. concorre con il delitto previsto dalla L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2, (misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) (Sez. 1, 9.6/2.7.2010, P.M. in proc. c. Piccolo, Rv 247724; Sez. 1, 5/25.2.2009, Giudice Rv 243453).

Trattasi, dunque, di un vero e proprio errore di diritto tradottosi in una erronea qualificazione giuridica del fatto di reato. Ed è noto che qualora il giudice pronunci sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, ritenendo erroneamente corretta la qualificazione giuridica del fatto contestato siccome prospettata dalle parti, l’accordo raggiunto da queste ultime deve ritenersi caducato perchè fondato su un errore di diritto circa un punto essenziale. Ed, ancora, il ricorso per Cassazione avverso sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti da parte del procuratore generale è sempre ammissibile in applicazione del principio di cui all’art. 111 Cost..

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al gip del tribunale di Catania per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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