Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43783 Provvedimento abnorme

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. D.M. veniva citato in giudizio davanti al Giudice di pace di Genova con decreto di citazione del 10.11.2010. All’udienza del 5 gennaio 2011 il Giudice, rilevato che la vocatio in ius era avvenuta in violazione dei termini a comparire di cui al D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 20, comma 4, ordinava la restituzione degli atti al pubblico ministero.

1.2 Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di Genova denunciandone l’abnormità, dappoichè, attraverso esso, si sarebbe determinata una indebita regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari.

A sostegno della impugnazione richiamava il procuratore ricorrente Cass., Sez. Unite, 29/05/2002, n. 28807. 2. Il Procuratore generale in sede, con ampia e motivate requisitoria scritta, concludeva per la inammissibilità del ricorso, richiamando a sua volta Cass., Sez. Unite, 26/03/2009, n. 25957. 3. Il ricorso è fondato.

Secondo insegnamento di questa Corte nella sua più autorevole composizione nel caso in cui il decreto di citazione a giudizio, emesso dal pubblico ministero, venga notificato all’imputato senza il rispetto del termine tra notifica e data dell’udienza, il decreto stesso resta valido. Ne consegue che il giudice del dibattimento, riscontrato il vizio, non può restituire gli atti al p.m., ma deve disporre egli stesso la rinnovazione della notificazione. Nella fattispecie data, infatti, il vizio attiene alla notificazione dell’atto e non già all’atto in sè, circostanza questa che giustifica appieno la conclusione alla quale è pervenuta la lezione ermeneutica delle sezioni unite (Cass., Sez. Unite, 29/05/2002, n. 28807). Non può pertanto condividersi la richiesta del rappresentante della pubblica accusa in sede, dappoichè non congruamente richiamato il recente intervento ancora di queste sezioni unite (Cass., Sez. Unite, 26/03/2009, n. 25957) secondo il quale non è abnorme il provvedimento con cui il giudice del dibattimento – rilevata l’invalidità della notifica dell’avviso di conclusione delle indagini di cui all’art. 415 bis c.p.p., in realtà ritualmente eseguita – dichiari erroneamente la nullità del decreto di citazione a giudizio, disponendo la trasmissione degli atti al P.M., trattandosi di provvedimento che, lungi dall’essere avulso dal sistema, costituisce espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall’ordinamento e che non determina la stasi del procedimento, potendo il P.M. disporre la rinnovazione della notificazione del predetto avviso. Come di palese evidenza il principio qui da ultimo riportato risulta assunto in fattispecie diversa da quella in esame e precisamente in fattispecie in cui la nullità processuale inficiava il decreto di citazione a giudizio perchè sopravvenuta in seguito a nullità anteriormente intervenute, in momenti preparatori del decreto e connessi strettamente, sotto l’aspetto procedimentale, alla vocatio in ius (mancato ovvero irrituale avviso di conclusione delle indagini) (Cass., Sez. 4, 25/03/2010, n. 14579; Cass., Sez. 6, 29/09/2009, n. 49525).

4. In conclusione l’ordinanza impugnata ha determinata una illegittima regressione del procedimento dalla fase dibattimentale, di guisa che essa va annullata senza rinvio e gli atti trasmessi al Giudice di pace di Genova per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

la Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Giudice di pace di Genova per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *