Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43781

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ordinanza deliberata il 6 dicembre 2010 il Tribunale di Firenze, richiesto dai difensori di R.A. di applicare in sede di esecuzione la disciplina della continuazione con riferimento ai reati di cui alle sentenze incluse nel provvedimento di cumulo di pene concorrenti emesso nei suoi confronti del predetto condannato, in data 6 novembre 2009, affermata implicitamente la propria competenza ai sensi dell’art. 665 c.p.p., comma 4, ravvisata la continuazione, ha conseguentemente rideterminato la pena a carico del R..

2. Per l’annullamento di tale ordinanza il Procuratore della Repubblica di Firenze ha proposto ricorso denunziando violazione dell’art. 665 c.p.p., in quanto illegittimamente il Tribunale aveva affermato la propria competenza a provvedere ed accolto l’istanza – per altro, in precedenza, già respinta dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze, con ordinanza emessa del 28 settembre 2009 – dal momento che, il 9 febbraio 2010, era divenuta irrevocabile la sentenza emessa dal GIP presso il Tribunale di Firenze il 12 gennaio 2010, sicchè il giudice dell’esecuzione andava individuato nel GIP presso il Tribunale di Firenze.

Motivi della decisione

1. L’impugnazione proposta dal Procuratore della Repubblica di Firenze è fondata e merita accoglimento.

Ed invero, come questa Corte ha già avuto modo di precisare, "in tema di competenza all’esecuzione, in presenza di pluralità di provvedimenti da eseguire, dalla circostanza che il D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 206, istitutivo del giudice unico di primo grado, nel modificare l’art. 665 c.p.p., comma 4, si è limitato a disciplinare le diverse ipotesi di competenza derivanti da più decisioni del tribunale monocratico e di quello collegiale, attribuendola a quest’ultimo, ma non incidendo direttamente in alcun modo sulla ripartizione di competenze tra giudice per le indagini preliminari e tribunale, sia quest’ultimo in composizione monocratica o collegiale, discende che, qualora il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo sia stato emesso dal giudice per le indagini preliminari, è quest’ultimo ad essere competente per tutti, a nulla rilevando che altri provvedimenti, precedenti, siano stati emessi dal Tribunale" (In tal senso, Sez. 1, Sentenza n. 2828 del 13/04/2000, dep. 04/08/2000, Rv. 216754, imp. Ido).

2. In applicazione di tale principio, considerato che la sentenza di condanna divenuta Irrevocabile per ultima nei confronti di R. è quella emessa il 12 gennaio 2010 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze, il P.M. ricorrente esattamente denunzia la circostanza che il provvedimento impugnato risulta emesso da giudice incompetente.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone la trasmissione degli atti al GUP del Tribunale di Firenze per quanto di competenza.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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