T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 10

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in trattazione la società Folies s.a.s. ha impugnato il provvedimento di Roma Capitale- Municipio XVII, di cui al prot. n. CR/16509 del 22.3.2011, con il quale è stata rigettata la comunicazione di trasferimento dell’esercizio commerciale di vendita di abbigliamento dal civico n. 108 al civico n. 136 di via Belli, ai sensi del combinato disposto del comma 1, lett. a) e c), e comma 2, dell’articolo 6 della deliberazione del C.C. n. 36 del 2006 e successive modificazioni ed è stato comunicato, ai sensi dell’articolo 7 della L. n. 241 del 1990, l’avvio del procedimento di cessazione della suddetta attività di vendita.

In sostanza l’amministrazione ha ritenuto che, poiché in precedenza nell’immobile sito al civico n. 136 si svolgeva dal 1999 e e si è svolta fino al 2010 l’attività protetta di erboristeria – con la superficie complessiva dell’immobile suddivisa per 20 mq. alla vendita del settore non alimentare e per i restanti 10 mq. alla vendita di prodotti alimentari – non fosse ammissibile lo svolgimento nei suddetti locali di attività tutelata non alimentare sull’intera superficie di 30 mq.

La società ricorrente ne ha dedotto l’illegittimità per i seguenti motivi di censura:

1- Violazione e falsa applicazione degli articoli 3, 41, 42 e 117 della Costituzione, degli articoli 43, 49, 81, 82 e 86 del Trattato UE e del D.L. n. 223 del 2006.

La delibera C.C. n. 36 del 2006, che costituisce il presupposto del provvedimento di diniego impugnato, sarebbe illegittima in quanto in contrasto con la richiamata normativa nazionale e comunitaria nella materia di cui trattasi.

2- In via espressamente subordinata, eccesso di potere per erronea applicazione dell’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 36 del 2006 come successivamente modificato dall’articolo 6 della deliberazione C.C. n. 86 del 2009 nonché per errore nei presupposti, travisamento nei fatti, carenza di istruttoria e di motivazion , contraddittorietà ed illogicità manifesta.

Non sussisterebbe il dedotto vincolo di tutela in quanto la ricorrente non sarebbe subentrata in attività tutelata di erboristeria, risultando in atti che il locale per un arco temporale limitato è stato utilizzato come studio tecnico che non costituisce ai sensi della normativa in materia in alcun modo attività tutelata; comunque nei locali è stata trasferita un’attività tutelata appartenente al medesimo settore non alimentare; l’interpretazione fornita al riguardo da parte dell’amministrazione – secondo cui dovrebbe essere rispettata, nelle medesime proporzione, la precedente destinazione della superficie e relativa suddivisione per entrambi i settore alimentari e non alimentari – sarebbe illogica e contraria alla ratio della norma richiamata; peraltro l’attività alimentare sarebbe tutelata nel solo rione Borgo e non invece anche nel rione Prati nel quale è ubicata la via che interessa, non rientrando nelle zone di rispetto dell’articolo 11.

Roma Capitale si è costituita in giudizio in data 31.5.2010 ed ha successivamente depositato documentazione concernente la vicenda di cui trattasi.

Con l’ordinanza n. 2646/2011 del 15.7.2011 è stata respinta l’istanza di sospensione dell’esecutività dell’impugnato provvedimento.

Alla pubblica udienza dell’1.12.2011 il ricorso è stato trattenuto in decisione alla presenza degli avvocati delle parti come da separato verbale di causa.

Il ricorso è infondato nel merito per le considerazioni che seguono.

In punto di fatto si premette che, dall’esame della documentazione in atti, si evince come nei locali di via Belli n. 136 è stata svolta l’attività commerciale di erboristeria sin dall’8.3.1999 e, pur nel cambio delle relative gestioni, continuativamente fino al 29.7.2010; soltanto nel breve arco temporale dall’1.8.2010 e fino al 15.12.2010, nei medesimi locali è stata svolta l’attività di studio tecnico professionale di architettura.

L’attività di erboristeria è stata svolta nel tempo, come comprovato in atti nella documentazione depositata da parte dell’amministrazione comunale al riguardo, sia nel settore alimentare che in quello non alimentare, rispettivamente per la superficie di 10 mq. per la prima attività e di 20 mq. per la seconda attività.

L’attività di erboristeria rientra tra le attività tutelate di cui all’articolo 6, comma 1, lett. c), della deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 2006; l’attività alimentare, invece, è tutelata ai sensi della precedente lett. a) della medesima norma regolamentare comunale.

L’attività di studio tecnico professionale, invece, non si è pacificamente protratta per un quinquennio almeno e, pertanto, non ha fatto venire meno l’esistenza dei vincoli di cui in precedenza, ai sensi dell’articolo 6, comma 3, lett. a) della più volte citata deliberazione C.C. n. 36 del 2006.

Ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 6, inoltre, "Qualora venga a cessare una delle attività tutelate, negli stessi locali è consentita l’attivazione esclusivamente di uno o più delle medesime attività appartenenti al medesimo settore alimentare o non alimentare".

Ne consegue che, cessata la precedente complessa attività, per il successivo quinquennio sussistono nei locali di cui trattasi, in contemporanea, due distinti vincoli aventi ad oggetto le due diverse attività, alimentare e non alimentare, nella relativa proporzione di metratura rispetto alla complessiva superficie dell’immobile di cui in precedenza.

Pertanto, per quanto attiene al settore non alimentare tutelato, sarebbe possibile, limitatamente ai 20 mq., vendere i "prodotti di alta moda e di pret à porter di marchi a diffusione nazionale ed internazionale" di cui alla lett. o) del comma 1 dell’articolo 6 citato, trattandosi appunto di un’attività appartenente al settore non alimentare; per i restanti 10 mq., invece, potrebbe esservi esercitata esclusivamente un’attività di vendita del settore alimentare tutelata (o, secondo la prospettazione dell’amministrazione, un laboratorio artigiano "ad esclusione delle attività di carrozzeria e autofficina per riparazione di auto e motocicli, di gelaterie artigianali, laboratori di pizzeria a taglio, friggitorie e rosticcerie (ivi comprese kebab e paninoteche)" ).

Tanto premesso, il primo motivo di censura è infondato nel merito alla luce del consolidato orientamento della sezione nella materia specifica e per le considerazioni al riguardo già condivise dal giudice di seconde cure relativamente alla legittimità delle incriminate disposizioni di cui all’articolo 6 della deliberazione C.C. n, 36 del 2006 e successive modificazioni ed integrazioni.

Altrettanto infondato è il secondo motivo di censura, proposto in via subordinata, per le considerazioni in precedenza svolte.

Indubbiamente la fattispecie in esame costituisce un caso peculiare, ma ciò non permette di ritenere l’inapplicabilità per questo solo motivo dei principi di cui alla normativa regolamentare comunale nella materia; la dedotta circostanza in punto di fatto che un terzo dell’intera superficie dei locali diventerebbe sostanzialmente inutilizzabile attesa l’incompatibilità del settore alimentare con la vendita di abbigliamento, seppure apprezzabile ai fini della valutazione dell’interesse di cui in concreto si fa portatrice la società ricorrente, non può indurre a risolversi in senso contrario da quanto in precedenza prospettato.

L’utilizzo della formula alternativa "o" riferita ai settori alimentare e non alimentare nell’ambito della norma di interesse si riferisce, infatti, all’evidenza, all’ipotesi "classica" dell’insistenza di un solo tipo di attività all’interno dei locali che interessano; ma da questa non può evincersi una difforme interpretazione del dato testuale della norma – nel caso in cui le due diverse attività invece si trovino a coesistere al’interno di un medesimo locale-, che non appare supportata, peraltro, da ulteriori elementi.

Per quanto attiene, infine, alla zona assoggettata alla tutela "alimentare", il richiamato articolo 6, dispone, al comma 1, che "Sono attività tutelate … in cui si svolga una delle seguenti attività:

a) alimentari fino a mq. 150 nelle zone di rispetto di cui all’art. 11 e nei Rioni ….. e fino a mq. 250, in forme di esercizi di vicinato, …. Nel restante territorio della Città Storica ….; …".

Pertanto, comunque, al di fuori delle zone di rispetto di cui all’articolo 11, e per tutto il territorio della Città Storica, vige il vincolo di cui alla seconda parte della lett. a) che interessa gli esercizi con superficie non superiore ai 250 mq.; ne consegue che, anche nel caso in cui si ritenga che la via Belli non rientri nelle dette zone di rispetto, tuttavia, in quanto indubbiamente rientrante nel perimetro della cd. Città Storica, vige il vincolo di cui sopra (rientrando il locale che interessa nei limiti di estensione ivi esistenti).

Conclusivamente il ricorso è infondato nel merito e deve essere respinto.

Alla luce, tuttavia, delle indicate peculiarità del caso di specie, il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporre tra le parti la compensazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere, Estensore

Daniele Dongiovanni, Consigliere

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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