Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43780 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il GIP presso il Tribunale di Tarante, quale giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta avanzata da P.L. di riunione in continuazione di varie sentenze di condanna inerenti gruppi di reati simili commessi tra il (OMISSIS), osservando che si trattava di reati frutto di decisioni estemporanee e questo valeva sia per quelli inerenti alla violazione della sorveglianza speciale, quelli di evasione, quelli contro il patrimonio e quelli inerenti alla violazione della legge sugli stupefacenti, non essendo emersi elementi di fatto sui quali ancorare la prova dell’unitarietà del medesimo disegno criminoso. Nè poteva essere riconosciuto tale disegno nella tossicodipendenza del soggetto, essendosi provato solo che era seguito dal SERT senza alcuna precisazione sulla natura delle sostanze usate e sul grado di tossicodipendenza.

Avverso la decisione presentava ricorso l’imputato deducendo difetto di motivazione in quanto i vari gruppi di reato avevano in comune il luogo di consumazione, le date ravvicinate e l’identità della condotta e pertanto queste connessioni individuavano l’identità del disegno criminoso. A ciò doveva aggiungersi lo stato di tossicodipendenza provata dalle produzioni della difesa.

La Corte ritiene che il ricorso debba essere rigettato in quanto la motivazione appare congrua e completa. Non sussiste alcuna connessione logica tra lo stato di tossicodipendenza e i delitti di violazione della sorveglianza speciale e di evasione. Per i reati in materia di violazione della legge sugli stupefacenti e contro il patrimonio le motivazioni delle sentenze di merito non hanno in alcun modo attribuito dette condotte allo stato di tossicodipendenza. Ne discende che il giudice di merito ha valutato i vari gruppi di reati omogenei, motivando sul perchè non li riteneva uniti dal vincolo della continuazione e pertanto tale valutazione non è affetta da alcun vizio di legittimità.

Il ricorso deve quindi essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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