Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9431 Termine per l’impugnazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Sant’Anastasia propone ricorso per cassazione, con unico motivo, avverso la sentenza de Tribunale di Nola (del 9 marzo 2010) che ha dichiarato inammissibile l’appello per tardività.

C.C. e L.B., nella qualità di titolare dell’omonima ditta " L.B. impresa edile e stradale", ritualmente intimati, non svolgono difese.

Motivi della decisione

1. La sentenza impugnata ha ritenuto decorso il termine breve di impugnazione, per essere stato l’appello proposto (il 16 giugno 2006), dopo i trenta giorni decorrenti dalla rituale notifica della sentenza di primo grado (10 maggio 2006). Il Comune aveva eccepito l’inidoneità della notifica della sentenza a far decorrere il termine breve, per essere stata la sentenza notificata alla parte (il Comune in persona de Sindaco), presso la Casa Comunale, e non al procuratore costituito in primo grado, nel domicilio eletto in primo grado presso la Casa Comunale.

Il giudice di merito l’ha respinta, stante la coincidenza (Sede Comunale) tra la sede della parte e il domicilio eletto dal difensore della parte.

2. Con l’unico motivo di ricorso, il Comune deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 170, 325, 326 e 327 cod. proc. civ., unitamente a difetti motivazionali.

In particolare, richiama la giurisprudenza della Corte che ha ritenuto non idonea a far decorrere il temine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza effettuata alla parte personalmente, anche quando di fatto la notifica sia avvenuta al difensore domiciliato presso la parte, stante la ratio della necessità della volontà della parte notificante di portare la sentenza a conoscenza del difensore della parte soccombente, qualificato a vagliare l’opportunità della impugnazione.

3. Risulta dagli atti processuali che: la sentenza di primo grado de 26 aprile 2006 è stata notificata, con formula esecutiva, il 10 maggio 2006; la notifica è stata effettuata al Comune di Sant’Anastasia, in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato (per la carica) presso la Casa Comunale ed è stata ricevuta dall’impiegato incaricato; il difensore del Comune era elettivamente domiciliato presso la Casa Comunale; l’atto di citazione in appello è stato notificato il 16 giugno 2006.

4. La questione di diritto che si pone all’attenzione della Corte è se, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza (anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, possa o meno estendersi alla ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio (nella specie Casa Comunale) del difensore, pur in mancanza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario, con conseguente decorrenza da tale notifica del termine breve per l’impugnazione.

Il Collegio ritiene che la risposta debba essere negativa.

Rilevato che, di recente, la Corte ha dato rilievo all’identità di domicilio (Cass. 12 settembre 2011, n. 18640, richiamata dal P.G. nella pubblica udienza) ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione, pur nel contesto di una giurisprudenza molto rigorosa nell’escludere ogni estensione in riferimento ai casi di coincidenza del domicilio fisico, è opportuno preliminarmente dare conto delle linee giurisprudenziali che si sono affermate.

4.1. Il principio generale (consolidato dagli anni sessanta del secolo scorso, Cass. 11 gennaio 1967, n. 116, ad oggi, es. Cass. 18 settembre 2008, n. 23843), secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), la notifica della sentenza (anche esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, si fonda su un’argomentazione essenziale:

la idoneità di entrambe le forme di notificazione a soddisfare l’esigenza di assicurare che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

4.2. Quando la Corte ha esaminato fattispecie nelle quali veniva in rilievo la coincidenza del domicilio della parte, domiciliata per la carica (enti pubblici), e del difensore (parte dell’organico dell’ente, come componente dell’Ufficio legale e/o dell’Avvocatura dell’ente), ha sempre ritenuto la notifica della sentenza alla parte presso il proprio domicilio, identico a quello de proprio difensore, inidonea ai fini del termine breve per l’impugnazione ed ha considerato la stessa come fatta alla parte personalmente.

Queste le argomentazioni utilizzate.

Se nella notificazione manca il riferimento nominativo al procuratore della parte:

a) non rileva che la notifica sia avvenuta presso il procuratore costituito, perchè non vaie la considerazione che sarebbe posto in grado di vagliare l’opportunità dell’impugnazione, atteso che nessuna indicazione fa ritenere che la parte notificante abbia perseguito l’obiettivo, ulteriore all’impulso della procedura esecutiva, di portare la sentenza a conoscenza della controparte per il tramite del suo rappresentante processuale; mentre, l’art. 326 cod. proc. civ., collega la decorrenza del termine breve di impugnazione non alla conoscenza, sia pure legale, di essa, ma al compimento di una formale attività acceleratoria e sollecitatoria, data dalla notifica nelle forme previste dagli artt. 285 e 170 cod. proc. civ. (Cass. 10 luglio 2007, n. 15389);

b) è irrilevante la circostanza che la notificazione sia avvenuta nello stesso luogo fisico del domicilio del difensore perchè tale coincidenza non offre la certezza che l’atto sia pervenuto al soggetto professionalmente qualificato a proporre l’impugnazione (Cass. 17 giugno 1997, n. 5421);

c) anche se la parte (Comune) ha eletto domicilio presso l’Avvocatura Comunale, la notificazione non può considerarsi eseguita alla parte nel domicilio eletto presso il procuratore, poichè la domiciliazione è riferibile al procuratore, con il quale sussiste il rapporto di rappresentanza tecnica e non all’organo (Avvocatura Comunale) (Cass. 18 aprile 2007, n. 9298);

d) è irrilevante che la notificazione sia avvenuta: nelle mani de procuratore, che abbia eletto domicilio nello stesso luogo fisico del domicilio della parte (Cass. 22 novembre 2003, n. 17790); nelle mani del procuratore, qualificatosi addetto alla ricezione, rilevando, in conformità ai canoni della buona fede processuale, la volontà del notificante – nei cui confronti decorre anche il termine – e del notificato; la volontà del notificante, espressa con la notificazione personale alla parte senza qualificare il luogo di notificazione come domicilio del procuratore, da intendersi come significativa della volontà della parte notificante di non voler eseguire la notificazione ai fini del termine per l’impugnazione, ma ai fini dell’art. 479 cod. proc. civ.; la volontà del notificato, espressa con la qualifica spesa per la ricezione, da intendersi come volontà di ricevere solo in quel a qualità e non come difensore (Cass. 8 marzo 2006, n. 4997).

4.3. In un unico caso la Corte (Cass. 12 settembre 2011, n. 18640), dopo aver riaffermato il principio costante (par. 4.1), ha ritenuto che l’applicazione non debba essere rigida ed anelastica.

La presenza di una struttura organizzativa dell’ente (servizio di Avvocatura Comunale), nella stessa sede dove è domiciliato il Sindaco, che riceve la notifica di tutti gli atti a qualunque titolo indirizzati al Comune a mezzo di ufficiale giudiziario, consente, secondo la Corte, un univoco collegamento tra parte e procuratore costituito, stante anche la impossibilità di incertezze in ordine alla identificazione del procuratore, emergente dall’atto (notificando), e consente di assicurare l’esigenza che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione.

Pertanto, ai fini della decorrenza del termine breve per impugnare, si ritiene la notifica idonea, nell’ipotesi in cui il domicilio eletto dal procuratore sia situato nella medesima sede in cui è domiciliata la parte. (Nella specie, sentenza notificata presso il domicilio eletto dal Comune di Napoli, presso il servizio di Avvocatura municipale, nell’identico luogo di domicilio del sindaco, palazzo S. Giacomo, ufficio destinato a ricevere la notifica di tutti gli atti, a qualunque titolo indirizzati al comune a mezzo di ufficiale giudiziario).

4.4. Dalle ragioni portanti dell’orientamento consolidato, sul profilo in argomento, emergono le ragioni che, ad avviso del collegio, ne rendono convincente la conferma.

L’essenzialità del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione discende dalla forma legale prevista (artt. 285, 170 cod. proc. civ.), secondo le forme tipiche del processo di cognizione, e, quindi, quale notificazione da effettuarsi al procuratore costituito della controparte.

Forma legale che si fonda sul rapporto di rappresentanza tecnica, che lega la parte al procuratore domiciliatario (Cass. n. 9298 del 2007), così assicurando, attraverso un vincolo giuridico tra le parti, la finalità – essenziale ai fini del termine per l’impugnazione – che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione. Di tale fondamento si trova conferma in una fattispecie diversa, laddove la Corte ha fondato sulla valenza limitata all’attività giudiziaria della funzione di rappresentanza e di domiciliazione legale delle Pubbliche Amministrazioni in capo all’Avvocatura dello Stato, il rigetto del motivo di ricorso che, al fine di sostenere il rispetto del termine breve di impugnazione, argomentava che per le suddette amministrazioni non era possibile effettuare la notificazione personale (Cass. 2 aprile 2009, n. 8071).

L’essenzialità del rispetto della forma legale suddetta si lega strettamente con la scelta del legislatore di attribuire altri fini, quelli esecutivi, alla notificazione effettuata alla parte personalmente (art. 479 cod. proc. civ., comma 2, come modificato dal D.L. 14 marzo 2005, n. 35, art. 2, comma 3, lett. e), convertito, con mod., nella L. 14 maggio 2005, n. 80). Da ultimo, ribadito (Sez. Un. 13 giugno 2011, n. 12898) rispetto alla formulazione precedente dell’art. 479 cit..

Da ciò il rilievo che assume il rispetto dello schema legale previsto (artt. 285, 170 cod. proc. civ.) al fine di desumere (Cass. n. 4997 del 2006), l’inequivoca volontà del notificante di utilizzare lo strumento acceleratorio e sollecitatorio, che l’ordinamento processuale gli attribuisce (Cass. n. 15389 del 2007).

4.4.1. Questi fondamenti giuridici della necessità del rispetto della forma legale rendono evidente come non possano considerarsi frutto di approccio formalistico le decisioni che hanno ritenuto la inidoneità della notifica (ai fini del termine breve) finanche nelle mani dello stesso procuratore (Cass. n. 17790 del 2003); finanche nel caso di elezione di domicilio della parte presso l’ufficio legale e di notifica presso l’ufficio legale (Cass. n. 9298 del 2007). In queste ipotesi, infatti, mancava, rispettivamente, l’estrinsecazione della volontà della parte di perseguire il fine acceleratorio dell’appello in tempi brevi, il legame giuridico posto dal legislatore con il procuratore domiciliatario, che non può estendersi all’organo amministrativo di cui l’avvocato faccia parte.

Nello stesso tempo, spiegano perchè, se non si fosse affermato il principio generale – secondo cui, ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione la notifica della sentenza (anche esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario – si sarebbe incorsi in una lettura formalistica. Infatti, l’essere la notificazione indirizzata al procuratore o alla parte, in presenza del riferimento nominativo al procuratore della parte nella notificazione, non intacca il legame giuridico tra parte e procuratore che il legislatore ha posto a fondamento della certezza che la sentenza sia conosciuta dalla parte per il tramite di chi può valutare se ricorrere all’impugnazione.

Spiegano pure perchè, nel regime dell’art. 479 cod. proc. civ., qualora il titolo esecutivo costituito da una sentenza venga notificato al difensore della parte nel giudizio in cui il titolo si è formato, domiciliatosi presso la stessa parte, la notificazione, pur difforme dallo schema legale della suddetta norma per non essere stata indirizzata alla parte personalmente, non può ritenersi nulla, perchè è idonea al raggiungimento dello scopo che una notifica eseguita personalmente alla parte medesima avrebbe dovuto raggiungere, cioè quello di determinare la conoscenza del titolo in capo ad essa (Cass. 9 marzo 2011, n. 5591). Infatti, la notifica della sentenza titolo esecutivo, non alla parte personalmente, ma al procuratore domiciliato presso la parte, e, quindi, la fisica coincidenza del domicilio della parte con quello del procurare, è idonea ai fini esecutivi perchè il legislatore, nell’art. 479 cit., ha posto al centro della rilevanza il domicilio della parte.

4.4.2. Allora, le conclusioni della recente decisione difforme del 2011 non si possono condividere.

Infatti, l’esigenza, pure ribadita in generale, che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, nella suddetta decisione è ritenuta soddisfatta dalla alta probabilità in concreto, che, ricorrendo determinate condizioni (par. 4.3.), essa si realizzi.

Tanto, non è condivisibile, perchè diventa irrilevante il legame giuridico della rappresentanza tecnica tra parte e procuratore, sul quale il legislatore ha fondato la certezza che l’atto pervenga al soggetto professionalmente qualificato a proporre l’impugnazione;

legame non ravvisabile tra la struttura legale organizzativa (ufficio legale, avvocatura comunale) e parte.

Perchè, ritenendo sufficiente che il riferimento al procuratore risulti dall’atto notificando, non consente che venga in rilievo la volontà acceleratoria e, quindi, la distinzione con la notifica a fini esecutivi (distinzione alla quale le Sezioni Unite n. 12898 del 2011 hanno dato rilievo, anche in riferimento all’art. 479 cod. proc. civ., nella formulazione originaria); profilo che può ingenerare incertezze quando la sentenza notificanda è in forma esecutiva.

Perchè, in generale, introduce elementi di incertezza, in una materia nella quale c’è l’opposta esigenza di assoluta certezza, vertendosi in tema di passaggio in giudicato della decisione.

Infatti, l’alta probabilità concreta che la sentenza notificanda pervenga al procuratore della parte, è rimessa ad assetti organizzativi degli uffici della parte, che possono essere ben diversi a seconda delle dimensioni e delle prassi locali, anche in ragione delle dimensioni dell’ente. Con la conseguenza che, se si seguisse la strada intrapresa dalla sentenza del 2011, occorrerebbe ipotizzare la facoltà della parte di dimostrare che, nonostante l’identità fisica del domicilio con il proprio procuratore, la struttura organizzativa non è stata idonea ad assicurare la tempestiva conoscenza della sentenza da parte del difensore domiciliatario (per es., perchè gli atti indirizzati alla parte tramite ufficiale giudiziario sono destinati ad ufficio diverso da quello dell’avvocatura comunale).

4.4.1. Pertanto, l’appello è tempestivo, in applicazione del seguente principio di diritto: " ai fini della decorrenza del termine breve per l’impugnazione (artt. 326, 285 cod. proc. civ.), il principio consolidato, secondo cui la notifica della sentenza (anche nella forma esecutiva) al procuratore domiciliatario per la parte (prevista espressamente dall’art. 170 cod. proc. civ.) equivale a quella effettuata alla parte presso il procuratore domiciliatario, non può estendersi alla ipotesi in cui la notifica sia effettuata alla parte, domiciliata per la carica, nello stesso domicilio (nella specie Casa Comunale) del difensore, in assenza di qualunque richiamo nella notificazione al procuratore domiciliatario (non essendo sufficiente il richiamo nell’atto), che è la forma legale attraverso cui, differenziando la disciplina della notifica della sentenza ai fini dell’esecuzione e collegando la parte al proprio procuratore tecnico che la rappresenta, il codice di rito (art. 170 cod. proc. civ.) assicura che la sentenza sia portata a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale, professionalmente qualificato a vagliare l’opportunità dell’impugnazione, legittimando la decorrenza del termine breve per l’impugnazione.

5. In conclusione, il ricorso è accolto e la sentenza impugnata cassata, con rinvio al Tribunale di Nola, in diversa persona, che deciderà l’appello nel merito e provvedere anche sulle spese del presente processo.

P.Q.M.

LA CORTE DI CASSAZIONE accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Nola, in diversa persona, anche per le spese processuali del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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