Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9430 Rinunzie e transazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Lecce, Sezione specializzata agraria, ha revocato il decreto ingiuntivo ottenuto da F.M.G. nei confronti di S.F., per il pagamento della somma di L. venti milioni, quale canone pattuito in base ad un contratto di coltura stagionale di un fondo di sua proprietà; ha accolto la domanda proposta da S.F. di nullità, per abusivo riempimento, della clausola contrattuale che prevedeva la misura del canone in L. 20.000.000; ha determinato il canone per l’affitto del fondo rustico in L. 6.000.000 condannando S.F. a corrispondere alla F. tale importo.

La Corte di appello, evocata su impugnazione del S. che ha lamentato di aver integralmente pagato la somma di L. 6.000.000, e su impugnazione della F., che ha lamentato l’omesso esame da parte del primo giudice dell’eccezione di decadenza dalla domanda ex art. 2113 c.c., chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, a parziale modifica della decisione de primo giudice, ha accolto l’eccezione di avvenuto pagamento del canone formulata dal S..

Propone ricorso per cassazione la F. con cinque motivi.

Non presenta difese il S..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione dell’art. 2133 c.c. e L. n. 11 del 1971, art. 23, ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la Corte ha errato nel ritenere inapplicabile l’art. 2113 c.c., non tenendo conto che la L. 11 febbraio 1971, n. 11, art. 23, ha esteso l’applicabilità di tale norme anche alle rinunzie e transazioni aventi ad oggetto i diritti dell’affittuario dei fondi rustici.

2. Il motivo è inammissibile perchè non congruente con la motivazione della sentenza.

La Corte di appello ha rigettato l’eccezione di decadenza dalla proposizione dall’azione di nullità per riempimento contra pacta della clausola contrattuale sulla misura del canone, sul rilievo che il F. ha tempestivamente proposto l’azione, per essere venuto a conoscenza della misura del canone indicata in contratto soltanto dalla notifica del decreto ingiuntivo, affermando anche l’inapplicabilità alla fattispecie dell’art. 2113 c.p.c..

3. La F. non ha censurato compiutamente tale motivazione, ma ha dedotto genericamente di aver formulato con l’atto di impugnazione in appello censure relative alla tardività delle contestazioni formulate dal F. solo con lettera del 22-9-99, inviata oltre un anno dopo il rilascio del fondo, incorrendo in un ulteriore motivo di inammissibilità, per violazione del principio dell’autosufficienza del ricorso per cassazione, in quanto avrebbe dovuto riprodurre in ricorso l’atto di appello, per lo meno nella parte relativa a tali censure, al fine di consentire a questa Corte di valutare la fondatezza della censura.

4. In ordine alla dedotta applicabilità del’art. 2113 c.c., si osserva che il sistema di invalidità e delle decadenze previsto dell’art. 2113 cod. civ. e della L. n. 11 del 1971, art. 23, riguarda le rinunce e i transazioni che hanno ad oggetto i diritti indisponibili derivanti da norme sui contratti agrari, mentre la presente fattispecie ha oggetto del tutto diverso, essendo stato dedotto i riempimento contra pacta di una clausola contrattuale in bianco.

4. Con i secondo motivo si denunzia violazione dell’art. 232 c.p.c. ex art. 360 c.p.c., n. 3.

Assume la ricorrente che la Corte ha erroneamente ritenuto come ammessi i fatti dedotti con l’interrogatorio formale non reso dal F., in assenza di altri elementi di prova.

5. Il motivo è infondato.

Il Giudice di merito ha valutato, insieme al mancato interrogatorio della F. sul punto, anche la deposizione del teste Z. R.S., che ha dichiarato di essersi recato nell’aprile 1998 nell’abitazione della F. insieme al F. e di averlo visto apporre una firma su di un contratto e corrispondere alla F. la somme di L. 6.000.000 e che quest’ulitma, alla richiesta del F. di annotare l’importo sul contratto Riempiendo lo spazio lasciato in bianco, ha riposto che lo avrebbe fatto successivamente.

6. Con il terzo motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Assume la ricorrente che la corte di merito ha omesso di valutare alcune risultanze probatorie, quali i precedenti contratti di affitto stagionale intercorsi fra le parti, ed ha ritenuto inattendibile senza motivazione la testimonianza del teste A., elementi tutti che avrebbero portato ad una decisione diversa.

7. Il motivo è inammissibile perchè richiede nel giudizio di legittimità una diversa valutazione del materiale probatorio. La Corte di merito ha ritenuto irrilevante il contratto in precedenza intercorso fra le parti per lo stesso fondo, sul rilievo che l’ammontare nel canone previsto in tale contratto era contestato e che anche in tale documento l’importo del canone risultava apposto a penna e con tutta probabilità apposto successivamente; ha ritenuto rilevante il mancato interrogatorio della F., confermato dalla deposizione del teste Z., e che la concordanza di questi elementi rendevano irrilevante la testimonianza di A.G. S., peraltro figlio della F..

8.Di questa linea argomentativa la ricorrente non segnale alcuna contraddittorietà logica giuridica, ma denunzia una omessa valutazione di documenti, che in concreto non vi è stata, richiedendo a questa Corte una diversa valutazione del materiale probatorio, diversa da quella motivatamente fatta propria dai giudici di merito.

9. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito a diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., 22 febbraio 2006, n. 388.

10. Con il quarto motivo si denunzia violazione di norme di diritto in materia di canone di affitto di fondo rustico.

Sostiene la ricorrente che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale 5-7-2002 n. 318 sono divenute prive di effetti le tabelle per i canoni di equo affitto come disciplinate dalla L. 3 maggio 2003, art. 9 e dalle norme in essa richiamate.

Di conseguenza la Corte di merito non avrebbe dovuto effettuare alcuna valutazione in rodine all’eccessività del canone previsto in contratto.

11. Il motivo è inammissibile in quanto non congruente con la motivazione della sentenza impugnata.

La ratio decidendi della sentenza si sostanzia nella prova che il canone concordato era di L. sei milioni, mentre le considerazioni sulla adeguatezza di tale importo al tipo di contratto, relativo a pochi ettari per coltivazione stagionale di tabacco, sono argomenti utilizzati dalla Corte per confermare l’effettuato accertamento della volontà contrattuale.

12. Con il quinto motivo si denunzia vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5.

Sostiene la ricorrente che erroneamente la Corte di merito ha ritenuto che il F. ha corrisposto interamente il canone di L. 6.000.000, senza tenere conto della mancanza di un documento che provi detto pagamento e del contenuto della deposizione del teste A..

13. Il motivo è inammissibile in quanto richiede una nuova valutazione di merito in sede di legittimità, in particolare della deposizione del teste A., sulla cui inattendibilità vale la motivazione che ha sorretto il rigetto del terzo motivo di impugnazione.

Nulla per le spese dei presente giudizio stante l’assenza di difese dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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