Cass. civ. Sez. III, Sent., 11-06-2012, n. 9429 Cosa in custodia

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Svolgimento del processo

La Corte di appello di Venezia ha confermato dal decisione del Tribunale di Vicenza di rigetto della domanda di risarcimento proposta, per quello che qui ancora interessa, da C.M. nei confronti del Comune di Monteviale, per i danni riportati per essere uscito fuori strada ed aver urtato contro un palo di ferro, in prossimità di una doppia curva a gomito,mentre percorreva la (OMISSIS) a bordo della propria motocicletta, a causa della omessa custodia e cattiva manutenzione del sito stradale, per non avere il Comune riposizionato il cartello stradale divelto che segnalava la doppia curva.

Il Tribunale ha rigettato la domanda sul rilievo che la fattispecie andava inquadrata giuridicamente nella previsione dell’art. 2043 c.c. e non dell’art. 2051 c.c..

La Corte di appello, evocata su impugnazione principale del C. ed incidentale del Comune, pur ritenendo la fattispecie regolata dalle previsioni di cui all’art. 2051 c.c., ha respinto sia l’impugnazione principale, sul rilievo che mancava la prova della sussistenza del nesso di causalità fra l’assenza del segnale stradale e l’incidente verificatosi, che l’impugnazione incidentale, in quanto introduceva una domanda nuova, condannando l’appellante principale al pagamento delle spese del doppio grado.

Propone ricorso per cassazione C.M. con tre motivi illustrati da memoria.

Non presenta difese il Comune di Monteviale.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo si denunzia violazione di legge in quanto la Corte di merito, pur convenendo con l’appellante sull’applicabilità alla fattispecie dell’art. 2051 c.c., non ha tenuto conto che la responsabilità del custode ex art. 2051 c.c., resta esclusa solo dalla prova liberatoria che il danno sia stato determinato dal caso fortuito, prova che il Comune non aveva fornito.

2. Come secondo motivo il ricorrente lamenta l’erronea regolamentazione delle spese poste interamente a suo carico, in presenza di una reciproca soccombenza, a seguito del rigetto dell’appello incidentale.

3. Con il terzo motivo viene denunziato vizio di motivazione in ordine all’accertata inesistenza del nesso di causalità fra il fatto e l’evento.

Sostiene il ricorrente che "la responsab lite oggettiva di cui all’art. 2051 c.c. non necessità di nesso di causalità, proprio perchè incombe sull’Ente dimostrare l’insussistenza della stessa mediante la prova del fortuito", prova che il Comune non aveva fornito.

Assume il ricorrente che la causa del sinistro era dovuta non solo all’insidia della strada, ma anche a palo divelto da precedenti incidenti, contro cui si era arrestato con gravi danni al ginocchio.

4. Il primo ed il terzo motivo si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica e sono infondati.

Non essendo censurata l’applicabilità al caso di specie dell’art. 2051 c.c., si osserva che la responsabilità per i danni cagionati da una cosa in custodia ex art. 2051 c.c. si fonda non su un comportamento od un’attività del custode, ma su una relazione intercorrente tra questi e la cosa dannosa e, poichè il limite della responsabilità risiede nell’intervento di un fattore, il caso fortuito, che attiene non ad un comportamento del responsabile ma alle modalità di causazione del danno, si deve ritenere che, in tema di ripartizione dell’onere della prova, all’attore compete provare l’esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l’evento lesivo, mentre il convenuto, per liberarsi, dovrà provare l’esistenza di un fattore, estraneo alla sua sfera soggettiva, idoneo ad interrompere quel nesso causale e, cioè, un fattore esterno (che può essere anche il fatto di un terzo o dello stesso danneggiato) che presenti i caratteri del fortuito e, quindi, dell’imprevedibilità e dell’eccezionalità. Cass. 20 luglio 2002, n. 10641-Cass. 12 luglio 2006, n. 15779.

In tema di danno cagionato da cose in custodia, infatti, secondo l’indirizzo interpretativo costante di questa Corte (Cass., n. 5254/2006; Cass., n. 8457/2004; Cass., n. 2067/2004), è indispensabile, per l’affermazione di responsabilità del custode, che si accerti un nesso di causalità tra la cosa ed il danno patito dal terzo, dovendo, a tal fine, ricorrere la duplice condizione che il fatto costituisca un antecedente necessario dell’evento, nel senso che quest’ultimo rientri tra le conseguenze normali ed ordinarie di esso, e che l’antecedente medesimo non sia poi neutralizzato, sul piano causale, dalla sopravvenienza di circostanze da sole idonee a determinare l’evento.

5. Alla luce della giurisprudenza di legittimità, è dunque logicamente pregiudiziale l’accertamento della derivazione dell’evento dannoso dalla cosa in custodia, della cui prova è onerato il danneggiato, mentre solo successivamente opera la prova che incombe al custode, in relazione alla esistenza di evento ulteriore con le caratteristiche del fortuito, che può consistere anche in un imprevedibile comportamento dello stesso danneggiato, che si inserisca nella serie causale originaria in modo tale da interromperla, con efficacia causale autonoma nel determinare l’evento.

6. La Corte di appello ha ritenuto non sussistente il nesso di causalità tra l’assenza dei segnale stradale e l’incidente verificatosi, sul rilievo che "dalla documentazione in atti risultava che vi erano altri segnali stradali che segnalavano un pericolo generico integrato dalla dicitura "curve pericolose",nonchè "banchina cedevole o cunetta pericolosa" e che le curve di cui si tratta non erano così a gomito, come descritte dagli attori, e che non vi è alcun elemento dal quale desumere che la presenza del segnale "curva pericolosa" avrebbe impedito al motociclista di uscire di strada;in altri termini, secondo la Corte di merito, non si vede come la fuoriuscita di strada del motociclista "debba essere causalmente ricondotta, anzichè alla sua elevata velocità, imprudenza e distrazione, all’assenza del segnale stradale di cui si tratta la cui presenza, secondo la stessa prospettazione di parte attrice ,non aveva affatto impedito il verificarsi di altri incidenti".

7. Tale accertamento di fatto, che non presenta intrinseche illogicità, non è investito da specifica censura da parte del ricorrente, che concentra la sua impugnazione sulla mancata prova da parte del Comune dell’evento fortuito,unico fatto idoneo secondo il ricorrente a liberare il custode della responsabilità oggettiva.

8. La tesi proposta dal ricorrente non è conforme alla norma del 2051 c.c., come interpretata da questa Corte di legittimità, che individua come preliminare l’accertamento della derivazione dell’evento dannoso dalla cosa in custodia.

9. Deve poi rilevarsi che la deduzione che l’evento dannoso sia derivato dalla presenza del palo di ferro che sosteneva il cartello stradale divelto, risulta dalla lettura della sentenza impugnata mai proposto ai giudici di merito, davanti ai quali il ricorrente ha denunziato la derivazione dell’evento dannoso dalla mancanza del segnale di pericolo.

Costituisce pertanto un argomento nuovo inammissibile in questo giudizio di legittimità.

10. Il motivo relativo alla regolamentazione delle spese è infondato. La Corte di appello ha rispettato il principio della soccombenza. In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse.

Con riferimento al regolamento delle spese il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, e ciò sia nell’ipotesi di soccombenza reciproca, sia nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi. Cass. sent.

11/1/2008 n. 406. Nulla per le spese stante l’assenza di difese dell’intimato.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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