Cons. Giust. Amm. Sic., Sent., 02-01-2012, n. 4

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Viene in discussione l’appello avverso la sentenza n. 1741/ 2009, con la quale il TAR Sicilia – Palermo ha respinto il ricorso presentato dal sig. No.Lu., odierno appellante, volto all’annullamento:

– della deliberazione del Segretario Generale del Comune di San Cataldo n. 624 del 25.9.2007, con la quale è stata approvata la graduatoria relativa alla selezione interna per soli titoli per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo Cat. D/1;

– della scheda di valutazione dei titoli del ricorrente e del relativo verbale n. 18 del 7.9.2007, redatto dall’apposito gruppo di valutazione, con i quali è stato attribuito al ricorrente il punteggio complessivo di punti 34,60;

– in via subordinata, del bando di selezione interna per soli titoli per la copertura di n. 5 posti di istruttore direttivo Cat. D/1, indetta dallo stesso Ente con la determinazione del Segretario Generale n. 213 del 27.3.2007;

– della deliberazione di G.M. del Comune di San Cataldo n. 89 del 22.3.2007, relativa alla determinazione del fabbisogno del personale per il triennio 2007/2009;

– nonché di ogni altro atto alla stessa presupposto, conseguente o comunque connesso.

L’appello è affidato ad un unico motivo di ricorso, con il quale l’odierno appellante denuncia l’erroneità della sentenza impugnata sotto il profilo della violazione e falsa applicazione dei criteri di selezione prescritti dal bando, nonché dell’eccesso di potere sotto il profilo dell’erroneità dei presupposti, contraddittorietà manifesta e connessa disparità di trattamento, attesa la discriminazione subita, rispetto ai concorrenti aventi analoga qualifica di "ufficiale amministrativo" che lo precedono in graduatoria, per il mancato riconoscimento di punti 44,80 (rispetto ai 22,40 accordati), per come previsti dal bando di selezione per la professionalità acquisita a seguito del servizio prestato dal 27.8.1998 al 28.4.2007 quale responsabile di "struttura operativa", deputata, nell’ambito della Ripartizione 2° – Servizi amministrativi del Comune allo svolgimento delle "incombenze connesse al servizio autentiche, pubblica sicurezza, notifiche ed esenzioni ticket".

In vista dell’udienza pubblica di discussione, resiste con memoria difensiva di costituzione il Comune di San Cataldo.

Nell’udienza del 6.4.2011 l’appello è stato trattenuto da questo Consiglio per la decisione.

Motivi della decisione

L’appello non può essere accolto, per le ragioni qui d’appresso indicate.

Nella sentenza oggetto del presente gravame, il Giudice di prime cure, nel respingere il ricorso presentato dell’odierno appellante, ha negato a codesta parte il riconoscimento del punteggio (0,20 punti per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni) previsto dal bando di selezione per l’esercizio della funzione di "responsabile di una unità organizzativa", muovendo dall’assunto che l’acquisizione di tale professionalità "presuppone l’attribuzione di responsabilità aggiuntive rispetto a quelle proprie delle mansioni relative alla qualifica posseduta dal dipendente", in ciò differenziandosi, pertanto, dal titolo di servizio relativo alla professionalità acquisita all’interno dell’ente quale "responsabile del procedimento o altra specifica responsabilità" esercitata dall’appellante: per il quale spettano, come correttamente operato dal gruppo di valutazione, 0,10 punti per ogni mese di servizio o frazione di mese superiore a 15 giorni.

Avverso la decisione adottata del Giudice di prime cure, la difesa dell’odierno appellante deduce l’erroneità dell’assunto che la ispira, atteso che, a suo dire, "il coordinamento e la direzione di un "gruppo operativo", così come previsto dal mansionario, non costituisce una attribuzione automatica, ma costituisce una "responsabilità aggiuntiva", scaturente, in ogni caso, da una valutazione discrezionale della Amministrazione e/o del Dirigente che, appunto, attribuisce l’incarico relativo con apposito ordine di servizio". In questo senso, si osserva ancora, condurrebbe infatti "la lettura coordinata dell’art. 11 allegato "D" del regolamento organico del 1986 e dell’art. 11 allegato "E" dello stesso", nonché il procedimento adottato per l’attribuzione dei singoli incarichi di "responsabile di unità organizzativa" nei confronti dei controinteressati in possesso della medesima qualifica di Ufficiale amministrativo, posseduta dall’appellante.

A giudizio di questo Consiglio, le censure formulate non appaiono fondate né sulla lettera né sullo ratio che ispira la formulazione del regolamento e del relativo mansionario degli uffici.

Invero, diversamente da quanto ritiene la difesa della parte appellante, la previsione secondo la quale l’Ufficiale Amministrativo "può coordinare, organizzare ed assumere la direzione di un gruppo operativo comprendente attività omogenee, nell’ambito di un settore di servizi (contenuta nel cit. mansionario allegato "E") non costituisce di per se stessa formulazione univoca, bensì neutra rispetto al tipo di soluzione organizzativa che essa consente di realizzare: potendo infatti assecondare l’intento dei dirigenti dell’Amministrazione comunale di voler procedere, attraverso la nomina del responsabile, sia alla costituzione di una "struttura operativa", che di un "gruppo operativo o di servizi", a seconda di quelle che si ritengono le esigenze funzionali dell’Ente. Detto in altri termini, il fatto che l’Ufficiale Amministrativo sia ritenuto idoneo a svolgere mansioni di direzione di "un gruppo operativo", così come si esprime il cit. allegato "E", non implica necessariamente che tale incarico ricorra ogni volta che gli sia attribuita la responsabilità di coordinare e svolgere una pluralità di mansioni operative, se dette mansioni risultano altrimenti ricomprese nel suo ordinario profilo professionale, in particolare, nelle forme che la difesa dell’Ente appellato, allo scopo di marcarne la differenza con il "gruppo operativo", qualifica come "struttura operativa" per voler significare una scelta dell’Amministrazione volta alla semplice razionalizzazione di ciò che altrimenti l’Ufficiale è tenuto a svolgere secondo il suo ordinario mansionario, ma senza quel quid novi che altrimenti postula l’attribuzione della direzione di un "gruppo operativo" così come espressamente contemplato dal Regolamento comunale degli uffici e dei servizi.

A questi criteri si è dunque correttamente ispirato il Giudice di prime cure, quando ha fondato la propria decisione di rigetto sulla accertata mancanza, in capo al dipendente "di responsabilità aggiuntive rispetto a quelle proprie delle mansioni relative alla qualifica posseduta …" mancanza di responsabilità aggiuntiva che, nel presente giudizio, l’odierno appellante sostanzialmente non contesta, limitandosi piuttosto ad invocare proprio favore l’univocità del dato letterale di una disposizione dell’allegato "E" che, per le ragioni sopraindicate, non appare in nulla risolutivo rispetto all’oggetto del contenzioso posto dalla decisione operativa adottata dall’Ente con l’ordine di servizio n. 15 del 27.8.1988: e per la quale, così, si finisce per chiedere apoditticamente un riconoscimento privo di reale supporto probatorio.

Ne consegue che l’appello deve essere respinto, in quanto infondato.

Ritiene altresì il Collegio che ogni altro motivo od eccezione di rito e di merito possa essere assorbito in quanto ininfluente ed irrilevante ai fini della presente decisione.

Le spese del giudizio tra le parti costituite seguono la soccombenza, e sono liquidate nella misura segnata in dispositivo.

Nulla spese nei confronti di Mi.Ma.Co., Ar.Mi., Fa.Ro.Pi., Ci.Gr. e Me.Ga. non costituiti in giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, respinge l’appello per le ragioni indicate in motivazione perché infondato e, per l’effetto, conferma la decisione del TAR in epigrafe impugnata.

Spese e compensi del giudizio a carico della soccombenza a favore del Comune di San Cataldo nella misura di Euro 2.000, 00 (duemila/00).

Nulla spese nei confronti di Mi.Ma.Co., Ar.Mi., Fa.Ro.Pi., Ci.Gr. e Me.Ga. non costituiti in giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo il 6 aprile 2011 dal Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana in sede giurisdizionale, in Camera di Consiglio, con l’intervento dei signori: Luciano Barra Caracciolo, Presidente, Guido Salemi, Gerardo Mastrandrea, Giuseppe Mineo, estensore, Alessandro Corbino, componenti.

Depositata in Segreteria il 2 gennaio 2012.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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