Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43717

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Due i motivi del ricorso per cassazione proposto da N.M. avverso la sentenza della corte di assise di appello di Roma 16.12.2010/14.1.2011 che confermava la pena dell’ergastolo, inflitta dal primo giudice in sede di giudizio abbreviato, per il delitto di duplice omicidio aggravato di B.C.A. e U.I. avvenuto in (OMISSIS): per l’esclusione dell’aggravante dei futili motivi essendo stati i delitti commessi nello stato di sofferenza per avere la B.A. voluto interrompere la loro relazione e per aver rifiutato la U.I. di convincere l’amica, quella relazione, a riprenderla, da un lato, concessione delle attenuanti generiche e riduzione della pena inflitta al massimo edittale, dall’altro.

Il ricorso è manifestamente infondato e pertanto ne deve essere dichiarata l’inammissibilità. Ricorre la circostanza aggravante del motivo futile o abietto in relazione all’omicidio originato da un patologico e distorto rapporto di possesso parentale dell’uomo nei confronti della donna, la quale ha deciso di troncare una relazione sottraendosi così ai voleri dell’uomo, nella giusta rivendicazione della propria autodeterminazione. In verità alla luce del comune sentire nell’attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, i giudici di merito hanno ravvisato, con una compiuta argomentazione, nella specie la sussistenza dell’aggravante dei motivi futili o abietti per essere stati gli omicidi compiuti non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma come espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non poteva tollerarsi l’insubordinazione (in senso conforme, Sez. 1, 12.11.2009/18.2.2010, Saleem e a., Rv 246309; Sez. 1, 2.9/25.10.2007, P.M. e Scarola, Rv 208773). I due omicidi peraltro, furono compiuti a distanza di un’ora l’una dall’altro, tagliando la gola alle due ragazze con un rasoio, la prima ad essere stata sgozzata essendo l’amica della seconda vittima che si era rifiutata di intercedere i suoi buoni uffici perchè quest’ultima non interrompesse la relazione con l’imputato.

Il che, come hanno spiegato i giudici di merito, deponeva per una motivazione tutta centrata sulla rappresentazione della donna come oggetto di possesso e di sorpruso.

Parimenti non merita accoglimento il motivo di ricorso che ne denuncia la carenza ed infondatezza della motivazione sul punto relativo alla denegata concessione delle attenuanti generiche ed alla irrogazione di una pena nel massimo edittale. Sul punto il discorso giustificativo giudiziale sfugge ad ogni possibile censura sul piano della legittimità, avendo fatto perno sulle modalità cruente – sgozzamento delle vittime – degli omicidi, sulla personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali e che viveva solo di attività di borseggio.

Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, l’imputato che lo ha proposto deve essere condannato al pagamento delle spese del procedimento, nonchè – ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186/2000; Cass. S.U. 27.6.2001, Cavalera Rv. 219532) – al pagamento a favore della cassa delle ammende della somma di Euro mille, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro mille alla cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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