Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-06-2012, n. 9423 Pensione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte d’appello di Catanzaro, accogliendo l’appello proposto da I.M. contro la sentenza di primo grado del Tribunale della stessa sede, accoglieva la domanda proposta dal medesimo, già rigettata in primo grado, avente ad oggetto l’assegno mensile di invalidità civile, di cui fissava la decorrenza dal 1 gennaio 2007 in conformità con l’esito della c.t.u. medico legale espletata in appello.

L’Inps ricorre per cassazione. L’intimato non si è costituito.

Motivi della decisione

Il ricorso denuncia sotto il profilo della violazione della L. n. 118 del 1971, art. 13 e dell’art. 2697 c.c. (primo motivo) e del vizio di motivazione, il mancato accertamento da parte del giudice di appello del requisito reddituale e di quello socioeconomico.

Il ricorso è fondato, stante il mancato accertamento di detti requisiti da parte del giudice di appello.

Tale accertamento sarebbe stato necessario ai fini dell’accoglimento della domanda, essendo relativo ad uno degli elementi costitutivi del diritto alla pensione di inabilità civile. Nè tale accertamento può ritenersi superfluo nel caso in cui il giudice di primo grado abbia rigettato la domanda per la mancanza di altri requisiti (cfr.

Cass. n. 2/2002, 443/2006).

Consegue l’accoglimento del ricorso con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa ad altro giudice (stessa Corte in diversa composizione), che si atterrà al riportato principio e a cui è demandata anche la regolazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata nella parte investita dal ricorso, con rinvio della causa, anche per le spese, alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 15 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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