Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43699

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione sull’insussistenza dei presupposti di cui all’art. 129 c.p.p.;

Che i ricorsi sono manifestamente infondati perchè "le finalità e la struttura dei procedimento sono incompatibili con la previsione di una legittimazione a impugnare il provvedimento che abbia accolto totalmente la richiesta di applicazione della pena così come concordemente indicata dalle parti e abbia escluso, nel contempo, che allo stato degli atti sussistessero ipotesi di fatto idonee a giustificare la declaratoria di non punibilità di cui all’art. 129 c.p.p." (Cassazione Sezione 2, n. 1663/1992, Mainini, RV. 193761);

Che, dopo la ratifica da parte del giudice dell’accordo intervenuto tra le parti queste, salvo che per nullità insanabili della procedura o per illegalità della pena, non possono più modificare la loro adesione con censure superate dall’applicazione della pena richiesta;

Che, pertanto, è infondato quanto dedotto sul punto dai ricorrenti, avendo il giudice operato il doveroso controllo sull’insussistenza delle condizioni ex art. 129 c.p.p. desumendo che dagli atti non risultavano elementi che comportassero una pronuncia di proscioglimento;

Che l’inammissibilità dei ricorsi comporta condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento alla cassa delle ammende di una somma che si liquida equitativamente in Euro 1.500.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti singolarmente al pagamento delle spese del procedimento e al versamento alla cassa delle ammende della somma di Euro 1.500.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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