Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43698

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con provvedimento 11.02.2011 il GIP del Tribunale di Taranto rigettava de plano la domanda di restituzione di un fucile Beretta mod. 303 sequestrato a N.S., imputato del reato di cui alla L. n. 157 del 1992, art. 21, comma 1, lett. b) e art. 30, lett. d) (per avere cacciato nell’oasi protetta ((OMISSIS)) rilevando che il perimetro dell’oasi dove il predetto era stato sorpreso era tabellato.

Proponeva ricorso per cassazione l’interessato denunciando violazione di legge e vizio di motivazione – sulla ritenuta tabulazione dell’area;

– sulle conseguenze da trarre per l’omesso parere del PM;

– per l’adozione del provvedimento de plano.

Chiedeva l’annullamento dell’ordinanza.

Il procedimento per la restituzione delle cose sequestrate è regolato dall’art. 263 c.p.p. che attribuisce la competenza a provvedere, nel corso delle indagini preliminari, al pubblico ministero, che decide con decreto motivato.

Nel caso di rigetto della domanda la decisione negativa può essere impugnata con la procedura dell’opposizione, prevista dall’art. 263 c.p.p., comma 5, davanti al GIP, che provvede nelle forme dell’art. 127 c.p.p., nel contraddittorio delle parti, con procedimento camerale.

Nel caso in esame l’imputato ha presentato istanza di dissequestro sulla quale il GIP, senza il parere del PM, ha provveduto de plano con succinta motivazione.

Tanto premesso, risulta evidente che il GUP ha assunto la decisione senza osservare la procedura di cui all’art. 127 c.p.p. con la garanzia del contraddittorio, determinandosi così una nullità ai sensi del cit. articolo, comma 5, e senza dare adeguata risposta alle specifiche 2 censure articolate dalla difesa.

Conseguentemente l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio al Tribunale di Taranto per nuovo esame.

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza impugnata con rinvio al Tribunale di Taranto.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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