Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-06-2012, n. 9420 U. S. L. indennità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

I ricorrenti, tutti dipendenti dell’Azienda Ospedaliera "Mater Domini" con la qualifica di dirigente medico, hanno chiesto il riconoscimento del loro diritto alla corresponsione dell’indennità di rischio radiologico, per esposizione discontinua, di cui alla L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 3.

Il Tribunale di Catanzaro ha accolto la domanda con sentenza che è stata riformata dalla Corte d’appello della stessa città, che ha rigettato la domanda ritenendo che l’indennità di rischio radiologico per esposizione occasionale fosse stata soppressa a decorrere dal 1 gennaio 1995 per effetto di quanto disposto dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8 (Legge Finanziaria 1994), e che la stessa indennità non fosse stata più ripristinata o prevista dalla successiva normativa legale e contrattuale, ed in particolare dalla L. n. 724 del 1994 (Legge Finanziaria 1995) – che, all’art. 5, si era limitata a disporre solo in ordine all’indennità prevista dalla L. n. 460 del 1988, art. 1, comma 2 (per il personale professionalmente esposto) – o dalle parti collettive, che, con il contratto collettivo del 5 dicembre 1996, art. 62, pur richiamando l’indennità di cui al D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 nulla avevano disposto riguardo alla individuazione dei soggetti beneficiari della indennità, e con il successivo contratto del giugno 2000, art. 51, avevano soltanto ribadito la conferma delle disposizioni per la corresponsione degli emolumenti connessi alle particolari condizioni di lavoro di cui all’art. 62 del c.c.n.l. del 1996.

Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione i lavoratori affidandosi a quattro motivi di ricorso cui resiste con controricorso l’Azienda Ospedaliera Mater Domini, che ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo di denuncia violazione della L. n. 537 del 1993 e del D.Lgs. n. 29 del 1993, nonchè vizio di motivazione, sostenendo che l’indennità di rischio radiologico ridotta non è stata soppressa dalle leggi in esame e richiamando a sostegno della tesi la giurisprudenza del Consiglio di Stato presa in esame anche dalla Corte territoriale (sia pure per disattenderla).

2.- Con il secondo motivo si deduce violazione del c.c.n.l. della dirigenza medica per il quadriennio 1994-1997 sottoscritto il 5 dicembre 1996, sostenendo che la normativa collettiva si sarebbe limitata solo a precisare a quale tipologia di fondo doveva essere ascritta la spesa necessaria per sostenere l’erogazione dell’emolumento in esame, senza disciplinare ex novo l’istituto del rischio radiologico, ed anzi specificando (art. 74) che la normativa previgente e non ridisciplinata dallo stesso contratto rimaneva in vigore.

3.- Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione in ordine all’interpretazione del c.c.n.l. integrativo del 10 febbraio 2004, che ha disapplicato il D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 – che, a sua volta, disciplinava la corresponsione dell’indennità di rischio radiologico (nella misura intera e in quella ridotta) – sostenendo che solo con la stipula del suddetto contratto integrativo sarebbe stata interamente ridisciplinata l’indennità di rischio radiologico.

4.- Con il quarto motivo si denuncia violazione della L. n. 537 del 1993, del D.Lgs. n. 29 del 1993, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, sostenendo l’illegittimità della delibera in data 20 maggio 1995, con cui l’Amministrazione ha disposto la sospensione dell’erogazione dell’indennità di rischio radiologico in misura ridotta, e l’erroneità della valutazione espressa al riguardo dalla Corte territoriale.

5.- Tali motivi, che per riguardare problematiche tra loro strettamente connesse possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

6.- Giova, al riguardo, premettere, con riferimento al quadro normativo che viene qui in considerazione, che la L. 27 ottobre 1988, n. 460 ("Modifiche ed integrazioni alla L. 28 marzo 1968, n. 416") ha previsto, all’art. 1, che "1. I servizi di radiologia medica, radiodiagnostica, radioterapia e medicina nucleare devono garantire, sulla base delle conoscenze tecnologiche attuali, la massima protezione e la massima esposizione possibile alle radiazioni ionizzanti del personale ivi adibito; 2. Al personale medico e tecnico di radiologia di cui al D.P.R. 20 maggio 1968, n. 270, art. 58, comma 1 l’indennità mensile lorda di L. 30.000 corrisposta ai sensi della L. 28 marzo 1968, n. 416, è aumentata a L. 200.000 a decorrere dal 1 gennaio 1988; 3. Al personale non compreso nel comma 2 del presente articolo, che sia esposto a rischio in modo discontinuo, temporaneo o a rotazione, in quanto adibito normalmente o prevalentemente a funzioni diverse da quelle svolte dal personale di cui allo stesso comma 2, è corrisposta una indennità mensile lorda di L. 50.000 a decorrere dal 10 gennaio 1988. L’individuazione del predetto personale sarà effettuata secondo le modalità previste dal D.P.R. 20 maggio 1987, n. 270, art. 58, comma 4…".

A seguito dell’accordo del 6 aprile 1990, concernente il personale del comparto del servizio sanitario nazionale, fu emesso il D.P.R. 28 novembre 1990, n. 384, di recepimento delle norme risultanti dalla disciplina dell’accordo stesso, con il quale venne stabilito che l’indennità per il rischio da radiazioni spettava al personale indicato dalla L. n. 40 del 1988.

Successivamente la L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 8, comma 6 ha stabilito che "A far data dal 1 gennaio 1995, è soppressa l’indennità mensile lorda prevista dalla L. 28 marzo 1968, in materia di congedo ordinario e di indennità per le categorie di lavoratori esposti a rischio radiologico, mentre riconosce i diritti conseguenti ai medici ed ai tecnici di radiologia, richiede, per gli altri dipendenti, che l’esecuzione della specifica attività professionale si svolga abitualmente in zona controllata, in relazione alla nozione di rischio da radiazioni ionizzanti, quale disciplinato dal D.P.R. 13 febbraio 1964, n. 185" (Cass. n. 21018/2007; conf. Cass. n. 6853/2010).

9.- Alla stregua delle considerazioni sopra espresse, restano assorbite tutte le altre censure svolte dai ricorrenti con i motivi di ricorso, dovendo ritenersi decisivo il rilievo che, al momento della stipula del contratto collettivo del 1996, l’indennità di rischio radiologico era già stata soppressa dalla L. n. 537 del 1993, art. 8, comma 6 e che la L. n. 724 del 1994 ha fatto salva solo l’indennità di rischio radiologico nella misura intera, circoscrivendone, peraltro, la corresponsione fino all’entrata in vigore del contratto collettivo. Quanto alla disposizione di cui all’art. 29 de c.c.n.l. del 10 febbraio 2004, integrativo del c.c.n.l. del giugno 2000, con cui è stata stabilita la disapplicazione del D.P.R. n. 384 del 1990, art. 120 deve ritenersi che, come correttamente rilevato dalla Corte territoriale, con motivazione logica e coerente con quanto premesso dallo stesso giudice in ordine alla evoluzione della normativa in materia di indennità di rischio radiologico, tale disapplicazione non poteva che riguardare quella parte dell’art. 120 che non era stata incisa dagli interventi legislativi del 1993 e del 1994, sicchè da essa non potevano trarsi elementi a favore della tesi dei ricorrenti, ed in particolare in ordine alla perdurante vigenza dell’indennità in misura ridotta fino alla data di entrata in vigore del contratto integrativo del 2004, Nè può sottacersi, da ultimo, che la soluzione accolta appare la più coerente con il sistema introdotto dalle disposizioni dei contratti collettivi del 1996 e del 2000, con i quali è stato costituito il fondo per la corresponsione degli emolumenti correlati a particolari condizioni di lavoro (tra cui rientra anche il rischio radiologico) – stabilendo, come si è detto, che il fondo è destinato "anche all’applicazione dei benefici di cui alla L. 24 dicembre 1994, n. 724, art. 5 nei confronti dei soggetti ivi previsti" – dovendo tale rinvio interpretarsi necessariamente in senso restrittivo (anche alla luce del disposto dell’art. 81 Cost.) e dovendo, infine, tenersi conto, per quanto riguarda più specificamente la contrattazione integrativa, del principio stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40 secondo cui le pubbliche amministrazioni non possono sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti dai contratti collettivi nazionali o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale o pluriennale di ciascuna amministrazione, dovendo rispettare i vincoli di bilancio che risultano da tali strumenti.

10.- In conclusione, il ricorso deve essere respinto con la conferma della sentenza impugnata, dovendosi ritenere assorbite in quanto sinora detto tutte le censure non espressamente esaminate.

11.- Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio liquidate in Euro 70,00 – oltre Euro 4.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e spese generali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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