Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 11-06-2012, n. 9419 Carriera inquadramento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta, con la sentenza n. 190 del 2009, rigettava sia l’appello principale proposto da P.I. ed altri lavoratori nei confronti della Provincia regionale di Caltanissetta, sia l’appello incidentale proposto da quest’ultima nei confronti dei medesimi, confermando la sentenza di primo grado.

2. I lavoratori avevano adito il Tribunale di Caltanissetta esponendo quanto segue:

di aver partecipato ad una selezione interna, per titoli e prova pratica attitudinale, per la copertura di 20 posti di collaboratore professionale Capo Cantoniere categoria B3, posizione economica B3, da destinare al settore viabilità dell’Ente;

che con determinazione dirigenziale del 17 novembre 2003, n. 383, era stata approvata la graduatoria definitiva della suddetta selezione;

che con determinazioni dirigenziali rispettivamente n. 430 del 2003 e n. 317 del 2004, erano stati inquadrati nel profilo professionale di "Collaboratore professionale capo cantoniere", Cat. B3, posizione economica B3, ed erano loro state attribuite le funzioni previste dal CCNL del Comparto Autonomie locali e nel mansionario;

che detto mansionario indicava, tra le mansioni che spettano al Capo cantoniere, le funzioni e le attività consistenti in esecuzione del servizio di vigilanza e controllo giornaliero delle strade provinciali, esecuzione di compiti di coordinamento ed assistenza ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, esecuzione dei compiti di sorveglianza e polizia stradale.

Tanto premesso, chiedevano, ai sensi dell’art. 7, comma 4, del CCNL del Comparto Regioni ed Autonomie locali che il personale dell’ "Area Vigilanza" (tra cui il Capo cantoniere) venisse inquadrato nella ex 6^ qualifica funzionale e, con decorrenza dalla data di stipulazione del CCNL (31 marzo 1999) nella categoria C, con condanna dell’Ente alla ricostruzione della carriera.

2.1. Il Tribunale rigettava la domanda.

3. La Corte d’Appello, nel confermare la decisione del giudice di primo grado, affermava, in particolare, che il profilo professionale attribuito ai lavoratori (già inquadrati alle date indicate nell’art. 7 CCNL in categoria A, con profili di autisti, operaio comune e semplice cantoniere, o per alcuni B, ma non B3, ottenuta a seguito di progressione verticale per selezione interna avvenuta negli anni 2003 e 2004), non era Capo cantoniere, ma Collaboratore professionale capo cantoniere, con diversi profili, competenze e responsabilità. La disposizione contrattuale invocata, nel prevedere il passaggio di categoria, richiedeva il previo inquadramento nella 5A qualifica funzionale, inquadramento non posseduto dai lavoratori in questione. Pertanto il duplice salto di categoria chiesto dai ricorrenti non poteva trovare accoglimento in ragione sia della mancanza dei presupposti contrattuali, sia di quanto stabilito dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

4. Ricorrono per la cassazione della suddetta sentenza i lavoratori in epigrafe prospettando sette motivi di ricorso.

5. Resiste con controricorso la Provincia regionale di Caltanissetta che ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c., come i ricorrenti.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione all’art. 1362, comma 1, e art. 1363, c.c. e all’art. 7, comma 4, e art. 18 del CCNL del comparto Regioni e Autonomie locali del 31 marzo 1999.

Ad avviso dei ricorrenti, l’art. 7, comma 4, del suddetto CCNL andrebbe letto in uno all’art. 18, così risultandone la piena applicabilità della disciplina prevista ad essi ricorrenti.

1.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Facendo corretta applicazione dei criteri dell’ermeneutica contrattuale, la Corte d’Appello ha ritenuto che l’art. 7, comma 4, prevedeva il passaggio di categoria per coloro che erano già inquadrati nella 5^ qualifica funzionale alle date del 1 gennaio 1998 e del 31 marzo 1999, inquadramento non posseduto dai ricorrenti, che, peraltro, non contestano tale dato di fatto.

La suddetta interpretazione dell’art. 7, comma 4, non è incrinata dal contenuto dell’art. 18, il quale, nello stabilire che detta disposizione si applica anche al personale assunto dopo il 1 gennaio 1998, non fa alcun riferimento alle progressioni interne, nè incide sui requisiti necessari e cioè sul possesso della 5^ qualifica funzionale.

2. Con il secondo motivo di ricorso è dedotta violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

I ricorrenti censurano la statuizione secondo la quale il riconoscimento della qualifica superiore contrastava con il disposto dell’art. 52 del suddetto D.Lgs.. Assumono gli stessi di ambire al superiore inquadramento non per aver svolto mansioni proprie di una qualifica superiore, ma mansioni tipiche, appartenenti alla stessa qualifica da loro acquisita (Collaboratore professionale capo cantoniere).

2.1. Il motivo di censura non coglie la ratto deciderteli della statuizione in questione. La Corte d’Appello, infatti, ha posto in evidenza come la qualifica di Collaboratore professionale capo cantoniere fosse stata conseguita per progressione verticale, a seguito di selezione interna, negli anni 2003 e 2004, mentre al tempo di applicazione del suddetto art. 7, comma 4, gli stessi erano inquadrati nella categoria A e in alcuni casi B. Correttamente, quindi, il giudice di appello ha invocato il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, vertendosi in ipotesi di mansioni non proprie della qualifica immediatamente superiore a quella dei ricorrenti, mettendo in luce, peraltro, che anche eventuali deroghe stabilite dalla contrattazione collettiva richiedono, comunque, il rispetto dei requisiti stabiliti dalla contrattazione stessa, nella fattispecie non presenti.

3. Con il terzo motivo di impugnazione è dedotta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio precisato nella circostanza che la figura professionale del Collaboratore professionale capo cantoniere sia diversa e minore rispetto alla figura del Capo cantoniere, dal momento cha la sentenza impugnata non indica da quali elementi la Corte d’Appello abbia tratto la differenza tra i due profili.

3.1. Il motivo non è conferente e pertanto deve essere rigettato in quanto, come si è già detto, la ragione del mancato accoglimento della domanda dei ricorrenti è dalla Corte d’Appello rinvenuta nella mancanza della necessaria qualifica, non potendosi fare riferimento alla categoria A e B, possedute al momento dell’applicabilità del citato art. 7, comma 4, del CCNL, fermo restando la precisazione della effettiva qualifica poi conseguita a seguito di selezione interna.

4. Con il quarto motivo d’impugnazione è dedotta insufficiente motivazione circa un fatto controverso relativo allo svolgimento di attività di vigilanza anche in mancanza della istituzione di una formale Area di vigilanza.

5. Con il quinto motivo d’impugnazione è dedotta insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio relativo allo svolgimento o meno da parte dei ricorrenti di attività di vigilanza, tenuto conto che la Corte d’Appello affermava che gli stessi avrebbero svolto attività di natura tecnica.

6. Con il sesto motivo d’impugnazione è dedotta omessa motivazione circa un fatto controverso specificato nel fatto che cinque Capo cantonieri erano stati inquadrati dalla Provincia di Caltanissetta nella categoria C, proprio perchè appartenenti all’Area vigilanza e la motivazione della Corte d’Appello che anche altre amministrazioni avevano inquadrato in categoria B i capo cantonieri era inidonea a supportare le decisioni di secondo grado.

7. Con l’ultimo motivo di ricorso è dedotta omessa motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in quanto la sentenza non avrebbe preso in esame la circostanza che i ricorrenti avevano percepito l’indennità di vigilanza che compete solo al personale che svolge concretamente detta attività.

8. Il quarto, il quinto, il sesto ed il settimo motivo d’impugnazione devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Gli stessi, non possono trovare accoglimento in quanto non colgono la ratio decidenti della sentenza della Corte d’Appello, ma si rivolgono a profili della motivazione che non costituiscono autonome rationes decidendi.

Come si è avuto modo di precisare, il rigetto della domanda dei lavoratori da parte dei giudici di merito poggia sulla mancanza in capo agli stessi, alle date indicate dall’art. 7 del CCNL – 1.1.1998, 31.3.1999 – delle condizioni dallo stesso stabilite, in quanto solo successivamente, negli anni 2003 e 2004, i lavoratori, in possesso della categoria A o B, acquisivano la categoria B3. Pertanto, correttamente, il giudice di merito invocava la disposizione di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52.

Come si è già osservato, tale carenza non poteva trovare soluzione in quanto stabilito dall’art. 18 del CCNL perchè lo stesso non modificava i requisiti previsti dall’art. 7, comma 4, e faceva riferimento ad assunzioni, e non progressioni interne, successive al 1 gennaio 1998.

Le ulteriori argomentazioni della Corte d’Appello, che attengono alla figura di Collaboratore professionale capo cantoniere e alle attività svolte, sono volte a chiarire, comunque, alcuni temi introdotti dagli appellanti, senza tuttavia costituire autonome ragioni della decisione che rinviene la propria ratio nella argomentazione sopra richiamata.

9. Il ricorso deve essere rigettato.

10. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti, in solido,al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 70,00 per esborsi, Euro quattromila per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2012.

Depositato in Cancelleria il 11 giugno 2012

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