Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43694 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Reati edilizi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

1. – Con ordinanza del 2 aprile 2011, il Tribunale di Torre Annunziata – sezione distaccata di Gragnano, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha rigettato la richiesta di sospensione e revoca dell’ordine di demolizione di un immobile contenuto nella sentenza dello stesso Tribunale del 4 marzo 2004 e della conseguente ingiunzione a demolire del pubblico ministero.

2. – Avverso tale provvedimento l’interessato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione, deducendo i vizi di violazione di legge e carenza di motivazione, sul rilievo che l’autorità giudiziaria non potrebbe effettuare una valutazione prognostica dei tempi di definizione della procedura di condono edilizio, dovendo, invece, valutare se l’istanza di condono sia accoglibile o meno.

Rileva la difesa che, nel caso di specie, il giudice si era limitato ad accertare che la pratica di concessione delizia in sanatoria non era ancora stata istruita e trasmessa in commissione edilizia, omettendo ogni accertamento sulla condonabilità dell’opera.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, perchè proposto per un motivo manifestamente infondato.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, dalla semplice lettura del provvedimento impugnato emerge che il giudice dell’esecuzione ha fornito una motivazione pienamente sufficiente e logicamente coerente non solo circa i tempi della procedura di condono edilizio relativa all’immobile, ma anche circa il probabile esito negativo della procedura stessa, precisando che – a quanto risulta dagli atti – la domanda di condono non è ancora stata istruita e trasmessa alla commissione edilizia, per fatto imputabile all’istante, il quale non ha provveduto al deposito della documentazione integrativa richiesta fin dal 17 dicembre 1997 dal responsabile del procedimento.

4. – Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell’inammissibilità medesima consegue, a norma dell’art. 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonchè quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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