Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43691

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Considerato che del GIP del Tribunale di Bari con sentenza in data 28.10.2010 ha applicato, ex art. 444 c.p.p., concesse le attenuanti generiche prevalenti sull’aggravante nonchè l’attenuante di cui all’art. 62 c.p., n. 6, a P.A. la pena condizionalmente sospesa di un anno mesi dieci di reclusione Euro.8.000 di multa per il delitto di cui agli artt. 81 cpv., 600 ter e 600 sexies c.p., per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri, commerciato, detenuto, distribuito, divulgato e diffuso anche per vie informatiche e telematiche ingente materiale pedopornografico realizzato con minori anche di età inferiore ai 5 anni;

Che sono irrilevanti le censure difensive in tema di contestazione del reato perchè non è consentito dedurre, con una memoria difensiva, motivi diretti a porre in discussione la richiesta stessa e il consenso prestato;

Che il PG, nel proposto gravame, ha segnalato l’illegalità del calcolo della pena per avere il GIP disapplicato il disposto dell’art. 600 sexies c.p., u.c., secondo cui le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’art. 98, concorrenti con le aggravanti di cui ai commi 1 e 2, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti (comma inserito dalla L. 11 agosto 2003, n. 228, art. 15, comma 4);

Che, nella specie, l’accordo avrebbe dovuto comportare che la pena base di anni 6 di reclusione ed Euro 25.900 di multa, pari al mimmo edittale, fosse aumentata al minimo a 8 anni Euro 34.545 e che, dopo, su tale pena fosse applicata la diminuzione per le concesse attenuanti;

Che, operando le stesse nella misura massima di un terzo, la pena ottenuta doveva essere aumentata per la continuazione e diminuita per la scelta del rito, sicchè la pena finale superava i due anni di reclusione precludendo la sospensione condizionale della stessa;

Che la pena detentiva applicata è, pertanto, illegittima; Che l’illegittima applicazione della pena travolge l’intero patteggiamento; Che conseguentemente la sentenza deve essere annullata.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Bari.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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