Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43690 Impugnazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 20 gennaio 2010, il Tribunale di Chieti ha applicato all’imputato – per i reati di cui all’art. 81 c.p., comma 2, art. 610 c.p. (per avere, con violenza consistita nel bloccare la vittima e nel cerare di toccarle il viso e baciarla, costretto la medesima a fermarsi e divincolarsi per sottrarsi alla presa), art. 660 c.p., art. 635 c.p., comma 2, artt. 594 e 582 c.p., art. 612 c.p., comma 2 – la pena di mesi quattro di reclusione, ritenuta la continuazione e concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate.

2. – Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo: a) la violazione di legge, per erronea qualificazione giuridica del fatto ricondotto all’ambito di applicazione dell’art. 610 c.p., che avrebbe dovuto essere, invece, considerato quale tentativo di violenza sessuale; b) la mancanza di motivazione circa la concessione delle attenuanti generiche, sul rilievo che il giudice "ha ritenuto corretto il riconoscimento in favore dell’imputato di attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla aggravante contestata, senza spiegarne in alcun modo le ragioni; nel testo della sentenza, predisposto su un foglio stampato e senza nessuna aggiunta nello spazio vuoto corrispondente, si legge tenuto conto… delle attenuanti generiche… prevalenti…".

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello dell’Aquila è fondato e deve essere accolto.

Quanto al motivo sub a), va premesso che, tenuto conto della natura del patteggiamento, l’impugnabilità per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi in cui quella prospettata dalle parti sia palesemente erronea ovvero ai casi in cui la contestazione originaria sia anch’essa manifestamente erronea. In definitiva la ricorribilità della sentenza di patteggiamento per l’erronea qualificazione del fatto deve essere limitata ai casi di errore manifesto, ossia ai casi in cui sussiste realmente l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati e deve essere esclusa tutte le volte in cui la diversa qualificazione presenti margini di opinabilità (ex plurimis, Sez. 4, 11 marzo 2010, n. 10692; Sez. 6, 20 novembre 2008, n. 45688; Sez. 3, 23 ottobre 2007, n. 44278; Sez. 6, 10 aprile 2003, n. 32004).

Nella specie, deve rilevarsi che la qualificazione giuridica del fatto operata in sede di "patteggiamento" presenta connotati di erroneità manifesta, perchè la condotta di violenza consistita nel bloccare la vittima, nel cercare di toccarle il viso e baciarla e nel costringerla a fermarsi e divincolarsi per sottrarsi alla presa rientra evidentemente nella fattispecie della tentata violenza sessuale. Trova, infatti, applicazione il principio affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui anche il bacio sulla bocca, anche limitato al semplice contatto delle labbra va qualificato come atto sessuale, potendosi escludere tale connotazione solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali, familiari, nei quali esso si ricolleghi a saluti, cerimonie, particolari usi o ricorrenze (ex multis, Sez. 3, 13 febbraio 2007, n. 25112; Sez. 3, 15 novembre 2005, n. 549/2006); contesti che evidentemente non sono configurabili nel caso in esame.

Da qui, la fondatezza del primo motivo di ricorso, con assorbimento di quello sub b).

4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso (compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Chieti per l’ulteriore corso.
Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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