Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-06-2012, n. 9543 Ammissione al passivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Tribunale di Bologna, con decreto del 28.9.010, ha respinto l’opposizione L. Fall., ex art. 98 proposta da Worldwide Communication s.ar.l. avverso il decreto del giudice delegato che aveva dichiarato inammissibile, ai sensi della L. Fall., art. 101, u.c., la sua domanda di ammissione allo stato passivo del Fallimento della Sagis s.p.a.

Il giudice del merito, premesso che il curatore aveva regolarmente provveduto ad inviare alla creditrice, avente sede in Lussemburgo, la comunicazione di cui alla L. Fall., art. 92, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, e che la ricevuta era stata sottoscritta, ancorchè con grafia illeggibile, dalla destinataria, ha rilevato che la presunzione di cui all’art. 1335 c.c. opera per il solo fatto dell’arrivo della dichiarazione nel luogo indicato dalla norma, indipendentemente dal mezzo di trasmissione adoperato e dall’osservanza del codice postale, e che pertanto incombeva all’opponente di provare di non aver ricevuto l’avviso. Worldwide Communication s.a r.l. ha chiesto la cassazione del provvedimento con ricorso affidato a quattro motivi, cui il Fallimento della Sagis ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Motivi della decisione

1) In ordine logico, vanno preliminarmente esaminate le eccezioni svolte in rito dal Fallimento, che sono infondate e devono essere respinte.

La nullità della notifica del ricorso risulta sanata, ai sensi dell’art. 156 c.p.c., u.c., dalla tempestiva proposizione del controricorso.

Va escluso, poi, che possa essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso per violazione del principio di autosufficienza.

Detto principio comporta che il ricorso debba contenere la precisa indicazione degli elementi necessari per individuare le ragioni poste a sostegno della richiesta di annullamento della decisione e per valutare la fondatezza delle stesse, in modo che il giudice di legittimità possa avere una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, senza dover ricorrere ad altre fonti od esaminare gli atti del processo: Worldwide, che ha impugnato una pronuncia emessa in rito, non era pertanto tenuta ad esporre i fatti concernenti il merito della pretesa azionata, neppure esaminati dal Tribunale e dunque privi di rilievo ai fini della cassazione del provvedimento.

2) Con il primo motivo di ricorso, Worldwide Communication s.a r.l.

denuncia violazione del reg. CE n. 1348/2000 relativo alle modalità di notificazione degli atti in materia civile e commerciale. Osserva che la disposizione di cui alla L. Fall., art. 92, secondo cui il curatore può spedire l’avviso ai creditori a mezzo posta, o anche a mezzo telefax o posta elettronica, risulta travolta dalla predetta normativa, che prevede anche la possibilità di adozione del mezzo postale, ma la subordina al rigoroso rispetto delle regole stabilite presso lo stato mittente e preso quello ricevente. Deduce che il giudice del merito ha omesso di verificare la corrispondenza fra l’attività di notifica compiuta dal curatore e quella prevista dalla normativa europea, che sarebbe stata palesemente violata. Il motivo non merita accoglimento.

E’ la stessa ricorrente a riconoscere che il reg. CE richiamato consente che la notificazione degli atti, fra soggetti residenti in differenti stati membri, sia eseguita a mezzo posta. Tanto è accaduto nella specie, avendo il curatore inviato l’avviso di cui alla L. Fall., art. 92 a Worldwide tramite raccomandata, indirizzata alla sede lussemburghese della società e corredata di ricevuta di ritorno internazionale, che risulta essere stata sottoscritta dalla destinataria.

La censura, che si sostanzia nel generico addebito rivolto al Tribunale di non aver controllato la perfetta corrispondenza fra le modalità di notificazione richieste dalla normativa CE e quelle di trasmissione dell’atto adottate dal curatore, ma che non specifica quale sia la disposizione (comunitaria, italiana o lussemburghese) in tema di notifica a mezzo posta da questi in concreto violata, nè chiarisce perchè l’eventuale violazione non dovrebbe ritenersi in ogni caso sanata, in virtù del principio generale di cui all’art. 156 c.p.c., u.c., stante l’avvenuta sottoscrizione per ricevimento della cartolina, va pertanto dichiarata inammissibile.

2) Col secondo motivo, la ricorrente denuncia violazione degli artt. 40 e 42 reg. CE 1346/2000 relativo alle procedure di insolvenza, assumendo che vi sarebbe stata una macroscopica difformità fra la comunicazione prevista nel regolamento e quella inviatale dal curatore, che non sarebbe stata compilata tramite apposito formulario e non conterrebbe l’espressa indicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza dei termini per l’insinuazione al passivo.

Anche questo motivo deve essere dichiarato inammissibile.

A parte ogni questione concernente la applicabilità del regolamento CE n. 1346/2000 – dettato per le procedure di insolvenza transfrontaliere – ad un fallimento apertosi esclusivamente in Italia, va infatti rilevato che il mezzo introduce una questione di fatto che non risulta essere mai stata dedotta in sede di merito e che, oltretutto, contraddice (essa sì, in maniera macroscopica) l’assunto della ricorrente di non aver mai ricevuto la comunicazione.

3) Con il terzo motivo, denunciando ulteriore violazione del comb.

disp. dei Regg. CE 1348/2000 e 1346/2000, Worldwide lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto operante il disposto dell’art. 1335 c.c., norma che, essendo dettata in materia contrattuale, è inapplicabile in tema di notificazioni.

4) Con il quarto motivo la ricorrente denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Asserisce che il giudice del merito ha non solo fondato il proprio convincimento su dati normativi irrilevanti, ma ha omesso di pronunciarsi sulle questioni concernenti l’applicabilità della disciplina CE, che essa aveva ampiamente illustrato nella memoria depositata il 31.5.2010.

I motivi, che sono fra loro connessi e che possono essere congiuntamente esaminati, sono infondati e devono essere respinti, previa parziale correzione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., u.c., della motivazione assunta dal Tribunale a fondamento della decisione.

La ricorrente muove dall’errato presupposto che qualsivoglia, eventuale irritualità della notificazione della comunicazione di cui alla L. Fall., art. 92, costituisse fatto decisivo ai fini della declaratoria di ammissibilità della sua domanda di ammissione.

In realtà, poichè l’art. 101, u.c. pone a carico del creditore, che abbia presentato la domanda dopo il decorso del termine di cui al comma 1, l’onere di provare che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile, e poichè fra le cause di inimputabilità va senz’altro annoverato l’omesso ricevimento della comunicazione, ciò che unicamente rilevava in giudizio era accertare se detta comunicazione fosse o meno pervenuta a Worldwide.

In tale ottica – una volta prodotta agli atti la ricevuta di ritorno sottoscritta, attestante l’eseguita notificazione – era privo di utilità affrontare la questione (peraltro dedotta solo genericamente dall’opponente, senza alcun riferimento a profili sostanziali) concernente l’avvenuta violazione da parte del curatore delle disposizioni dettate dalle norme comunitarie in materia di notifica a mezzo posta.

Correttamente, pertanto, il Tribunale, si è limitato a stabilire se la prova che la comunicazione era stata ricevuta da Worldwide potesse ritenersi raggiunta nonostante le contestazioni mosse dall’opponente.

Sul punto, il giudice del merito, ha però inutilmente fatto richiamo alla giurisprudenza formatasi, in sede di interpretazione dell’art. 1335 c.c., per l’ipotesi in cui l’atto negoziale sia stato spedito a mezzo posta e manchi la prova documentale della sua avvenuta ricezione.

La questione andava infatti risolta alla stregua delle norme che disciplinano la notificazione a mezzo posta degli atti.

In tema, questa Corte, con la sentenza n. 9962/2010, resa a S.U., ha affermato che, ove l’atto sia consegnato all’indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l’avviso di ricevimento, sebbene con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall’agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dalla L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 2 la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell’avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all’art. 160 c.p.c..

Ne consegue che, al fine dell’ammissibilità dell’opposizione, spettava a Worldwide di provare che la persona che aveva sottoscritto la cartolina di ricevimento del plico contenente la comunicazione, nello spazio riservato al destinatario, non era il suo legale rappresentante nè persona da questi delegata alla ricezione degli atti. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna Worldwide Communication s.a r.l. a pagare al Fallimento della Sagis s.p.a. le spese del giudizio, che liquida in Euro 3.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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