Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43688 Sentenza contumaciale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Palermo ha rigettato l’istanza, presentata da F.F., di rimessione in termine per impugnare la sentenza del Tribunale di Trapani in data 13.11.2007.

Il F. aveva affermato di non avere mai ricevuto la notifica dell’estratto contumaciale della citata sentenza di condanna per violazioni edilizie, deducendo che la sottoscrizione della ricevuta della notificazione eseguita a mezzo posta non gli apparteneva.

L’ordinanza ha rilevato sul punto che la ricezione del plico contenente l’estratto contumaciale risultava perfezionata in data 8.4.2008 mediante il ritiro dello stesso da parte del destinatario e che l’istante non aveva formalizzato alcuna denuncia per il disconoscimento della firma.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del F., che la denuncia per violazione di norme processuali.

Si deduce, in sintesi, che il provvedimento impugnato è stato emesso dalla Corte territoriale senza dare avviso alla parte ed al suo difensore e, quindi, in violazione del principio del contraddittorio.

Si reiterano nel prosieguo le già esposte deduzioni in ordine alla irritualità della notifica dell’estratto contumaciale.

L’ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio, dovendosi qualificare come incidente di esecuzione l’istanza di rimessione in termine a suo tempo proposta dal F. dinanzi al Tribunale di Trapani.

Secondo l’indirizzo interpretativo assolutamente consolidato di questa Suprema Corte "La restituzione in termini non può trovare applicazione nel caso in cui l’inosservanza del termine sia conseguente alla mancata conoscenza di un atto per nullità della sua notificazione, in quanto, in tal caso, il termine non ha mai iniziato a decorrere, nessuna decadenza si è verificata e, pertanto, non ricorre l’ipotesi di caso fortuito o di forza maggiore di cui all’art. 175 c.p.p., comma 2…" (sez. 5, 27.4.2004 n. 25079, Giovannini, RV 229868; sez. 2, 29.3.2007 n. 19646, Mbengue, RV 236660).

Nel caso di nullità della notifica dell’estratto contumaciale della sentenza, pertanto, non viene a formarsi il titolo esecutivo, sicchè deve essere esclusa la decorrenza del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che non sussitono le condizioni per chiedere la restituzione nel termine (sez. 6, 21.2.2007 n. 14594, Pennisi ed altro, RV 236154), ma l’interessato deve far valere il suo mancato decorso e la mancata formazione del titolo esecutivo, (sez. 5, 26.2.2009 n. 36517, Cavallo, RV 245082).

Orbene, emerge dall’esame dell’istanza di rimessione in termine, presentata in data 16.7.2010 dal F. al Tribunale di Trapani, che la richiesta risulta esclusivamente fondata sull’assunto della inesistenza o nullità della notifica dell’estratto contumaciale, con la conseguenza che la sentenza emessa nei suoi confronti non era divenuta esecutiva, mentre non viene indicata alcuna delle ragioni previste dall’art. 175 c.p.p..

Detta istanza, pertanto, indipendentemente dal nomen iuris ad essa attribuita dall’interessato, doveva essere qualificata come incidente di esecuzione, ai sensi dell’art. 670 c.p.p., sul quale era chiamato a decidere il giudice che aveva emesso la sentenza e non la Corte territoriale quale giudice dell’impugnazione competente ai sensi dell’art. 175 c.p.p..

Gli atti, pertanto, devono essere rimessi al Tribunale di Trapani perchè decida sull’incidente di esecuzione proposto dal F..

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e, qualificata l’istanza del ricorrente come incidente di esecuzione, dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Trapani.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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