Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43687

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 14 ottobre 2010, il Tribunale di Pordenone ha applicato all’imputato la pena di Euro 2.400,00 di ammenda, in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a).

2. – Ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste, deducendo la violazione di legge, per essere stata applicata la pena con riferimento ad un solo reato, a fronte di una imputazione che comprendeva anche il reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b).

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Trieste è fondato.

Il giudice ha, infatti, applicato la pena con riferimento al solo reato ascritto al capo B) dell’imputazione ( D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 256, comma 1, lett. a), omettendo di pronunciarsi quanto al reato di cui al capo A) della stessa imputazione ( D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. b), senza nulla motivare sul punto.

4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso (compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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