T.A.R. Lazio Roma Sez. II ter, Sent., 02-01-2012, n. 8 Aiuti e benefici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con nota del 9 novembre 2010, AGEA ha intimato ai ricorrenti (in qualità di eredi del sig. A.R.) la restituzione della somma di Euro 228.080,11 (oltre interessi) in ragione dell’indebita percezione da parte della "ditta individuale A.R." di contributi comunitari di pari importo.

Tale richiesta è stata inviata ai ricorrenti a seguito delle indagini svolte dalla Guardia di finanza e riguardanti l’indebita percezione da parte di A.R. di contributi comunitari concessi per l’annata 2006/2007 con riferimento alla coltivazione di agrumi.

Avverso tali atti (di sospensione della erogazione dei contributi e di restituzione delle somme erogate), e tutti gli altri ad essi connessi, hanno proposto impugnativa gli interessati, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’esecuzione, per i seguenti motivi:

1) violazione di legge ed eccesso di potere.

La richiesta di restituzione è giunta ai ricorrenti in qualità di eredi del sig. A.R., incolpato di avere indebitamente percepito contributi comunitari pari ad Euro 228.080,11. Gli istanti, tuttavia, sebbene indicati come soggetti obbligati in solido, non possono essere ritenuti tali in quanto la responsabilità penale è personale e, peraltro, il procedimento penale a carico del sig. A.R. per il reato di cui all’art. 640 c.p. è stato archiviato.

La stessa richiesta di restituzione è stata, altresì, indirizzata all’organismo di produttori (OP – Consorzio Sole Mediterraneo a r.l., ora Sole del Mediterraneo società cooperativa) che, in effetti, è il soggetto a cui sono stati direttamente erogati i contributi comunitari di che trattasi.

Ed invero, come si evince dalla normativa comunitaria, l’OP non è un mero intermediario tra l’organo comunitario ed i produttori bensì è il diretto beneficiario degli aiuti alla produzione.

AGEA è, quindi, tenuta ad agire nei confronti della sola OP- Consorzio Sole Mediterraneo a r.l. la quale, a sua volta, potrà poi agire in via di rivalsa nei confronti dei produttori conferenti.

A ciò si aggiunga che la motivazione contenuta nel provvedimento di restituzione degli aiuti (ovvero che il sig. A.R. non aveva la disponibilità giuridica dei terreni di produzione di agrumi, pari invece al 50% del totale dichiarato) non corrisponde al vero in quanto il sig. A. era titolare di un contratto di locazione di quei terreni stipulato con la società Immobiliare Vischinia che, in pendenza negozio valido, ha trasferito nel dicembre 2006 la proprietà al sig. S. e, di conseguenza, anche il rapporto locatizio.

Il sig. S. è entrato nel pieno possesso dei terreni nel 2007 tanto che, con riferimento all’annata successiva (2007/2008), il sig. A.R. non ha indicato tali terreni nella propria disponibilità;

2) illegittimità derivata.

Anche i verbali della Guardia di finanza che hanno descritto i predetti comportamenti e le dichiarazioni del sig. S. sono illegittimi per i motivi indicati nel motivo precedente.

Si è costituita in giudizio AGEA chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato nel merito.

Con ordinanza n. 1461/2011, è stata accolta la domanda di sospensione cautelare del provvedimento impugnato.

In prossimità della trattazione del merito, i ricorrenti hanno depositato memoria, insistendo per l’accoglimento del ricorso.

Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2011, la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso si rivela fondato nella parte in cui si censura che le note impugnate sono state inviate anche ai ricorrenti, in qualità di eredi del sig. A.R., e non soltanto all’organismo di produttori (Consorzio Sole Mediterraneo a r.l., ora Sole del Mediterraneo società cooperativa).

La questione, invero, è stata affrontata, con riferimento proprio al caso di specie, dalla sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2010, n. 7773 che ha, peraltro, confermato la pronuncia del TAR Lazio, sez. II Ter, 30 novembre 2009, n. 12143 (nella fattispecie di cui alle sentenze citate, si trattava del ricorso proposto dall’OP – Consorzio Sole Mediterraneo a r.l. che aveva impugnato le note con cui AGEA aveva sospeso l’erogazione di contributi comunitari nei suoi confronti, proprio invocando la responsabilità diretta del produttore A.R., con riferimento alle dichiarazioni di disponibilità dei terreni, ritenute non veriterie all’esito delle indagini della Guardia di finanza).

1.1 In quella sede, il giudice di appello, dopo aver ricostruito la normativa nazionale e comunitaria (in particolare, Reg. CE nn. 2220/1996, 103/2004 e 2111/2003 e D.Lgs. n. 228 del 2001) in tema di aiuti comunitari nel settore ortofrutticolo da cui emerge il ruolo centrale delle organizzazioni dei produttori, ha precisato, con riferimento al regime della responsabilità con i produttori conferenti, che, essendo l’organizzazione di produttori la diretta beneficiaria degli aiuti comunitari, lo Stato membro è obbligato ad agire nei suoi riguardi con ogni possibile iniziativa di recupero nell’ipotesi di percezione indebita dei menzionati aiuti.

In questo quadro, il Consiglio di Stato ha ritenuto che AGEA è legittimata a chiedere la restituzione dell’indebito anzidetto soltanto ai predetti organismi ai quali aveva erogato precedentemente gli aiuti comunitari, ciò in quanto questi sono i reali destinatari del recupero, ferma restando comunque la possibilità di agire in rivalsa, autonomamente, per conseguire il ristoro del danno subito nei confronti dei singoli produttori (cfr, punto 2.1 di cit. Cons. St., sez. VI, n. 7377/2010).

1.2 La Sezione non ha motivo di discostarsi dalle argomentazioni del giudice di appello, a ciò aggiungendo che nella normativa citata non vi è alcuna disposizione che faccia ritenere esistente una responsabilità solidale tra l’OP ed il singolo produttore tanto da legittimare la possibilità per AGEA di rivolgere indifferentemente la richiesta di restituzione all’uno o all’altro, pur rimanendo, come detto, la possibilità per l’organismo di produttori di agire in rivalsa a titolo – però – di risarcimento dei danni subiti in ragione del comportamento fraudolento di quest’ultimo.

Né vale invocare l’art. 2615, comma 2, del c.c. secondo cui la responsabilità del singolo consorziato si somma con quella del consorzio che ha agito per suo conto, creando, per effetto di questo vincolo solidale, una duplicità di legittimazioni passive, in quanto il ruolo centrale ed autonomo sopra descritto, assunto dall’OP nei rapporti con l’organismo pagatore, non consente di ritenere che le obbligazioni siano state assunte nell’interesse specifico dei produttori conferenti.

2. Ciò posto, previo assorbimento delle ulteriori doglianze proposte dai ricorrenti, il ricorso va accolto con conseguente annullamento degli atti impugnati.

3. Le spese seguono la soccombenza nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati.

Condanna AGEA al pagamento delle spese di giudizio in favore dei ricorrenti che si liquidano in Euro 1.000,00 (mille/00) oltre IVA e CPA.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Maddalena Filippi, Presidente

Maria Cristina Quiligotti, Consigliere

Daniele Dongiovanni, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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