Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-06-2012, n. 9539 Comparse conclusionali

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato il 17.11.1989, S.R. adiva il Tribunale di Catania chiedendo la condanna del Comune di Giarre al risarcimento dei danni subiti ed al pagamento dell’indennità di occupazione legittima, esponendo che per l’esecuzione di un’opera viaria, detto Comune, con decreto in data 18.5.1984, aveva autorizzato l’occupazione d’urgenza quinquennale di mq. 690 di terreno di sua proprietà, che il 21.6.1984 era avvenuta l’immissione in possesso del bene e che l’opera pubblica era stata realizzata senza che fosse stato emesso il decreto definitivo di esproprio.

Il Comune di Giarre, costituitosi in giudizio, eccepiva anche l’inammissibilità della domanda, sostenendo che il periodo di occupazione legittima non poteva considerarsi scaduto, date le sopravvenute proroghe di legge.

Con sentenza del 23-25.9.2002, l’adito Tribunale di Catania dichiarava inammissibile la domanda del S..

Con sentenza dell’8.07-10.09.2009, la Corte di appello di Catania, nel contraddittorio delle parti, respingeva il gravame del S. La Corte territoriale osservava e riteneva:

– che preliminarmente andava rilevata la tardività della comparsa conclusionale dell’appellante, perchè depositata oltre i termini di legge, nonchè l’irritualità delle note prodotte in sede di udienza collegiale, a contraddittorio chiuso, onde – anche a fronte della contestazione della controparte – delle stesse non se ne sarebbe tenuto conto;

– che con il primo motivo di impugnazione l’appellante aveva sostenuto che essendo, comunque, decorsi i termini fissati nel provvedimento di dichiarazione di pubblica utilità (costituito secondo la prospettazione difensiva dal decreto del Sindaco di Giarre del 18.5.1984) per il compimento della procedura espropriativa, le proroghe dei termini di occupazione intervenute ex lege sarebbero state del tutto irrilevanti, con la conseguenza che l’occupazione era divenuta illegittima) che la prospettazione difensiva appariva fondata sul presupposto errato, costituito dal ricondurre la dichiarazione di pubblica utilità al decreto del Sindaco di Giarre del 18.5.1984, mentre, dagli stessi atti prodotti dall’appellante e dal testo del predetto provvedimento sindacale di occupazione legittima, si evinceva che la dichiarazione di pubblica utilità era invece insita nella Delib. G.M. 28 aprile 1982, n. 828 con la quale erano stati approvati e finanziati i lavori di completamento della circonvallazione nella frazione (OMISSIS));

che i termini indicati nel predetto decreto sindacale non erano, come sostenuto dall’appellante, i termini entro i quali doveva essere completata la procedura espropriativa, pena la decadenza della dichiarazione di pubblica utilità, ma i termini previsti per l’occupazione legittima che conseguentemente detti termini, decorrenti dal 21.6.84 (data di immissione in possesso), andavano a scadere, in virtù delle proroghe disposte ex lege (D.L. n. 901 del 1984, D.L. n. 534 del 1987 e L. n. 158 del 1991) di anni uno, di anni due e di ulteriori anni due, il 25.6.1994, mentre era incontroverso che il decreto di espropriazione era stato pronunciato in data anteriore e precisamente il 4.8.1993;

che non potevano accogliersi neppure gli ulteriori motivi di impugnazione, dal momento che per l’applicazione delle proroghe sopra citate, non era necessario alcun provvedimento dell’ente espropriante;

che egualmente infondata appariva la censura secondo cui l’emesso decreto di espropriazione non avrebbe potuto assumere alcun rilievo per non essere stato notificato al proprietario del terreno, giacchè la notificazione di tale provvedimento non incideva sulla validità ed efficacia dell’atto e quindi sul potere espropriativo ma impediva solamente il decorso del termine per l’opposizione, alla stima.

Avverso questa sentenza il S. ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi e notificato il 25.10.2010 al Comune di Giarre, che non ha svolto attività difensiva.

Motivi della decisione

A sostegno del ricorso il S. denunzia:

1) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13 e della L.R. n. 35 del 1978, art. 35. Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia".

Sostiene che sia il giudice di primo grado che la Corte d’appello hanno errato nel ritenere legittima la procedura espropriativa in ragione delle sopravvenute proroghe legali del termine di occupazione d’urgenza ed in particolare che non si è considerato:

– che la Delib. G.M. 28 aprile 1982, n. 828 con la quale erano stati approvati e finanziati i lavori di completamento della circonvallazione nella frazione (OMISSIS) e che per legge era sussumibile nel novero degli atti con cui le Amministrazioni possono dichiarare la pubblica utilità ed indifferibilità di un’opera, non recava i termini di cui al rubricato art. 13, applicabile ratione temporis, per cui per individuare detti termini al più avrebbe potuto farsi riferimento al triennio previsto dalla L.R. Sicilia 10 agosto 1978, n. 35, art. 1 per l’inizio dei lavori e decorrente dall’approvazione del progetto ossia dal 28.04.1982 ma in tale ipotesi la dichiarazione di PU sarebbe stata efficace solo sino al 27.04.1985, termine inutilmente scaduto alla data di pronuncia del decreto ablativo.

2) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 865 del 1971, art. 19 e dell’art. 2043 c.c. e della L. n. 2359 del 1865, art. 13.

Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 112 c.p.c.). Omessa insufficiente contraddittoria pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4, 5 su un fatto controverso e decisivo per la controversia".

Deduce che tutti gli atti successivi alla declaratoria di pubblica utilità priva dei prescritti termini e, dunque, anche il decreto di esproprio erano stati adottati in carenza di potere, per cui aveva diritto a conseguire il chiesto risarcimento dei danni da illecito permanente, integrato dall’avvenuta occupazione usurpativa.

3) "Violazione e falsa applicazione della L. n. 2359 del 1865, art. 13. Violazione del principio ermeneutico di cui all’art. 1363 c.c. Omessa insufficiente contraddittoria pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2, 3, 4, 5 su un fatto controverso e decisivo per la controversia".

Si duole che sia mancata qualsiasi indagine sugli atti del procedimento nonchè verifica della dichiarazione di pubblica utilità ed in particolare della previsione dei prescritti termini nella delibera di approvazione del progetto dell’opera pubblica.

4) "Nullità della sentenza di appello per violazione del principio del contraddittorio (artt. 101, 90 e 352 c.p.c.). Omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione. Omessa pronuncia in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4".

Sostiene che in violazione del principio del contraddittorio da un canto il consigliere istruttore ha omesso di accogliere l’istanza delle parti di fissazione di una successiva udienza onde consentire la precisazione delle conclusioni e dall’altro il Collegio ha ritenuto sia tardiva la sua comparsa conclusionale depositata il 14.05.2009, nel rispetto del previsto termine di 10 giorni liberi prima della udienza collegiale del 27.05.2009, e sia irrituale il deposito di note in sede di udienza collegiale.

5) "Omessa pronuncia in violazione dell’art. 112 c.p.c.. Omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia. Violazione e falsa applicazione dell’art. 350 c.p.c. e segg. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3).

Sostiene che nel ritenere erroneamente tardivo il deposito della comparsa conclusionale e conseguentemente nel non esaminarne il contenuto, la Corte distrettuale ha anche omesso di pronunciarsi sulle domande ivi precisate pure in ordine al chiesto risarcimento del sofferto danno.

Il quarto motivo del ricorso è fondato; al relativo accoglimento segue anche l’assorbimento di tutti gli altri motivi d’impugnazione.

Il presente giudizio risulta introdotto il 17.11.1989, per cui il deposito della comparsa conclusionale avvenuto il 4.05.2009, avrebbe dovuto ritenersi tempestivo rispetto al termine di dieci giorni liberi prima della udienza di discussione del 27.05.2009, nella specie applicabile e previsto dagli artt. 352 e 190 c.p.c. nella formulazione anteriore alla loro sostituzione operata rispettivamente dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, artt. 57 e 24 priva di portata retroattiva in virtù della disciplina transitoria di cui all’art. 90, comma 1, del medesimo testo normativo.

Ne consegue la nullità dell’impugnata sentenza, giacchè per effetto della mancata considerazione della comparsa conclusionale è stato precluso al difensore del ricorrente di svolgere nella sua completezza il diritto di difesa, con conseguente violazione del principio del contraddittorio, il quale deve realizzarsi nella sua piena effettività durante tutto lo svolgimento del processo.

Conclusivamente si deve accogliere il quarto motivo del ricorso con assorbimento degli altri motivi e cassare la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione, cui si demanda anche la pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il quarto motivo del ricorso, con assorbimento degli altri motivi, cassa l’impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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