Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43685

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. – Con sentenza pronunciata ex art. 444 c.p.p. in data 20 gennaio 2010, il Tribunale di Ancona ha applicato all’imputato la pena di anni due di reclusione ed Euro 3.117.200,00 di multa, partendo da una pena base, diminuita per il rito, di anni tre di reclusione ed Euro 4.675.800,00 di multa, per il reato di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, artt. 291 bis e 291 ter.

2. – Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona, deducendo violazione di legge, per essere stata applicata una pena pecuniaria in misura inferiore al minimo legale.

Motivi della decisione

3. – Il ricorso del Procuratore Generale presso la Corte d’appello di Ancona è fondato.

Correttamente il ricorrente osserva che il quantitativo di tabacchi lavorati esteri era pari a kg. 4.684,8 e, pertanto, la pena pecuniaria, determinata in ragione di Euro 5,00 per grammo ai sensi del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 291 bis non avrebbe potuto essere inferiore a Euro 23.424.000,00, somma che, anche ridotta per le attenuanti generiche e il rito, risulta ampiamente superiore all’entità della pena pecuniaria irrogata in sentenza.

Tale illegale statuizione non può, tuttavia, essere rettificata dalla Corte di cassazione, ai sensi dell’art. 619 c.p.p., in quanto il negozio processuale si è formato con riguardo ad una specifica quantificazione della sanzione e non può presumersi un analogo consenso delle parti in ordine ad una sanzione di diversa entità. 4. – Ne consegue che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio e gli atti devono essere trasmessi al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso (compreso, eventualmente, un nuovo e legittimo patteggiamento, ex art. 444 c.p.p.).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Ancona per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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