Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 10-11-2011) 25-11-2011, n. 43684

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con la impugnata ordinanza la Corte di Appello di Napoli, giudicando a seguito di annullamento con rinvio dalla Corte di cassazione, ha rigettato la domanda, presentata da M.M., di riparazione per ingiusta detenzione subita quale imputato del reato di partecipazione ad associazione di stampo camorristico, promossa ed organizzata da G.D..

In riferimento a tale reato il M. aveva subito una condanna irrevocabile, successivamente dichiarata inefficace per l’effetto estensivo, ex art. 587 c.p.p., comma 1, dell’impugnazione proposta dal G.D., in accoglimento della quale il G. era stato assolto perchè il fatto non sussiste.

Con il provvedimento annullato era stata ravvisata la colpa grave del M. con riferimento a condotte poste in essere in concorso con il G., il quale, benchè prosciolto con formula assolutoria ampia "non era da considerarsi estraneo a certo tipo di delinquenza del quale i comportamenti tenuti dal M. possono essere espressione".

La sentenza di annullamento con rinvio nella sostanza ha rilevato il carattere generico della descrizione delle condotte attribuite al M., da cui è stato desunto il comportamento gravemente colposo idoneo ad indurre gli inquirenti a ritenere che egli facesse parte di un’associazione camorristica.

Con la impugnata ordinanza la Corte territoriale ha precisato che la sentenza di assoluzione pronunciata nei confronti del G. aveva escluso che questi fosse promotore ed organizzatore di un’associazione per delinquere di stampo camorristico, in quanto l’azione da lui svolta si inseriva nel più ampio sodalizio criminoso facente capo ad A.C. e Ga.Pa..

Si osserva, poi, che l’agenzia pubblicitaria di G.D. era in concorrenza con quella facente capo a tale S., sospettata come agenzia di "copertura per l’attività di estorsione" e si indicano alcune circostanze, nelle quali la condotta del M. è stata ritenuta dai giudici di merito significativa della contiguità con il G., sicchè l’attuale ricorrente aveva sicuramente dato causa o concorso a dare causa alla detenzione.

Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso il difensore del M., che la denuncia per violazione di norme processuali.

Si deduce, in sintesi, che il giudice di rinvio ha riprodotto le medesime argomentazioni censurate dalla sentenza di annullamento, limitandosi ad ampliarle solo apparentemente.

L’ordinanza si è limitata a richiamare alcuni episodi dimostrativi dei rapporti tra il M. ed il G., che devono ritenersi irrilevanti, in quanto il G. è stato assolto dal reato di organizzazione e promozione di un associazione camorristica e, per la proprietà transitiva, è stato assolto anche il M. dal reato di partecipazione a detta organizzazione; nè possono essere addebitati al ricorrente i rapporti che il G.D. aveva con il clan Alfieri-Galasso.

Il ricorso non è fondato.

E’ stato già affermato da questa Suprema Corte che "In tema di riparazione per ingiusta detenzione, le frequentazioni ambigue, ossia quelle che si prestano oggettivamente ad essere interpretate come indizi di complicità, quando non sono giustificate da rapporti di parentela, e sono poste in essere con la consapevolezza che trattasi di soggetti coinvolti in traffici illeciti, possono dare luogo ad un comportamento gravemente colposo idoneo ad escludere la riparazione stessa" (sez. 3^, 30.11.2007 n. 363 del 2008, Pandullo, RV 238782).

Orbene, l’ordinanza impugnata ha evidenziato che il G. D. è stato assolto dal reato ascrittogli non perchè ritenuto estraneo a qualsiasi compagine criminosa, ma solo per non esserne stato uno dei capi o l’organizzatore, in quanto lui e la sua azienda già risultavano inseriti nella azione svolta dal più ampio sodalizio camorristico facente capo al clan A.C. e Ga.Pa. e che in tale contesto deve essere valutato il ruolo del M. quale dipendente del Ga..

La frequentazione del predetto G.D., pertanto, ben può essere inquadrata nella nozione di frequentazioni ambigue e, cioè, di soggetti coinvolti in traffici illeciti secondo le indicazioni della giurisprudenza di questa Corte.

L’ordinanza ha, poi, puntualmente precisato la natura delle condotte poste in essere dal M., accertate anche dalla sentenza di proscioglimento, e le circostanze ritenute significative quali indizi del coinvolgimento del ricorrente nelle attività illecite del G.D., con la conseguenza che la assidua frequentazione di quest’ultimo aveva sicuramente dato causa o concorso a dare causa alla adozione del provvedimento restrittivo, "concorrendo tali condotte a prospettare un quadro indiziario grave, rilevante anche per il mantenimento del provvedimento custodiale".

Si tratta, pertanto, di una motivazione esaustiva, immune da vizi logici e giuridicamente corretta alla luce dell’enunciato principio di diritto.

Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con le conseguenze di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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