Cass. civ. Sez. I, Sent., 12-06-2012, n. 9535

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il cittadino (OMISSIS) L.A., con ricorso proposto in data 6.3.2008 innanzi al Tribunale per i minorenni di Firenze, ha chiesto di essere autorizzato ai sensi dell’art. 31 del T.U. sull’Immigrazione alla temporanea permanenza sul territorio nazionale anche in deroga alle altre norme del D.Lgs. n. 286 del 1998 nell’interesse del figlio minore D. nato il (OMISSIS) residente in (OMISSIS) con entrambi i genitori.

Il Tribunale adito ha disposto il rigetto dell’istanza con decreto 10.2.2009 contro cui il L. ha proposto reclamo innanzi alla Corte d’appello di Firenze che, con decreto n. 10091 depositato il 28 ottobre 2009 e comunicato il 6 aprile 2009 ne ha disposto la conferma. Avverso tale pronuncia L.A. ha infine proposto il presente ricorso per cassazione in base a due motivi.

L’ufficio del p.g. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

Il ricorrente:

1.- col primo motivo denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 e Convenzione Internazionale sui Diritti dell’Uomo approvata dall’assemblea dell’ONU il 20.11.89 e ratificata dall’Italia con L. n. 176 del 1991. Il denunciato errore si ravviserebbe nell’affermazione della Corte d’appello secondo cui la sofferenza del minore conseguente al suo allontanamento non sarebbe diversa da quella di qualsiasi altro minore allontanatosi dal genitore, dal momento che la norma considerata non tutelerebbe un insistente diritto del minore a crescere normalmente nel nostro paese, ma il diritto a non essere privato del genitore straniero allorquando in circostanze contingenti ed eccezionali non sia possibile il suo trasferimento all’estero. La Corte del merito avrebbe travisato il concetto di gravi motivi postulandone la coincidenza con situazioni di carattere straordinario e contingente nell’ottica indicata, non allegate nè sotto il profilo della salute del piccolo D., nè sotto altro profilo.

2.- col secondo motivo denuncia violazione dell’art. 2729 c.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31 e correlato vizio di motivazione in ordine alla valutazione dei gravi motivi, connessi con lo sviluppo psicofisico, l’età e le condizioni di salute del minore, che avrebbero giustificato la deroga prevista dal menzionato D.Lgs n. 286 del 1998, art. 31.

Le critiche esposte nei motivi, congiuntamente esaminabili in quanto connessi logicamente, s’incentrano fondatamente sul vizio di motivazione, non risultando adeguatamente giustificato dal giudice d’appello l’effetto derivante in danno del minore dall’allontanamento dal padre nonchè dall’ambiente scolastico e sociale nel quale è inserito da tempo, con grave ed irreparabile pregiudizio per la sua stabilità psico-fisica; rilevano altresì ancora fondatamente l’omessa considerazione che l’interpretazione restrittiva del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, comma 3 collide con la Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. A tal riguardo le sezioni unite di questa Corte, con la recente sentenza n. 21799 del 2010, nel risolvere un contrasto della propria giurisprudenza sull’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, hanno enunciato il principio di diritto, secondo cui "la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore, prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 31, in presenza di gravi motivi connessi allo sviluppo psico- fisico dello stesso minore, non postula necessariamente l’esistenza di situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, ma può comprendere qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che, in considerazione dell’età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico, deriva o deriverà certamente al minore dall’allontanamento del familiare o dal definitivo sradicamento dello stesso minore dall’ambiente in cui è cresciuto, dovendo tuttavia trattarsi di situazioni non di lunga o indeterminabile durata e non caratterizzate da tendenziale stabilità le quali, pur non prestandosi ad essere catalogate o standardizzate, si concretino in eventi traumatici e non prevedibili che trascendano il normale disagio dovuto al proprio rimpatrio o a quello di un familiare".

Il giudice minorile è per l’effetto tenuto ad accertare pregiudizialmente l’esercizio effettivo da parte dello straniero della funzione genitoriale e se la sua interruzione possa pregiudicare lo sviluppo psico-fisico del minore. Questi accertamenti non risultano eseguiti dalla Corte territoriale che ha ritenuto di applicare esegesi restrittiva, per cui l’autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore straniero può essere rilasciata solo in condizioni di emergenza ovvero in circostanze contingenti ed eccezionali per lo stesso minore, senza esaminare nè i concreti ed effettivi rapporti del piccolo D. con i propri genitori e con l’ambiente sociale, specificamente scolastico, in cui la stessa è inserito, nè se e quale pregiudizio allo stesso sarebbe derivato dall’espulsione del padre.

Il decreto impugnato deve per l’effetto essere annullato con rinvio alla stessa sezione per i minorenni della Corte di Appello di Firenze che, in diversa composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello del ricorrente uniformandosi al su ribadito principio di diritto ed effettuando i conseguenti accertamenti, nonchè a regolare le spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Firenze, sezione per i minorenni, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 28 marzo 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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