T.A.R. Lazio Roma Sez. III quater, Sent., 02-01-2012, n. 26 Competenza e giurisdizione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;

Considerato che con ricorso notificato il 5 ottobre 2011 e successivo atto di motivi aggiunti i ricorrenti impugnano la Delib. n. 3 del 3 marzo 2011 e la successiva Delib. n. 19 del 27 settembre 2011, con le quali sono stati fissate le modalità di vendita degli alloggi ex erariali acquisiti ai sensi delle L. n. 449 del 1997 e L. n. 388 del 2000 e esclusi dalla disciplina E.R.P. dall’art. 10, co. 2, lett. d bis, L.R. n. 12 del 1999, deducendo vari motivi di violazione di legge ed eccesso di potere;

Considerato che il Collegio, ai sensi dell’art. 73 del codice del processo amministrativo, ha dato avviso alle parti che a fondamento della sua decisione si pone la questione di giurisdizione, rilevata d’ufficio;

Ritenuto, in particolare, che la controversia ha ad oggetto l’individuazione del criterio per la determinazione del prezzo degli immobili trasferiti in proprietà ai Comuni, ai sensi della L. n. 449 del 1997;

Considerato che si tratta quindi di vertenza che non concerne la fase della assegnazione dell’alloggio, bensì attiene alla tutela di un diritto soggettivo, e, come tale, rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario.

Ritenuto di dover richiamare in proposito l’insegnamento della Corte di Cassazione a Sezioni Unite (2 aprile 2003 n. 5107), che afferma: "… in materia di edilizia residenziale pubblica, la controversia, concernente la quantificazione del prezzo della vendita, insorta fra l’acquirente e la pubblica amministrazione, investe posizioni di diritto soggettivo inerenti ad un rapporto contrattuale, ancorché insorga in via di contestazione della legittimità degli atti amministrativi che siano stati adottati in proposito e, pertanto, spetta alla cognizione del giudice ordinario, nei cui poteri rientra il sindacato su detti atti, ai fini della loro eventuale disapplicazione in quanto lesivi di quei diritti (v. Sez. Un. 22.10.2002, n. 14911; 23.1.1998, n. 652; 18.11.1988, n. 6253).

Ritenuto, pertanto, che va affermato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella controversia de qua, in quanto riservata alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere proseguito con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a..

Quanto alle spese di giudizio, può disporsene l’integrale compensazione fra le parti costituite in giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione, in quanto riservato alla cognizione del giudice ordinario competente, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e termini di cui all’art. 11 c.p.a.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Italo Riggio, Presidente

Maria Luisa De Leoni, Consigliere, Estensore

Giulia Ferrari, Consigliere

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