T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-01-2012, n. 9

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Preliminarmente, ritiene il Collegio che il giudizio possa essere definito con sentenza in forma semplificata, emessa ai sensi dell’art. 60 c.p.a., adottata in esito alla camera di consiglio per la trattazione dell’istanza cautelare, stante l’integrità del contraddittorio, l’avvenuta esaustiva trattazione delle tematiche oggetto di giudizio, nonché la mancata enunciazione di osservazioni oppositive delle parti.

2. La ricorrente, in data 5 settembre 2011 ha partecipato alla prova di ammissione al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche della Facoltà di Psicologia dell’Università Cattolica di Milano, per l’anno 2011 – 2012, ove era previsto un accesso di soli 300 studenti. La ricorrente non è stata ammessa. In questa sede, si duole del fatto che la limitazione all’accesso sia stata disposta in assenza di motivazioni relative alle esigenze strutturali dell’Ateneo ed in violazione dei presupposti normativi che permettono alle Università di prevedere per taluni corsi universitari l’accesso programmato.

L’Università Cattolica si è costituita in giudizio contro deducendo con memoria.

3. Oggetto del presente giudizio è, dunque, la questione dell’ammissibilità della programmazione da parte dell’Università Cattolica del Sacro Cuore dell’accesso al corso di laurea in Scienze e Tecniche Psicologiche per l’anno accademico 2011/2012.

3.1. In via pregiudiziale, il ricorso è tempestivo in quanto la sfera giuridica della ricorrente è stata incisa soltanto in occasione della mancata ammissione al corso di laurea; correttamente, dunque, l’atto presupposto (il bando) è stato impugnato in connessione con l’atto applicativo (di non ammissione), nei termini di impugnazione di quest’ultimo.

4. Nel merito, il Collegio ritiene il ricorso fondato, condividendo appieno le conclusioni cui è giunta la giurisprudenza amministrativa in fattispecie analoga (cfr. Tar Emilia Romagna, sez. Parma, I 365/08; Tar Lazio, Roma sez. III bis, n. 7160/2005, confermata da CdS, sez. VI, 2184/11).

4.1. La L. 2 agosto 1999, n. 264 detta norme in materia di accesso ai corsi di laurea e all’art. 2 definisce i corsi per i quali gli accessi debbono essere programmati. In particolare (art. 2 cit., primo comma), sono programmati gli accessi: a) ai corsi di laurea per i quali l’ordinamento didattico preveda l’utilizzazione di laboratori ad alta specializzazione, di sistemi informatici e tecnologici o comunque di posti-studio personalizzati; b) ai corsi di diploma universitario per i quali l’ordinamento didattico prevede l’obbligo di tirocinio come parte integrante del percorso formativo, da svolgere presso strutture diverse dall’ateneo; c) ai corsi o alle scuole di specializzazione individuate dai decreti attuativi delle disposizioni di cui all’articolo 17, comma 95, della L. 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni.

4.2. Il corso di laurea breve per cui è causa pacificamente non rientra in alcuna di queste tipologie, né nelle altre indicate dall’art. 2 della citata L. n. 264 del 1999. Nemmeno sussistono disposizioni ministeriali che definiscano modalità di accesso diverse dalla libera immatricolazione.

4.3. Non vale replicare da parte dell’Università che il corso in oggetto necessita di strutture tecniche peculiari in quanto connotate da esigenze didattiche che richiedono esercitazioni in aula, impiego di attrezzature idonee, seminari, corsi integrativi, tirocini, uso di strumenti mezzi informatici e telematici, corsi a frequenza obbligatoria con uso di laboratori strutture informatiche. Difatti, il mero utilizzo di laboratori informatici per alcune prove di esame, o anche per alcune lezioni, non integra il richiesto presupposto dell’uso di laboratori ad alta specializzazione, di cui alla citata disposizione, in quanto, in assenza di ulteriori elementi che l’Università avrebbe dovuto fornire, non si può ritenere che vi sia corrispondenza tra ogni tipo di laboratorio (nella specie, informatico) e i laboratori ad alta specializzazione cui si riferisce la norma, che costituiscono cosa diversa dal semplice utilizzo di strumenti informatici, peraltro dedotto in termini del tutto generici (cfr. Consiglio di Stato 6 marzo 2002 n. 1374). Per supportare la tesi sostenuta dall’amministrazione, il legislatore avrebbe dovuto far riferimento al semplice utilizzo di laboratori, mentre la specificazione "ad alta specializzazione" dimostra proprio che è richiesto un quid pluris (nel caso in esame, non dimostrato) rispetto all’uso di laboratori.

4.4. Del pari, non è sufficiente la generica previsione di gruppi di lavoro o della frequenza di laboratori ove inserire piccoli gruppi di lavoro, in quanto trattasi comunque di ipotesi diversa da quella considerata dalla legge, la quale prende a riferimento le funzioni connotate dal necessario apprestamento di strutture operative che implichino un numero ben determinato di studenti, in ragione del rigido carattere individuale dell’attività formativa da svolgere (cfr. Tar Emilia Romagna n. 365/2008)

4.5. In definitiva, la limitazione dell’accesso al predetto corso di laurea non appare essere avvenuta in conformità alle disposizioni di cui all’art. 2 della L. n. 264 del 1999.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35-bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla i provvedimenti indicati in epigrafe nei sensi di cui in motivazione;

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore della ricorrente che si liquida in Euro 900,00, oltre IVA, CPA e rimborso C.U. come per legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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