Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 08-11-2011) 25-11-2011, n. 43777 Sentenza contumaciale

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Svolgimento del processo

1. Con ordinanza in data 11.1.2011 il Tribunale di Padova, in composizione monocratica quale giudice dell’esecuzione, all’esito dell’udienza camerale, rigettava la richiesta avanzata da P. I. volta alla dichiarazione di nullità della notifica dell’estratto contumaciale con conseguente restituzione nel termine per impugnare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Padova l’8.4.2008 (irrev. il 6.6.2008), ai sensi dell’art. 670 c.p.p., comma 1.

Ad avviso del giudice dell’esecuzione 2^ titolo esecutivo doveva ritenersi regolarmente formato tenuto conto che l’imputato aveva eletto domicilio presso il difensore all’atto della scarcerazione e tale dichiarazione era stata dallo stesso regolarmente sottoscritta si da fare ritenere che, pur comprendendo poco la lingua italiana, avesse avuto contezza del significato dell’elezione di domicilio.

2. Ha proposto ricorso per cassazione P.I., a mezzo del difensore di fiducia, deducendo la violazione di legge per quanto di seguito.

Il ricorrente era stato tratto in arresto per il reato di cui all’art. 648 c.p. e già in tale occasione si era dato atto che comprendeva poco la lingua italiana; scarcerato il giorno successivo, ai sensi dell’art. 398 c.p.p., era stato redatto verbale di elezione di domicilio presso lo studio del difensore di ufficio ma tale atto non era stato tradotto.

Pertanto, ad avviso del ricorrente, detta elezione di domicilio non poteva ritenersi valida con la conseguenza che lo stesso non aveva mai avuto conoscenza del procedimento a suo carico, nè aveva potuto partecipare e difendersi nel processo. Deduce, quindi, che, pur non potendosi rilevare nel giudizio di esecuzione le nullità verificate nel corso del giudizio di cognizione, tuttavia, nella specie, la nullità del verbale di elezione di domicilio redatto all’atto della scarcerazione rende illegittime tutte le notifiche successive compresa quella dell’estratto contumaciale con la conseguente decorrenza del termine per impugnare la sentenza.

Motivi della decisione

Ad avviso del Collegio, il ricorso è parzialmente fondato.

Come correttamente ha rilevato il Procuratore generale nelle sue conclusioni scritte il ricorrente eccepisce una nullità che in ipotesi attiene agli atti processuali, che si sarebbe verificata nelle fasi precedenti al giudizio e, comunque prima della formazione del giudicato; in tale senso, quindi, la nullità non può essere più eccepita.

Tuttavia, il ricorrente deduce che dalla predetta irregolarità discende la mancata decorrenza del termine per impugnare la sentenza di cui non ha mai avuto conoscenza, chiedendo, quindi, la rinnovazione della notifica dell’estratto contumaciale e la restituzione nel termine per impugnare la sentenza di cui il condannato nulla sapeva. Pertanto, indipendentemente dalla infondatezza del presupposto, la richiesta di restituzione in termini è stata avanzata al giudice dell’esecuzione quale istanza subordinata all’accertamento della validità del titolo esecutivo;

così che, la competenza della decisione, ex art. 670 c.p.p., comma 3, è del giudice dell’esecuzione, sempre che la predetta richiesta non sia già stata presentata al giudice dell’impugnazione (Sez. 1, n, 7900, 31/01/2007, Speranza, rv. 236245).

Tanto premesso, va rilevato che il giudice dell’esecuzione ha omesso la compiuta valutazione della richiesta formulata di restituzione in termini, essendosi limitato ad affermare la regolarità delle notificazioni, mentre avrebbe dovuto accertare e motivare in ordine alla effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento da parte del ricorrente il quale ha, comunque, un onere di allegazione ai fini della verifica del momento In cui ha avuto effettiva conoscenza del processo a suo carico o del provvedimento (Sez. 1, n. 6607, 05/02/2008, Pala, rv. 239369; Sez. 5, n.14882, 26/11/2009, Ben Hassine, rv. 246858).

Conseguentemente, l’ordinanza sul punto deve essere annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Padova.

Le restanti doglianze del ricorrente in ordine alla regolarità della formazione del titolo esecutivo devono essere rigettate.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata limitatamente alla restituzione nel termine e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Padova. Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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