T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-01-2012, n. 8 Detenzione abusiva e omessa denuncia Porto abusivo di armi

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 1 giugno 2011, il ricorrente, alle dipendenze dell’istituto di vigilanza MONDIALPOL MILANO SPA, ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la sospensione cautelare dal servizio di "Guardia Particolare Giurata" ed ha chiesto al Tribunale di decretarne l’annullamento, deducendo i vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

Con ordinanza del 1 luglio 2011, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia, ha accolto l’istanza cautelare.

Sul contraddittorio così istauratosi, la causa è stata discussa nel merito e decisa con sentenza definitiva all’odierna udienza del 2 dicembre 2011.

2. Il Collegio, confermando l’avviso già espresso in sede cautelare, ritiene che il ricorso debba essere accolto nei termini seguenti.

2.1. La censura di violazione del contraddittorio procedimentale è infondata. Difatti, se è vero che l’art. 10 R.D. 18 giugno 1931, n. 773, nel disporre che le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento nel caso di abuso della persona autorizzata, non esonera l’amministrazione dall’obbligo di comunicare l’avvio del procedimento ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, salvo sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità; tuttavia, nella specie, il presupposto dell’urgenza poteva, in astratto, essere giustificato dai dubbi sollevati circa la condizione di assuntore di sostanze stupefacenti del ricorrente, rilevante anche a prescindere dal suo coinvolgimento nella indagine penale.

2.2. Sotto il profilo sostanziale, invece, il provvedimento cautelare adottato appare manifestamente irragionevole. Esso è motivato in ragione dell’essere stato il ricorrente deferito all’autorità giudiziaria per il reato di cui all’articolo 73 D.P.R. n. 309 del 1990. Sennonché, se la lettura delle risultanze trascritte nella nota informativa della Squadra Mobile di Milano del 9 febbraio 2011, in cui (pag. 48-49) invero un tale "Angelo" viene richiamato in una conversazione tra terzi con poche frasi prive di evidente significatività probatoria, poteva al più indurre l’amministrazione a sospettare che il ricorrente fosse assuntore di sostanze stupefacenti, ritiene il Collegio che le medesime necessità di cura dell’interesse pubblico avrebbero potuto essere soddisfatte con maggiore efficacia e rispetto del principio di proporzionalità attraverso la richiesta di sottoposizione del ricorrente a tempestivo esame medico, piuttosto che sospenderlo dal servizio senza l’assunzione di alcuna iniziativa volta ad integrare un quadro probatorio assai incerto (non a caso il ricorrente non è stato raggiunto, a differenza degli altri indagati, da alcun provvedimento cautelare). Occorre precisare che la difesa erariale non ha messo al corrente il Collegio, in sede di discussione di merito, circa le eventuali azioni intraprese nelle more dalla amministrazione.

3. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma. Resta altresì fermo a carico della parte soccombente l’onere di rimborso del contributo unificato, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis1, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, aggiunto dalla lettera e) del comma 35-bis dell’art. 2, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, nel testo integrato dalla legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

ACCOGLIE il ricorso e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.

CONDANNA l’amministrazione resistente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 700,00, oltre IVA, CPA e rimborso C.U. come per legge; da tale somma va detratto quanto già liquidato in sede cautelare.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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