T.A.R. Lombardia Milano Sez. III, Sent., 02-01-2012, n. 7 Spettacoli e trattenimenti pubblici

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con ricorso depositato il 5 febbraio 2008, il ricorrente ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con il quale è stato disposto nei suoi confronti il divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono competizioni sportive ed ha chiesto al Tribunale di disporne l’annullamento, deducendo i vizi di violazione di legge, in relazione all’art. 6 della L. 1989, n. 401.

Si è costituita in giudizio l’amministrazione resistente, chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa all’odierna udienza pubblica del 2 dicembre 2011.

2. Il Collegio reputa il provvedimento esente dalla censure sollevate. E’ utile premettere che il provvedimento di divieto di accesso, ancorché spesso adottato unitamente e magari in un unico contesto con quello che impone al destinatario di comparire in determinati giorni e orari presso l’ufficio di polizia indicato, è da esso nettamente distinto, in quanto incide sulla sola libertà di circolazione, la quale può essere limitata dalla p.a. per motivi di sicurezza, realizzando i suoi fini senza essere, come l’altro, che incide invece sulla libertà personale, soggetto a convalida dell’autorità giudiziaria, onde la sua impugnazione è soggetta alla giurisdizione di legittimità del giudice amministrativo, che è l’unico che può sindacare un provvedimento amministrativo autoritativo, con finalità cautelari (cfr., da ultimo, TAR Friuli Venezia Giulia, 2 marzo 2005, n. 80; TAR Toscana, I, 8 novembre 2004, n. 5479; TAR Veneto, III, 30 agosto 2004, n. 3087).

3. Tanto premesso, il provvedimento impugnato si fonda sulla seguente circostanza: il ricorrente è stato indagato in stato di libertà per il reato, asseritamente commesso in data 6 ottobre 2007 durante l’incontro di calcio tra le squadre INTER e NAPOLI disputatosi presso l’impianto sportivo "MEAZZA", di getto pericoloso di cose all’indirizzo di individui della tifoseria avversa (in particolare, tifosi napoletani posizionati nel settore arancio).

3.1 Ai fini del rigetto della censura di difetto di motivazione, è dirimente osservare che, all’epoca dell’adozione dell’atto, la fattispecie legislativa (art. 6 L. n. 401 del 1989) era sufficientemente integrata dalla mera circostanza di essere stato il ricorrente deferito all’autorità giudiziaria per l’episodio di lancio di cose pericolose. Tale condotta figura, in astratto, tra i presupposti applicativi del provvedimento interdittivo (l’articolo 6, comma 1, della L. n. 401 del 1989) che, difatti, prevede la sanzione del divieto di accesso: "nei confronti delle persone che risultano denunciate per uno dei reati di cui ……. all’articolo 6-bis, commi 1 e 2, e all’articolo 6-ter".

3.2. La difesa del ricorrente, pertanto, incentrata sul negare in modo assoluto di essersi mai reso responsabile di reati o comportamenti pericolosi, si appalesa inconferente. Come è reso palese dalla piana lettura della norma, il potere di irrogare il provvedimento interdittivo è correlato, per evidenti finalità di prevenzione, al mero presupposto di essere stato il soggetto passivo deferito all’autorità giudiziaria ove si tratti di condotta ricollegata, nell’ipotesi di reato formulata dalle Forze dell’Ordine, a manifestazioni sportive (fermo restando che l’eventuale successiva archiviazione del procedimento penale o assoluzione nel merito potrebbe rendere doverosa la revoca del provvedimento interdittivo).

3.3. Il motivo afferente la violazione dei termini di difesa ai fini della convalida è inammissibile poiché essa non coinvolge la legittimità del provvedimento amministrativo qui gravato, ma semmai quella del procedimento giurisdizionale, nell’ambito del quale andava eccepita.

4. Le spese di lite seguono la soccombenza come di norma.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RIGETTA il ricorso.

CONDANNA il ricorrente al pagamento delle spese di lite che si liquida in Euro 600,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Domenico Giordano, Presidente

Dario Simeoli, Referendario, Estensore

Fabrizio Fornataro, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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