Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9524

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale di Latina – sez. dist. di Gaeta, con sentenza 6.10.04, rigettò la domanda risarcitoria proposta da T. B., relativa all’imperfetta esecuzione di un preliminare di vendita di immobile con la Società Edilizia Formiana – S.E.F. ed il suo legale rappresentante D.P.L., in proprio; e, in particolare, detto primo giudice ritenne: essere stata la minor metratura dell’immobile considerata all’atto della quietanza, allorchè esse avevano anche rideterminato il dovuto; doversi escludere un ritardo nella consegna, una volta posto il bene immobile nella disponibilità dell’attrice subito dopo la pronunzia della Suprema Corte; essersi avuta la quantificazione dei danni già nel precedente giudicato, benchè solo con riferimento agli interessi legali.

1.2. L’appello della B. e la domanda degli appellati di condanna di controparte per lite temeraria sono stati rigettati dalla corte di appello della Capitale, con sentenza n. 3864 del 27.9.07: la quale è ora gravata di ricorso per cassazione dalla B., articolato su quattro motivi, cui resistono con unitario controricorso, contenente ricorso incidentale su di un motivo, le controparti. Entrambe le parti partecipano alla discussione orale e la ricorrente deposita altresì memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ..

Motivi della decisione

2. Premesso che i due ricorsi, siccome dispiegati nei confronti di una medesima pronuncia, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ., si osserva che:

2.1. a corredo dei relativi motivi, la ricorrente principale formula i seguenti quesiti:

quanto al primo motivo (di vizio motivazionale e violazione di norme di diritto processuale e sull’interpretazione di sentenza): "dica la Corte se nella sentenza della Corte di Appello di Roma vi è o meno contraddittorietà nella doppia motivazione, avendo rinvenuto, dapprima, l’avvenuto ristoro per la minor superficie nella sentenza costitutiva di trasferimento e poi un diverso successivo ed ulteriore ristoro a distanza di oltre un quinquennio, al momento del saldo del prezzo; dica la Corte di legittimità se vi è o meno omessa motivazione del contenuto del documento qualificato verbale di ricognizione di cui al n. 5 bis del fascicolo di primo grado, nonchè del contenuto delle missive n. 7b n. 8 e n. 9 contenenti i conteggi e ciò con particolare riferimento alla n. 9; dica la Corte di legittimità se vi è stata falsa interpretazione nella lettura della sentenza costitutiva n. 4124/96 in fascicolo di primo grado al n. 2";

– quanto al secondo motivo (di vizio motivazionale): "dica la Corte se possa ritenersi congruamente e sufficientemente motivata la sentenza impugnata nella parte in cui, disattendendo ed errando le date nonchè il periodo di durata della irregolarità amministrativa dell’immobile ed ignorando le prove testimoniali e documentali ha rigettato la domanda così violando il procedimento logico-giuridico emergente dagli atti";

– quanto al terzo motivo (di vizio motivazionale e violazione di norme in tema di inadempimento di obbligazioni) : "dica la Corte se il giudice d’appello, omettendo di pronunciarsi sull’inadempimento posto in essere dalla S.E.F. con l’aver taciuto i vizi dell’immobile all’atto del rogito notarile abbia omesso di esaminare compiutamente un punto determinante della controversia ai fini del decidere; dica la Corte di legittimità se vi è contraddittoria ed insufficienza di. motivazione per aver respinto il risarcimento del danno, ricomprendendo questo nel ristoro derivante dagli interessi legali";

– quanto al quarto motivo (di vizio motivazionale sulla domanda di responsabilità aggravata): "dica la Corte se la sentenza emessa dal giudice di merito e qui denunziata, contenga in punto di malafede e lite temeraria nonchè di responsabilità aggravata a carico della ricorrente una motivazione sufficiente, ovvero del tutto insufficiente, contraddittoria ed immotivata; dica la Corte se, in presenza di domanda legittimamente introdotta dalla ricorrente sulla base di dati obiettivi ed incontrovertibili possa, in violazione anche di norme di diritto, pronunciarsi la declaratoria di lite temeraria, di responsabilità aggravata, poi dichiarata inammissibile per mancanza di specificità e prove sui danni; dica la Corte se la liquidazione delle spese espressamente impugnate sia per quanto attiene al primo che al secondo grado, siano illegittimamente attribuite a carico della sig.ra B.T. e ciò in violazione dell’art. 91 c.p.c.";

2.2. a corredo del relativo motivo (di contestazione del rigetto, per mancanza di prova, della domanda di responsabilità aggravata), i ricorrenti incidentali formulano il seguente quesito: "dica la Corte Ecc.ma se ai fini della pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., parte 1, riconosciuta l’esistenza del diritto al relativo risarcimento del danno, la domanda stessa possa essere rigettata per mancata prova. O se, per contro, va confermata la giurisprudenza di codesta Corte Ecc.ma in subiecta materia (ved.

SS.UU. n. 7854/04; SS.UU. n. 2420/02 e SS.UU. 16/00) secondo cui, in ragione della possibile liquidazione d’ufficio prevista dall’art. 96 c.p.c., ferma la prova sull’an, ha ritenuto e ritiene desumibile da nozioni di comune esperienza il danno concretato dal pregiudizio che la parte subisca di per sè, per essere stata costretta a reagire all’iniziativa ingiustificata della controparte, pregiudizio non del tutto compensato dal rimborso delle spese di lite".

3. Va preliminarmente considerato che alla fattispecie si applica l’art. 366-bis cod. proc. civ.:

3.1. tale norma è stata introdotta dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 e resta applicabile – in virtù del cit. decreto, art. 27, comma 2 -ai ricorsi per cassazione proposti avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto, cioè dal 2 marzo 2006, senza che possa rilevare la sua abrogazione – a far tempo dal 4 luglio 2009 – ad opera della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 47, comma 1, lett. d), in virtù della disciplina transitoria dell’art. 58, comma 5, di quest’ultima (con ultra-attività ritenuta conforme a Costituzione, tra le altre, da Cass., ord. 14 novembre 2011, n. 23800);

3.2. i criteri elaborati per la valutazione della rilevanza dei quesiti vanno applicati anche dopo la formale abrogazione della norma, nonostante i motivi che l’avrebbero determinata, attesa l’univoca volontà del legislatore di assicurare ultra-attività alla medesima (per tutte, v. espressamente Cass. 27 gennaio 2012, n. 1194);

3.3. quanto ai quesiti previsti dal primo comma di tale norma, in linea generale:

– essi non devono risolversi nè in un’enunciazione di carattere generale e astratto, priva di qualunque indicazione sul tipo della controversia e sulla sua riconducibilità alla fattispecie in esame, tale da non consentire alcuna risposta utile a definire la causa nel senso voluto dal ricorrente, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo, pena la sostanziale abrogazione del suddetto articolo (Cass. Sez. Un. 11 marzo 2008, n. 6420), nè in un’enunciazione tautologica, priva di qualunque indicazione sulla questione di diritto oggetto della controversia (Cass. Sez. Un., 8 maggio 2008, n. 11210);

– in altri termini (tra le molte e per limitarsi alle più recenti, v.: Cass. Sez. Un., ord. 5 febbraio 2008, n. 2658; Cass., ord. 17 luglio 2008,, n. 19769, Cass. 25 marzo 2009, n. 7197; Cass., ord. 8 novembre 2010, n. 22704), essi devono compendiare (e tanto che la carenza di uno solo di tali elementi comporta l’inammissibilità del ricorso: Cass. 30 settembre 2008, n. 24339): a) la riassuntiva esposizione degli elementi di fatto sottoposti al giudice di merito;

b) la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal quel giudice; c) la diversa regola di diritto che, ad avviso del ricorrente, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie;

3.4. quanto poi al capoverso dell’art. 366-bis cod. proc. civ., va rilevato che per le doglianze di vizio di motivazione, occorre la formulazione – con articolazione conclusiva e riassuntiva di uno specifico passaggio espositivo del ricorso – di un momento di sintesi o di riepilogo (come puntualizza già Cass. 18 luglio 2007, ord. n. 16002, con indirizzo ormai consolidato, a partire da Cass. Sez. Un., 1 ottobre 2007, n. 20603: v., tra le ultime, Cass. 30 dicembre 2009, ord. n. 27680) il quale indichi in modo sintetico, evidente ed autonomo rispetto al tenore testuale del motivo, chiaramente il fatto controverso in riferimento al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, come pure – se non soprattutto – le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002; da ultimo, v. Cass., ord. n. 27680 del 2009); tale requisito non può ritenersi rispettato quando solo la completa lettura dell’illustrazione del motivo – all’esito di un’interpretazione svolta dal lettore, anzichè su indicazione della parte ricorrente – consenta di comprendere il contenuto ed il significato delle censure (Cass., ord. 18 luglio 2007, n. 16002).

4. In applicazione dei criteri di cui al paragrafo precedente al caso di specie:

4.1. i quesiti – o momenti di riepilogo – a corredo del primo e del terzo motivo di ricorso principale hanno esclusivo riferimento alla fattispecie concreta, chiedendo perfino a questa Corte di valutare la correttezza della soluzione in effetti adottata dalla corte territoriale: così non rispondendo nè, per i profili di violazione di norme di diritto, ai requisiti di cui sub 3.3, nè, per quelli di vizio motivazionale, a quelli di cui sub 3.4;

4.2. i momenti di riepilogo a corredo del secondo e del quarto motivo di ricorso principale non rispettano i requisiti di cui sub 3.4, per il carattere assolutamente sommario della presentazione autonoma dei profili di contraddittorietà e quello apodittico della censura così formulata;

4.3. il quesito a corredo del ricorso incidentale non contiene tutti e tre i requisiti di cui sub 3.3.

5. Per il vizio di formulazione dei quesiti di entrambi, i ricorsi, una volta riuniti, vanno dichiarati inammissibili; e le spese possono, per la reciprocità della soccombenza, essere adeguatamente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibili il ricorso principale e quello incidentale; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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