Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9523 Onorari

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1.1. Gli ingegneri C.A. e L.M.S. e l’architetto G.A. conseguirono dal presidente del tribunale di Salerno, addì 6.7.93, decreto ingiuntivo nei confronti della Provincia di Salerno a titolo di onorario per il progetto esecutivo generale del locale Provveditorato agli studi, per L. 859.658.610 (oltre accessori e spese); oppostasi (con atto notif. il 23.7.93) al monitorio, la Provincia eccepì la nullità del contratto, per la carenza della forma scritta della convenzione e della copertura finanziaria, in subordine adducendo carenze formali del parere dell’Ordine; dal canto loro, gli opposti, costituitisi in giudizio, dispiegarono altresì domanda ai sensi dell’art. 2041 cod. civ..

1.2. Dopo la rinunzia della Giordano, il tribunale, pur revocando il monitorio, condannò la Provincia al pagamento di L. 286.522.687 in favore di ciascuno dei due professionisti rimasti, oltre accessori previsti dalla legge professionale.

1.3. L’amministrazione provinciale interpose appello, dolendosi della carenza di forma scritta e dell’inammissibilità della domanda di ingiustificato arricchimento in rapporto alla struttura del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comunque argomentando per la sua infondatezza, per la mancanza sia di un riconoscimento di utilità da parte di essa Provincia, che di un valido impegno di spesa, e dell’esecutività del progetto, nonchè per l’impossibilità di prendere a base della liquidazione dell’indennizzo la parcella vistata dall’ordine e l’eccessività della liquidazione.

2. La qui gravata sentenza, resa dalla corte di appello di Salerno con il n. 91 addì 27.1.06:

2.1. ha rilevato la necessità di forma scritta ad substantiam per il contratto azionato dagli appellati, rigettando così l’azione di adempimento contrattuale; ha ritenuto ammissibile, benchè nuova, l’azione ex art. 2041 c.c. per avere, nel c.d. vecchio rito, accettato sul punto il contraddittorio l’opponente; ma ha escluso l’ammissibilità dell’azione in quanto non sussidiaria, potendo agire i professionisti, pure a fronte della carenza di un contratto di forma scritta, solo contro i funzionar che avevano conferito l’incarico senza osservare i relativi requisiti formali, D.L. n. 66 del 1989, art. 23 conv. in L. n. 144 del 1989;

2.2. è ora gravata da ricorso per cassazione, articolato su tre motivi, di C.A. e L.M.S., cui resiste con controricorso la Provincia di Salerno, dispiegando ricorso incidentale, articolato su di un motivo.

3. In vista dell’udienza pubblica del giorno 11 maggio 2012, i ricorrenti depositano – il 3.5.11 – memoria ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con cui producono copia di scrittura privata 7.5.09 di transazione intercorsa con la controparte, sottoposta alla condizione sospensiva della delibera di Giunta Provinciale di autorizzazione della transazione, in uno a copia di tale delibera, assunta in data 11.5.09; ed hanno quindi dichiarato di avere posto fine alla lite "così provocando l’automatica estinzione del procedimento". All’udienza pubblica compare il solo difensore della controricorrente e ricorrente incidentale, il quale, nulla osservato sulle modalità di produzione di tali documenti, insiste per il rigetto del ricorso principale e per l’accoglimento di quello incidentale.

Motivi della decisione

4. Deve ritenersi che la produzione, ad opera dei controricorrenti, della transazione con la controparte e della prova dell’avveramento della condizione sospensiva in essa prevista (cioè l’approvazione della transazione stessa da parte della Giunta Provinciale) abbia dato causa alla sopravvenuta carenza di interesse di entrambe le parti alla decisione nel merito dei rispettivi ricorsi.

Tale dichiarazione, per quanto proveniente da una sola delle parti, è accompagnata invero dalla produzione di documenti comuni alle parti stesse, la cui ritualità non consta essere stata contestata nelle forme previste; ora, la sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso contenuta nella memoria di cui all’art. 378 cod. proc. civ., con produzione di atti e documenti da cui evincere quanto dedotto, deve considerarsi idonea, quand’anche non formulata nelle rigorose forme previste dall’art. 390 cod. proc. civ., a dimostrare il sopravvenuto disinteresse del ricorrente a proseguire il processo stesso (segnatamente in un caso, come quello in esame, in cui le controparti nemmeno si sono costituite) e a determinare così la cessazione della materia del contendere o comunque l’inammissibilità del ricorso (per tutte: Cass. 1 aprile 2011, n. 7556; Cass. 15 settembre 2008, n. 23685; Cass. 6 dicembre 2004, n. 22806): potendosi al riguardo e d’altra parte anche in sede di legittimità prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 372 c.p.c., comma 1, concernendo gli stessi l’ammissibilità del ricorso per il venir meno dell’interesse alla sua prosecuzione, semprechè la parte, nelle conclusioni, non abbia insistito nell’accoglimento della domanda originaria (sul punto specifico, tra le ultime, v. Cass. 23 giugno 2009, n. 14657).

Non rileva così, dinanzi a tale produzione, che il difensore della ricorrente incidentale abbia insistito per la decisione nel merito dei ricorsi: i quali, da riunirsi in quanto dispiegati avverso la medesima sentenza, devono allora entrambi essere dichiarati inammissibili.

5. La piana riferibilità ad entrambe le parti del fatto che ha determinato la sopravvenuta carenza di interesse rende di giustizia la compensazione integrale delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sui ricorsi riuniti, li dichiara inammissibili; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 11 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012
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