Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43773 Sequestro preventivo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 20 giugno 2011 e depositata il 22 giugno 2011, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice del riesame dei provvedimenti di applicazione delle misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo emesso dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede nei confronti di M.L., indagata, in stato di custodia cautelare in carcere, per i delitti di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti e di detenzione di stupefacenti, premettendo – per quanto qui rileva -che "Il giudice del riesame può integrare e correggere il provvedimento impugnato" e, quindi, enunciando le ragioni poste a fondamento della conferma della misura cautelare reale.

2. – Ricorre per cassazione l’indagata, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Antonino Lastoria, mediante atto del 7 luglio 2011 col quale denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione all’art. 125 c.p.p., comma 3 eccependo che, laddove la difesa aveva eccepito la nullità del provvedimento riesaminato per la "totale assenza di motivazione del decreto", il giudice del riesame si era sostituito al giudice emittente, senza che avesse il potere di supplire alla omissione la quale comportava la nullità insanabile del sequestro; ed aggiungendo che il giudice per le indagini preliminari si era limitato "a richiamare per relationem gli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria operante, senza peraltro esporli e differenziarli". 3. – Il ricorso è infondato.

Pur se nella giurisprudenza di questa Corte è dato registrare difformità di orientamenti in ordine al potere del giudice del riesame di porre riparo alla radicale carenza di motivazione del provvedimento riesaminato (in senso affermativo hanno concluso Sez. 6, 16 gennaio 2006, n. 8591, Pupuleku, massima n. 233499; Sez. 2, 4 dicembre 2006, n. 1102, Blasi, massima n. 235622; Sez. 2, 21 novembre 2006, n. 6322, Montuori, massima n. 235825; Sez. 5, 7 dicembre 2006, n. 3255, Sarli, massima n. 236036; mentre alla opposta conclusione – dell’annullamento del provvedimento impugnato viziato dalla carenza di motivazione – sono pervenute Sez. 1, 19 settembre 1997, n. 5122, Piacenti, massima n. 208586; Sez. 3, 11 ottobre 2007, n. 41569, Verdesan, massima n. 237903; Sez. 3, 15 luglio 2010, n. 33753, Lteri, massima n. 249148), appare insuperabile il rilievo che questa Corte, a Sezioni Unite, ha ammesso la possibilità della integrazione, in sede di riesame, del decreto di sequestro (nella specie probatorio adottato dal Pubblico Ministero) pur "nel caso di radicale mancanza della motivazione" (sentenza n. 5876 del 28 gennaio 2004, Bevilacqua).

Il principio enucleabile – della affermazione del potere del giudice del riesame di sanatoria del provvedimento riesaminato inficiato dal vizio della motivazione – deve essere ribadito.

Innanzitutto la generale previsione dell’art. 309 c.p.p. del potere di annullamento del giudice del riesame (sicuramente esercitabile exempli gratia nella ipotesi che la legge vieti la adozione del provvedimento riesaminato), non implica la necessaria conseguenza della insanabilità – In sede incidente cautelare – della nullità derivante dalla mancanza di motivazione della ordinanza o del decreto impugnati (colla conseguente pronuncia meramente rescindente).

Disatteso, pertanto, l’argomento, fondato sulla letterale previsione di annullamento, contenuta nella ridetta disposizione, soccorre la considerazione di carattere sistematico che, laddove l’ordinamento non abilita il giudice dell’appello ad annullare il provvedimento appellato (radicalmente privo di motivazione), e, piuttosto, connota in termini eccezionalità i casi delle decisioni puramente rescindenti di rimessione al primo giudice, non diverso approdo ermeneutico si impone a fortiori – alla stregua della natura totalmente devolutiva del rimedio e della natura dell’istituto – per il giudice del riesame, il quale "ha la stessa piena cognizione del giudice che ha emesso il provvedimento (..) e può decidere per ragioni differenti da quelle proposte a sostegno della richiesta e anche sulla base di elementi emersi successivamente ad essà (Cass., Sez. 6, 28 aprile 1992, n. 1414, Sacca, massima n. 1923059.

Peraltro alla parte privata che intenda eccepire la nullità del provvedimento cautelare (ai sensi dell’art. 125 c.p.p., comma 3 sotto il profilo della inosservanza della norma processuale stabilita a pena di nullità) al fine di lucrare l’annullamento del provvedimento stesso, l’ordinamento appresta lo strumento alternativo del ricorso diretto per cassazione, ai sensi dell’art. 311 c.p.p., comma 2, (per le misure coercitive) e dell’art. 325 c.p.p., comma 2, (per le misure cautelari reali).

Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

A scioglimento della riserva del 3 novembre 2011:

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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