T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 10 Libertà di circolazione e soggiorno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa è il provvedimento in epigrafe di rigetto della domanda di emersione dal lavoro irregolare, presentata dal datore di lavoro, sig. V.F..

Il ricorso è infondato.

Va, per motivi di ordine logico, esaminata e disattesa la dedotta censura di violazione dell’art. 10-bis, L. 7 agosto 1990, n. 241. Infatti il preavviso di rigetto non comporta l’automatica illegittimità del provvedimento finale, in quanto trova invece applicazione l’art. 21-octies della stessa legge, secondo il quale il giudice non può annullare il provvedimento per vizi formali, che non abbiano inciso sulla legittimità sostanziale del provvedimento. (in senso conforme T.A.R. Sicilia Palermo, sez. I, 23 marzo 2011 , n. 541).

Orbene, il suddetto provvedimento è motivato in base alle risultanze delle indagini svolte dal S.U.I. presso l’Agenzia delle Entrate in merito al reddito dichiarato dal predetto datore di lavoro ai fini della sanatoria in questione, da cui è emerso che il reddito autocertificato non risulta dichiarato.

Le argomentazione di parte ricorrente, pur abilmente formulate, non appaiono tuttavia idonee al fine di conseguire la regolarizzazione.

In proposito il Collegio condivide l’orientamento giurisprudenziale (cfr. T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. II, 28 marzo 2011, n. 817, con i precedenti ivi riportati; TAR Toscana, II, n. 918/2011; TAR Lombardia, Brescia, L. n. 493 del 2011, T.A.R. Emilia Romagna Bologna, sez. II, 23 giugno 2011 , n. 536 e varie decisioni di questa Sezione ex multis n. 1355/2011), secondo cui il procedimento di emersione ex art. 1-ter della L. n. 102 del 2009 è rimesso all’iniziativa esclusiva del datore di lavoro, la cui mancata attivazione per la positiva definizione del procedimento, preclude alla P.A. l’adozione di un provvedimento finale favorevole all’ emersione del lavoratore straniero.

A sostegno di tale conclusione è sufficiente richiamare il comma 2 dell’art. 1-ter cit., il quale condiziona l’avvio del procedimento di emersione all’impulso del solo datore di lavoro, con l’esclusione di ogni potere di impulso in capo allo straniero lavoratore irregolare.

La suddetta statuizione non consente che l’emersione del lavoro irregolare possa essere effettuata in assenza dei requisiti normativamente sanciti.

Infatti il datore di lavoro, in violazione di espressa statuizione legislativa (cfr. art.1-ter, comma 4, lett.d) del D.L. n. 78 del 2009 conv. con L. n. 102 del 2009), non ha documentato il possesso di un reddito imponibile minimo "risultante dalla dichiarazione dei redditi", non inferiore Euro.20.000,00 o a Euro.25.000,00 annui -rispettivamente in caso di nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore di reddito ovvero composto da più soggetti conviventi percettori di reddito.

La carenza di tale requisito comporta che la dichiarazione di emersione non possa trovare accoglimento, trattandosi dell’assunzione di un lavoratore adibito al lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare.

D’altronde la puntuale istruttoria espletata dall’intimata Amministrazione e di cui si fa cenno nella nota della Prefettura, prodotta in giudizio in data 24 agosto 2010, ha evidenziato una serie di comportamenti del sig. F., in ordine ai quali l’Amministrazione ha informata la Procura della Repubblica, avendo rilevato che il suddetto soggetto risultava il legale rappresentante di più società, che hanno provveduto al rilascio di vari CUD a favore di vari soggetti, con i quali si assume l’assunzione.

In base alle suesposte considerazioni, il ricorso va pertanto respinto.

Sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *