T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 9 Costruzioni abusive Demolizione di costruzioni abusive Edilizia e urbanistica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Oggetto della presente impugnativa sono i provvedimenti in epigrafe, con cui l’Ufficio Condono del Comune di Bari ha disposto la demolizione di un immobile di proprietà della parte ricorrente in via Torre a Mare, in ordine al quale è stata respinta l’istanza di condono ex L. n. 47 del 1985 presentata dalla parte ricorrente.

Avverso l’atto impugnato sono state dedotte le censure di violazione dell’art. 41 L.R. n. 56 del 1980, di incompetenza, di violazione dell’art. 7.08 delle NTA del PUTT Puglia ed eccesso di potere per omessa considerazione dei presupposti ed inversione procedimentale, illogicità manifesta e difetto di motivazione, nonché violazione dell’art. 51 L.R. n. 56 del 1980, violazione del PUTT Puglia e dell’art. 7 della L. n. 241 del 1990.

Si è costituito in giudizio il Comune di Bari, chiedendo il rigetto del ricorso.

A prescindere dei profili di inammissibilità del ricorso per mancata impugnativa dell’ordinanza comunale n. 20101 del 18 aprile 1997 di acquisizione al patrimonio comunale dell’immobile in esame, il ricorso è infondato.

In proposito il Collegio rileva che l’immobile in esame ricade nella fascia dei 300 metri dalla costa, area destinata dal P.R.G. a verde urbano, con conseguente non sanabilità dell’abuso in relazione al vincolo di inedificabilità assoluta.

Ne può condividersi la tesi di parte ricorrente, secondo cui il vincolo di assoluta inedificabilità di cui all’art. 51 della L.R. n. 56 del 1980 sarebbe decaduto con l’applicazione del P.U.T.T., il quale non prevederebbe a sua volta alcun vincolo di inedificabilità assoluta per le aree ricomprese nella fascia dei 300 metri dal mare.

Rileva infatti il Collegio che il divieto di edificazione nella fascia dei 300 metri dal confine marittimo di cui all’art. 51 lett.f ) della L.R. n. 56 del 1980, risulta circostanza ostativa al condono, indipendentemente ed autonomamente da ogni altra circostanza, trattandosi di un vincolo assoluto che non può essere inciso neanche da strumenti di pianificazione urbanistica del territorio. (in senso conforme questo Tribunale n. 1147/2011 e 1148/2011).

In realtà l’art. 33 della L. n. 47 del 1985 esclude espressamente la sanatoria per le opere realizzate in contrasto con i vincoli posti da legge statali o regionali a tutela di interessi paesistici o ambientali, ovvero a difesa delle coste marine, lacuali e fluviali.

Nè ha rilievo giuridico la circostanza che l’abuso sia antecedente rispetto al vincolo di cui all’art. 1 quinquies della L. n. 431 del 1985, stante la vigenza dell’art. 51 lett. h della L.R. n. 56 del 1980.

Il suddetto art. 1 quinquies prevede l’assoluto divieto di ogni modificazione dell’assetto del territorio e di realizzazione di qualsiasi opera edilizia sulle aree e i beni di cui all’art. 2 del D.M. 21 settembre 1984 fino all’adozione da parte delle regioni dei piani di cui all’art. 1 bis.

Orbene nella Regione Puglia l’art. 51 della L.R. n. 56 del 1980 ha previsto il divieto di edificazione nella fascia di 300 m. dal mare e quindi il divieto di qualsiasi sanatoria dell’abuso e quindi il provvedimento comunale ha carattere vincolato.

Inoltre l’art. 5, ultimo comma, L.R. n. 26 del 2013 maggio 1985 esclude la possibilità di variante urbanistica per le opere non suscettibili di sanatoria di cui all’art. 33 della L. n. 47 del 1985 (cioè per le opere realizzate, come quelle in esame, nonostante il vincolo assoluto di inedificabilità).

D’altronde la statuizione dell’art. 29 della L. n. 47 del 1985 si limita a stabilire che entro novanta giorni dalla sua entrata in vigore le regioni disciplinino con proprie leggi la formazione, l’adozione e l’approvazione delle varianti agli strumenti urbanistici finalizzate al recupero degli insediamenti abusivi, esistenti all’1 ottobre 1983, entro un quadro di convenienza economica e sociale, ma non impone alle regioni ed alle amministrazioni locali, in sede di adozione ed approvazione delle varianti generali agli strumenti urbanistici, l’obbligo di considerare gli insediamenti abusivi ai fini di recupero (Cons. Stato sez. IV, 3 ottobre 2001, n. 5207 e Cons. Stato sez. IV, 25 luglio 2001, n. 4078).

Il ricorso va pertanto respinto.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna la ricorrente al pagamento in favore del Comune di Bari delle spese ed onorari di giudizio, che si liquidano in complessivi Euro 2.000,00 oltre iva e cap.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 30 novembre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente, Estensore

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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