Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9518

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza impugnata in questa sede il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – in riforma della sentenza emessa in primo grado dal Giudice di pace – ha accolto la domanda proposta da Z.A. contro P.N.G. ed ha condannato quest’ultimo a pagare all’attore la somma di Euro 9.296,22, oltre interessi e spese processuali, quale compenso per l’attività di mediazione svolta in relazione alla compravendita di una villa in (OMISSIS).

Il soccombente propone tre motivi di ricorso per cassazione. Resiste l’intimato con controricorso.

Motivi della decisione

1.- I tre motivi – che denunciano omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione (primo motivo), violazione degli art. 295 cod. proc. civ. (secondo motivo) e degli art. 1754 e 1755 cod. civ. (terzo motivo) – sono inammissibili per l’omessa formulazione dei quesiti, ai sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ., norma in vigore alla data del deposito della sentenza impugnata (D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, artt. 6 e 27) e non ancora abrogata dalla L. 18 giugno 2009, n. 69, entrata in vigore per questa parte il 4 luglio 2009 (art. 47 e 58).

Si ricorda che i quesiti di diritto debbono contenere l’enunciazione della fattispecie da decidere; il principio che si assume erroneamente applicato dalla Corte di appello e quello diverso che si vorrebbe venisse formulato in sua vece, sì da consentire alla Corte di cassazione di formulare con la sua decisione un principio di diritto chiaro, specifico e applicabile anche ai casi simili a quello in esame (cfr. Cass. Civ. S.U. 5 gennaio 2007 n. 36 e 11 marzo 2008 n. 6420; Cass. Civ. Sez. 3, 30 settembre 2008 n. 24339 e 9 maggio 2008 n. 11535, fra le tante).

Per quanto concerne le censure di vizio di motivazione, l’art. 366- bis richiede un momento di sintesi delle censure, contenente la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione è da ritenere viziata e inidonea a giustificare la decisione (cfr. (Cass. civ. Sez. Un. 1 ottobre 2007 n. 20603 e 18 giugno 2008 n. 16258; Cass. Civ. Sez. 3, 4 febbraio 2008 n. 2652;

Cass. Civ. Sez. 3, 7 aprile 2008 n. 8897, n. 4646/2008 e n. 4719/2008, fra le tante. Da ultimo cfr. Cass. civ. 29 febbraio 2008 n. 5471; Cass. civ. 18 novembre 2011 n. 24225).

2.- Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

3.- Le spese del presente giudizio, liquidate nel dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte di cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate complessivamente in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per esborsi ed Euro 1.500,00 per onorari oltre al rimborso delle spese generali ed agli accessori previdenziali e fiscali di legge.

Così deciso in Roma, il 9 maggio 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

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