T.A.R. Puglia Bari Sez. II, Sent., 02-01-2012, n. 5 Silenzio-rifiuto della Pubblica Amministrazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con il ricorso in epigrafe indicato il ricorrente M.C. impugna il silenzio-rifiuto formatosi sulla domanda, presentata alla Questura di Bari il 20 maggio 2011, finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale", ai sensi dell’art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998.

Riferisce il ricorrente di essere entrato in Italia illegalmente; di aver cercato di ottenere un permesso di soggiorno con l’aiuto di alcune persone disponibili, dietro pagamento, a dichiarare di avere in corso un rapporto di lavoro in realtà fittizio; di aver in seguito denunciato alla magistratura le suddette persone; e di aver ottenuto il 14 luglio 2011, grazie a tale denuncia, un permesso di soggiorno "per motivi di giustizia " ai sensi dell’art. 11 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 394 del 1999 (regolamento di esecuzione del D.Lgs. n. 286 del 1998).

Tuttavia, permanendo l’inerzia della Amministrazione sulla istanza del 20 maggio 2011, avente ad oggetto il permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. n. 186 del 1998, il ricorrente ha notificato il ricorso in epigrafe indicato.

Si é costituita in giudizio la Questura di Bari insistendo per il rigetto del ricorso, rilevando che il ricorrente é già stato beneficiato dal permesso di soggiorno "per motivi di giustizia" della durata di tre mesi, rilasciato il 14 luglio 2011 su richiesta della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, e che il permesso ex art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998 può essere rilasciato solo sussistendo determinate condizioni, nella specie non ricorrenti e comunque su iniziativa del Questore o degli altri soggetti indicati dall’art. 27 D.P.R. n. 394 del 1998.

Alla camera di consiglio del 26 ottobre 2011 il ricorso é stato introitato a decisione.

Esso é fondato limitatamente all’obbligo, per la Questura di Bari, di evadere con provvedimento espresso la domanda presentata dal ricorrente il 20 maggio 2011, finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno "per motivi di sicurezza sociale".

Rileva anzitutto il Collegio che il permesso di soggiorno "per motivi di sicurezza sociale"contemplato dall’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998 ha natura e presupposti profondamente diversi dal permesso di soggiorno "per motivi di giustizia" di cui all’art. 11 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 394 del 1999.

Il primo trova la sua giustificazione nel fatto che, in relazione ad indagini penali per uno dei reati previsti dall’art. 380 c.p.p. o dall’art. 3 L. n. 75 del 1958, un extracomunitario privo del permesso di soggiorno sia esposto a violenze o pressioni alle quali tenti di sottrarsi, venendo a trovarsi, per effetto di ciò, in situazione di pericolo per la sua incolumità; il permesso di soggiorno di che trattasi é finalizzato a consentire al soggetto di sottrarsi alle pressioni e di partecipare a programmi di assistenza ed integrazione sociale, ed é rilasciato "anche" su domanda del Questore. L’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998 non preclude quindi all’interessato di presentare la relativa domanda, soprattutto in considerazione del fatto che il permesso di soggiorno di che trattasi é rilasciato nel di lui interesse , per un periodo minimo di sei mesi, o per il maggior periodo necessario a garantire l’incolumità del soggetto.

Il permesso di soggiorno "per motivi di giustizia" é invece funzionale a consentire di portare a termine, con l’ausilio della testimonianza del soggetto extracomunitario, una indagine penale relativa ad uno dei reati sopra menzionati: trattasi quindi di permesso di soggiorno rilasciato, per un periodo non superiore a tre mesi, su richiesta e nell’interesse della Procura della Repubblica che conduce le indagini,

Data la differenza esistente tra i due titoli di soggiorno in esame é evidente che l’avvenuto rilascio al ricorrente di un permesso di soggiorno ex art. 11 comma 1 lett. c-bis) del D.P.R. n. 394 del 1999 non può dirsi automaticamente satisfattivo della pretesa di cui alla domanda del 20 maggio 2011, afferente il rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998.

D’altro canto la Questura di Bari non può esimersi dall’obbligo di evadere con provvedimento espresso tale istanza allegando che la relativa domanda può essere presentata solo dai soggetti indicati all’art. 27 D.P.R. n. 394 del 1999: dal momento che il permesso di soggiorno "per motivi di protezione sociale" corrisponde ad un interesse diretto dell’extracomunitario sarebbe assurdo escludere la vittima delle violenze e delle pressioni dalla sfera dei soggetti legittimati a chiedere il rilascio del permesso di soggiorno di che trattasi, tanto più che molte volte la vittima é la sola persona ad essere a conoscenza dello stato in cui versa.

E’ pur vero che l’art. 27 del D.P.R. n. 394 del 1999, nel dare attuazione all’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998, non ha indicato espressamente il soggetto extracomunitario oggetto delle violenze o delle pressioni quale soggetto legittimato a presentare la domanda di permesso di soggiorno di che trattasi; tuttavia é opinione del Collegio che così facendo il D.P.R. n. 394 del 1999 abbia semplicemente inteso allargare la sfera dei legittimati a presentare tale domanda, e ciò per l’evidente ragione che le pressioni e le violenze sono spesso finalizzate ad evitare che il soggetto regolarizzi il proprio titolo soggiorno affinché rimanga in stato di minorata difesa morale e materiale: in vista di una tale situazione é evidentemente opportuno che il rilascio del permesso di soggiorno di che trattasi non dipenda solo da una manifestazione di volontà del diretto interessato.

L’art. 27 D.P.R. n. 394 del 1999 va pertanto interpretato nel senso che esso, conformemente alle indicazioni emergenti dall’art. 18 del D.Lgs. n. 286 del 1998, consenta al diretto interessato di presentare la domanda per il rilascio di permesso di soggiorno "per motivi di sicurezza sociale".

Tanto, peraltro, non significa affatto riconoscere al richiedente il diritto al rilascio dell’anzidetto titolo di soggiorno, il quale richiede una preventiva ed articolata istruttoria, che comprende tra l’altro una serie di pareri nonché la disponibilità del soggetto ad aderire ad un programma di assistenza e di integrazione sociale.

Tornando al caso di specie, il Collegio rileva ancora che all’istanza presentata dal ricorrente il 20 maggio 2011 probabilmente non é mai seguita l’istruttoria del caso, e ciò proprio a causa dell’erroneo assunto secondo il quale il ricorrente non disponeva del potere di proporre il rilascio di tale permesso. In siffatta situazione non si può dare credito alla affermazione, che si legge nella nota della Amministrazione agli atti del giudizio, secondo la quale "Dagli elementi forniti, poi, risultava del tutto assente la situazione di violenza o di grave sfruttamento, oltre che il concreto pericolo per l’incolumità dell’interessato quale effetto dei tentativi di sottrarsi ai condizionamento di una organizzazione criminale".

In ogni caso, in ossequio ai principi generali in materia di procedimento amministrativo, la Questura avrebbe quantomeno dovuto comunicare al ricorrente un preavviso di diniego ai sensi dell’art. 10 bis L. n. 241 del 1990 onde consentirgli di instaurare un corretto contraddittorio sulle risultanze della istruttoria.

Per le sovra esposte ragioni i motivi allegati dalla Questura per giustificare l’omessa evasione della istanza presentata dal ricorrente il 20 maggio 2011 non sono sufficienti a determinare la infondatezza del ricorso, che va accolto in relazione all’obbligo della Questura di evadere con provvedimento espresso la domanda di cui in epigrafe.

La novità della questione trattata giustifica la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto ordina alla Questura di Bari di evadere con provvedimento espresso, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica della presente sentenza, l’istanza inoltrata dal ricorrente in data 20 maggio 2011, finalizzata al rilascio di un permesso di soggiorno ex art. 18 D.Lgs. n. 286 del 1998.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Sabato Guadagno, Presidente

Antonio Pasca, Consigliere

Roberta Ravasio, Referendario, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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