Cass. civ. Sez. III, Sent., 12-06-2012, n. 9516 Responsabilità civile

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Ancona ha confermato la decisione del primo giudice di rigetto della domanda di risarcimento proposta da S.A. nei confronti di A.B. e dell’Ufficio Centrale Italiano, in rappresentanza della compagnia Motor Insurance Company Assicurazioni, per ottenere il risarcimento dei danni per le lesioni riportate a seguito dell’investimento da parte dell’aututovettura del B. mentre percorreva a piedi la Via (OMISSIS). La Corte di appello ha ritenuto che l’incidente si è verificato per esclusiva responsabilità del S., che ha improvvisamente attraversato la strada in modo tale da non consentire al guidatore dell’autovettura di porre in essere qualsiasi manovra di emergenza per evitare l’impatto. Propone ricorso R.V., quale curatore speciale dell’inabilitato e S.A., con due motivi.

Resiste con controricorso l’Ufficio Centrale Italiano in rappresentanza delia compagnia assicuratrice Motor Insurance Company.

Non presenta difese A.B..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso si denunzia difetto di motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in relazione ad un punto decisivo della controversia ed omessa motivazione , alla luce dell’art. 1227 c.c., su alcune circostanze determinanti per la ricostruzione della dinamica dei fatti. Assume il ricorrente che la Corte ha ritenuto che il pedone ha improvvisamente attraversato la strada fondando tale ricostruzione su una valutazione illogica e contraddittoria di alcuni elementi probatori, quali l’assenza di danni alle ruote ed alla parte inferiore del veicolo, la sede della frattura riportata dal S., la localizzazione di alcuni frammenti di vetro, asseritemente provenienti dal parabrezza dell’autovettura del B., e la deposizione del teste So.. A contrario, tali elementi non sono idonei ad escludere la diversa ricostruzione della dinamica dell’incidente, in quanto l’autovettura è salita su un marciapiede basso, senza riportare danni, investendo il S. mentre camminava sul marciapiede, non essendo attendibile sul punto in cui era avvenuto l’incidente la testimonianza del So., che non aveva neanche visto l’impatto.

Pur volendo ritenere che il pedone è stato investito mentre attraversava la strada, la Corte avrebbe dovuto valutare gli elementi che portavano ad un concorso di colpa del conducente.

2. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ritenuto che l’investimento si è verificato per esclusiva colpa del pedone che ha attraversato la strada in modo improvviso, sul rilievo che la Polizia stradale nel suo rapporto ha riferito che l’autovettura del B. ha riportato danni al cofano motore ed al parabrezza anteriore, in corrispondenza del lato destro, senza rilevare evidenti segni in corrispondenza delle ruote o della parte inferiore del veicolo, conseguenze a cui il veicolo difficilmente si sarebbe sottratto nel caso di invasione del marciapiede, ubicato in posizione sopraelevata rispetti al piano viario; inoltre dai rapporto della Polizia stradale risulta che erano stati rilevati alcuni frammenti di vetro ad una distanza di circa un metro dal ciglio del marciapiede ed ad una distanza di circa quaranta centimetri dalla linea bianca orizzontale continua che delimita la carreggiata, elementi tutti che evidenziano come l’investimento è avvenuto al momento in cui il pedone si trovava sulla sede stradale.

Tale ricostruzione, compatibile con la frattura al perone sinistro del S. è confermata dalla deposizione del teste So.

che ha riferito di aver visto il pedone camminare lungo la carreggiate e dopo un attimo, in cui si era voltato per parlare con gli occupanti della sua autovettura, lo ha visto a terra a circa un metro un metro e mezzo dal bordo del marciapiede, circostanza che fa presumere uno spostamento rapido ed anomalo del pedone, tale da non consentire al guidatore del mezzo che sopraggiungeva di porre in essere qualsiasi manovra di emergenza per evitare l’impatto, circostanza confermata dall’assenza di qualsiasi traccia di frenata sulla sede stradale.

3. Della linea argomentativa così sviluppata il ricorrente non segnala alcuna caduta di consequenzialità ,mentre l’impugnazione si risolve nella prospettazione dei fatti alternativa a quella del giudice di merito.

4. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale la sentenza impugnata venga censurata per vizio della motivazione non può essere inteso a far valere la rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’"iter" formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). In caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, ovvero di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione. Cass. civ., Sez. lavoro, 22 febbraio 2006, n. 3881.

5. Con il secondo motivo si denunzia violazione dell’ art. 2054 c.c. e mancata applicazione dell’art. 1227 c.c..

Sostiene il ricorrente che la Corte ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità di cui all’art. 2054 c.c. senza che il conducente avesse fornito la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno.

6. Il motivo è infondato.

La Corte di merito ha ritenuto superata la presunzione di pari responsabilità ex art. 2054 c.c. sul rilievo che il S. ha compiuto uno spostamento rapido ed anomalo verso il centro strada, in modo tale da non consentire al guidatore del mezzo che sopraggiungeva di porre in essere qualsiasi manovra di emergenza per evitare l’impatto.

7. Come questa Corte ha avuto più volte occasione di affermare, la presunzione di colpa del conducente dell’autoveicolo investitore di un pedone, prevista dall’art. 2054 c.c., comma 1, non opera in contrasto con il principio della responsabilità per fatto illecito, fondata sul rapporto di causalità fra evento dannoso e condotta umana.

Secondo la ricostruzione delle modalità dell’incidente fatta dai giudici di merito risulta che il pedone ha attraversato la strada in maniera anomala ed improvvisa, ponendo il veicolo sopravveniente in condizioni di difficoltà e di emergenza, ove, avvistandolo, non ha potuto porre in essere adeguate manovre per evitare o ridurre l’impatto.

Pertanto secondo la ricostruzione della dinamica del fatto, la condotta anomala ed improvvisa del pedone ha costituito la causa esclusiva dell’incidente, con il conseguente superamento della presunzione di cui all’art. 2054 c.c..

Le spese del giudizio di cassazione seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione liquidate in Euro 3.800,00 di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 3 aprile 2012.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2012

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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