Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43767

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 16 maggio 2011 e depositata il 30 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 21 aprile 2011, di custodia cautelare in carcere a carico di B.D., indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ai sensi del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74, per la partecipazione organizzazione capeggiata da M.G. e operante nella zona sud – est di Roma, con permanenza protratta dal (OMISSIS), essendo, in particolare, addebitata a B. la partecipazione alla "articolazione" della organizzazione criminosa, diretta da F..

Il Collegio ha motivato: le indagini hanno rivelato la affermazione nel quartiere romano di Cinecittà della consorteria criminale, la quale aveva soppiantato il gruppo camorristico Senese, decimato nel gennaio 2009 dagli arresti dei componenti; gli Investigatori hanno accertato i punti di ritrovo degli associati (il centro scommesse Intralot, il bar (OMISSIS) gestito, di fatto da M., il solarium di F.), i luoghi di deposito dello stupefacente (i magazzini di G., di Ba., di N., di Ga., l’agriturismo di D. e la abitazione della V.), i laboratori, la disponibilità di adeguata strumentazione, come le presse sequestrate a Fi. e F., l’uso frequente di alias e il linguaggio criptico nelle comunicazioni telefoniche; la sistematica fornitura "a credito" dello stupefacente agli associati, la corresponsione di una "quota settimanale" da parte di A. e N. al M. per l’approvvigionamento dello stupefacente; le aggressioni e i fatti di sangue perpetrati per il predominio sul territorio nei confronti dello stesso A., di M., di Z.E., di C.G. e dell’associato S.M.E.A. I.S.; il ridetto collaborante ha rivelato l’organigramma della associazione; con particolare riferimento a B. la partecipazione alla organizzazione criminale è dimostrata dal coinvolgimento dell’indagato nella commissione del reato fine, per il quale B. è stato tratto in arresto nella flagranza il (OMISSIS); infatti il concorso di B. nella detenzione nella partita di un chilogrammo di cocaina, custodita nella propria abitazione, ove lo stupefacente doveva essere "lavorato" e confezionato per lo spaccio, disvela per la rilevanza del fatto in relazione al quantitativo di stupefacente trattato (del quale fu tuttavia sequestrata una minima parte), alla complessità e alle modalità della concorsuale condotta, la intraneità dell’indagato alla organizzazione, laddove i pregressi contatti con gli altri associati "smentiscono – la tesi difensiva circa – l’episodicità del fatto"; invero dalle intercettazioni delle conversazioni del 9 novembre 2009, del 3 dicembre 2009, del 28 dicembre 2009, del 30 dicembre 2009 e del 9 gennaio 2009 di B. e/o degli altri sodali (sintetizzate dal Collegio con corredo di testuali citazioni), emerge che l’indagato, in precedenza, "si era prestato a eseguire consegne o acquisti di sostanze stupefacente; la esistenza del vincolo associativo trova eloquente manifestazione in seguito all’arresto dell’indagato, di F. e S., alla stregua delle ulteriori intercettazioni dalle quali risulta che M. orchestrò la linea difensiva degli arrestati, imponendo a Sa. di adoperarsi per convincere il cognato B. a scagionare S. e F.;

mentre la circostanza (allegata dalla difesa) che B. non accolse il suggerimento, tenendo ferma la propria versione dei fatti in quel procedimento, "non priva di rilevanza il tentativo di M.", nè la ottemperanza prestata da Sa., nè soprattutto la circostanza che l’indagato avesse chiesto di "ricevere direttive", siccome riferito dalla moglie al Sa. nel corso della telefonata del 16 dicembre 2010 (intercettata).

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Paolo Barone, mediante atto recante la data del 10 giugno 2011, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il difensore denunzia, à sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza della motivazione, richiamando pertinenti arresti di legittimità in materia di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e deducendo: il concorso in uno solo dei reati scopo "non è sufficiente" a dimostrare la compartecipazione associativa; a dispetto delle sollecitazioni del cognato, l’indagato non ha improntato la condotta processuale in conformità dei suggerimenti ricevuti; l’assunto di accusa circa l’accollo da parte di M. delle spese legali è smentito dalla istanza di concessione del patrocinio a spese dello Stato; la supposizione della esistenza della associazione è, peraltro, "debolissima", tenuto conto del lasso temporale molto breve della permanenza, del numero ridotto dei compartecipi e della non plausibilità della congettura di una compagine "preesistente e creata ad hoc per una serie indeterminata di delitti". 2.2 – Con il secondo motivo il difensore denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena inammissibilità, in relazione all’art. 649 c.p.p. ed eccepisce la violazione del divieto del ne bis in idem, in relazione al giudicato intervenuto in ordine alla condotta delittuosa, perpetrata il 9 febbraio 2010 e concernente il concorso nella detenzione della cocaina, asserendo che il reato in parola e la condotta associativa costituiscano il "medesimofatto". 3.- Il ricorso è infondato.

3.1 – In rito, la obiettiva ed evidente diversità degli enunciati fattuali delle condotte, relative al delitto associativo e al reato scopo, esclude la ricorrenza della preclusione del giudicato invocata dal ricorrente (senza alcun fondamento) col secondo motivo.

3.2 – Neppure è apprezzabile vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità; laddove le deduzioni, le doglianze e i rilievi residui espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito, sicchè, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili à termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

A scioglimento della riserva del 3 novembre 2011:

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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