Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 03-11-2011) 25-11-2011, n. 43766

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con ordinanza, deliberata il 16 maggio 2011 e depositata il 30 maggio 2011, il Tribunale ordinario di Roma, in funzione di giudice distrettuale del riesame delle ordinanze che dispongono misure coercitive, ha confermato l’ordinanza del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di quella stessa sede, 21 aprile 2011, di custodia cautelare in carcere a carico di A.P., indagato per il delitto di associazione finalizzata al traffico degli stupefacenti, ai sensi Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossico-dipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, art. 74, per la partecipazione alla organizzazione capeggiata da M.G. e operante nella zona sud – est di Roma, con permanenza protratta dal (OMISSIS), nonchè per sette reati scopo ascritti ai capi 3, 5, 6, 9, 18, 19 e 21 della rubrica del provvedimento coercitivo.

Il Collegio ha motivato: in rito, è infondata l’eccezione difensiva di nullità in relazione alla produzione del Pubblico Ministero della annotazione della polizia giudiziaria circa le dichiarazioni rese, dopo l’arresto, da V.A. mentre era condotto in carcere (sulla circostanza che gli associati avevano subodorato da circa un mese e mezzo di essere sottoposti alle indagini); secondo la giurisprudenza di legittimità il Pubblico Ministero è abilitato a produrre elementi di prova direttamente nella udienza camerale davanti al giudice del riesame; nel merito l’indagato è gravato dalla "dalla imponenza quantitativa e qualitativa" del compendio indiziario, costituito dalle intercettazioni, dai servizi di osservazione, dai sequestri di varie partite di stupefacenti dagli arresti in flagranza di alcuni associati, dalle dichiarazioni del sodale collaborante S.M.E.A.I.S..

Il Tribunale ha, quindi, aggiunto con specifico riguardo ai singoli reati:

a) in ordine alla consegna a fine di spaccio di 2.499 grammi di hashish (capo 3 della rubrica), sequestrati ad G.A., arrestato in flagranza della detenzione, il concorso dell’indagato è dimostrato dalle precedenti comunicazioni di G. con N. e con A. in merito alla questione insorta in ordine al valore ponderale della partita di droga (in seguito alla pesatura effettuata con una bilancia difettosa), e dalle comunicazioni intercorse, dopo l’arresto del compartecipe, tra A. e N.;

b) in ordine alla coltivazione, sul terreno di D.F., adiacente all’agriturismo di costui, di una piantagione di marijuana (capo 5 della rubrica), A. è gravato dal servizio di osservazione della polizia giudiziaria che lo ha fotografato, assieme a D., nel campo coltivato tra le piante in avanzato stato di vegetazione, dalla conversazione del 6 novembre 2009 con N. in merito alla annaffiatura delle piante; dalle ulteriori comunicazioni circa i ricavi ottenuti colla vendita del raccolto;

c) in ordine alla coltivazione (con luce artificiale) di altra piantagione di marijuana nel magazzino di Q.A., già convivente della madre dell’indagato (capo 6 della rubrica), le esternazioni di A. (immediatamente informato da Q. in seguito alla perquisizione del locale) e i propositi omicidi manifestati nei confronti dell’autore della supposta delazione, disvelano la compartecipazione nella illecita attività;

d) in ordine alla detenzione di cinquanta dosi di cocaina, per il peso complessivo di 22 grammi (capo 9 della rubrica), sequestrati a N. in occasione dell’arresto in flagranza e in precedenza detenuti da Vi.Al. (di intesa con M.L., sorella di G.), le conversazioni intercorse tra A. e N., che diedero luogo alla operazione di polizia, con esplicito riferimento alla sostanza da utilizzare per il taglio dello stupefacente (mannite), dimostrano il coinvolgimento dell’indagato nella concorsuale azione delittuosa;

e) in ordine alla detenzione di due chilogrammi di marijuana e in ordine alla cessione di duecento grammi di cocaina a B.F. (capo 18 della rubrica), l’indagato è attinto dalle sue stesse dichiarazioni confessorie nel corso della conversazione del 27 luglio 2009 con N.;

f) in ordine alla cessione di venti chilogrammi di stupefacente a Ba.Gi. cugino di N. (capo 19 della rubrica), la condotta concorsuale è oggetto dei riferimenti dello stesso N. e dell’indagato nel corso della conversazione del 28 settembre 2009;

da ulteriori conversazioni emerge che Ba. era "un fidato collaboratore" dei due e si prestava a custodire la droga presso la propria abitazione ove disponeva di una pressa artigianale;

g) in ordine alla provvista e alla rivendita di venti chilogrammi di hashish, destinati a Ci.Gu. (amante della sorella di M.) e sequestrati il (OMISSIS) ad Ga.An. detto (OMISSIS) durante il trasporto (capo 21 della rubrica), furono proprio "i contatti propedeutici" tra A. e N. ai fini del reperimento dello stupefacente e le successive conversazioni intercorse tra i due indagati in merito al succitato traffico che consentirono il sequestro della sostanza e l’arresto di Ga. eseguito il 13 ottobre 2009; peraltro nel corso della conversazione del 23 novembre 2009, A. ricorda all’interlocutore che nel 2006 smerciava tre quintali di hashish al mese;

h) in ordine al delitto associativo, priva di pregio è la obiezione difensiva circa il perseguimento del proprio profitto da parte degli associati, laddove costoro hanno operato nella consapevolezza del vicendevole ausilio offerto dalle reciproche condotte alla attuazione del programma criminale; le intercettazioni e i servizi di osservazione hanno rivelato la affermazione della consorteria radicata nel quartiere romano di Cinecittà, dopo aver soppiantato il gruppo camorristico Senese, decimato nel gennaio 2009 dagli arresti dei componenti; le indagini hanno accertato i punti di ritrovo degli associati (il centro scommesse Intralot, il bar (OMISSIS) gestito, di fatto da M., il solarium di F.), i luoghi di deposito dello stupefacente (i magazzini di g., di Ba., di N., di G., l’agriturismo di D. e la abitazione della Vi.), i laboratori, la disponibilità di adeguata strumentazione, come le presse sequestrate a Fi. e F., l’uso frequente di alias e il linguaggio criptico nelle comunicazioni telefoniche; la sistematica fornitura "a credito" dello stupefacente agli associati, la corresponsione di una "quota settimanale" da parte di A. e N. al M. per l’approvvigionamento dello stupefacente; le aggressioni e i fatti di sangue perpetrati per il predominio sul territorio nei confronti dello stesso A., di M., di Z.E., di Ci.Ga. e dell’associato S.M.E.A.I.S.; concorre, infine, la chiamata in correità di costui; il collaborante ha rivelato l’organigramma della associazione, con al vertice M. e con A., in posizione di rilievo, quale stretto collaboratore del capo; la esistenza del vincolo associativo "ha trovato plastica dimostrazione" in seguito all’arresto di F., Bo. e S., alla stregua delle intercettazioni dalle quali emerge che M. orchestrò la linea difensiva degli arrestati, imponendo a Sa. di convicere il cognato Bo. a scagionare S. e F..

In relazione alle esigenze cautelari il Collegio ha rilevato: la "esigenza socialpreventiva" è elevatissima, considerati i quantitativi, le differenti tipologie degli stupefacenti trattati, la intraprendenza dell’indagato, la pervicace determinazione delittuosa e il precedente specifico da cui è gravato.

2. – Ricorre per cassazione l’indagato, col ministero del difensore di fiducia, avvocato Costantino Francesco Baffa, mediante atto recante la data del 7 giugno 2011, col quale sviluppa due motivi.

2.1 – Con il primo motivo il ricorrente denunzia, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c), inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 127 e 309 c.p.p., censurando l’ammissione della produzione della annotazione di polizia giudiziaria, 3 maggio 2011 (recante menzione di dichiarazioni rese dopo l’arresto e durante la traduzione presso la Casa circondariale dal correo V.A.), esibita dal Pubblico Ministero alla udienza camerale davanti al giudice del riesame, sotto il profilo della violazione – sanzionata a pena di nullità -del termine dilatorio di cinque giorni, prescritto dall’art. 127 c.p.p..

2.2 – Con il secondo motivo il ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, ai sensi dell’art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), e c), inosservanza o erronea applicazione della legge penale, o di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nella applicazione della legge penale, in relazione all’art. 110 c.p., del Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, artt. 73 e 74, nonchè inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in relazione agli artt. 273 e 274 c.p.p. e art. 275 c.p.p., comma 2-bis.

Il difensore deduce: difetta "un quadro accusatorio convincente";

mancano concreti indizi di colpevolezza; in particolare, con riferimento al delitto di cui al capo 3, le intercettazioni "sono incomprensibili e non contengono nulla di compromettente" e G., dopo l’arresto, non ha fatto menzione di A.; con riferimento al capo 5, l’accesso alla piantagione era libero; chiunque poteva accedervi; non è dimostrato il concorso nella coltivazione; la polizia giudiziaria ha operato i sequestri di marijuana nei confronti di persone diverse dal ricorrente; nè è provato che costui fosse consapevole "del tipo di coltivazione" praticata nel campo sul quale è stato fotografato; con riferimento al delitto di cui al capo 6, non sono condivisibili le valutazioni del Collegio, in quanto gli elementi considerati "non assurgono nemmeno a flebili indizi di responsabilità"; con riferimento al delitto di cui al capo 9, l’accusa e la interpretazione delle telefonate, su cui si fonda, sono inverosimili; lo stupefacente era destinato all’uso personale della Vi.; il riferimento allo smercio, contenuto nella citazione della conversazione "costituisce una indebita aggiunta (..) poichè la frase non risulta in nessuna trascrizione di telefonata"; neppure con riferimento al delitto di cui al capo 18, "il contenuto delle intercettazioni (..) corrisponde a quanto riportato nella ordinanza di custodia cautelare in carcere"; in seguito alla conversazione del 28 luglio 2009, non è stata effettuata nessuna perquisizione; con riferimento al delitto di cui al capo 19, "non può ritenersi provato tutto quanto si sente da una conversazione ambientale", in quanto non può escludersi l’ipotesi della vanteria e "oltre alle parole non vi è nessun riscontro"; con riferimento al delitto di cui al capo 21, A. è estraneo rispetto al sequestro eseguito il 13 ottobre 2009 a carico di Ga.An. e alle relative vicende; infine con riferimento al delitto associativo, difettano gli elementi costitutivi del reato (analogamente a quelli dei delitti scopo);

manca la prova dell’accordo preventivo dei supposti associati per "dare corpo a un programma permanente e stabile"; gli indizi sono equivoci e discordanti; conclusivamente non sussistono nè gravi indizi di colpevolezza, nè esigenze cautelari.

3.- Il ricorso è infondato.

3.1 – Non ricorre il vizio della violazione di legge:

– nè sotto il profilo della inosservanza (per non aver il giudice a quo applicato una determinata disposizione in relazione all’operata rappresentazione del fatto corrispondente alla previsione della norma, ovvero per averla applicata sul presupposto dell’accertamento di un fatto diverso da quello contemplato dalla fattispecie);

– nè sotto il profilo della erronea applicazione, avendo il Tribunale esattamente interpretato le norme applicate, alla luce dei principi di diritto fissati da questa Corte, nè, oltretutto, opponendo il ricorrente alcuna apprezzabile, alternativa interpretazione a quella correttamente seguita nel provvedimento impugnato.

3.2 – Neppure ricorre vizio alcuno della motivazione.

Il giudice a quo ha dato conto adeguatamente – come illustrato nel paragrafo che precede sub 1. – delle ragioni della propria decisione, sorretta da motivazione congrua, affatto immune da illogicità di sorta, sicuramente contenuta entro i confini della plausibile opinabilità di apprezzamento e valutazione (v. per tutte: Cass., Sez. 1, 5 maggio 1967, n. 624, Maruzzella, massima n. 105775 e, da ultimo, Cass., Sez. 4, 2 dicembre 2003, n. 4842, Elia, massima n. 229369) e, pertanto, sottratta a ogni sindacato nella sede del presente scrutinio di legittimità.

I rilievi, le deduzioni e le doglianze espressi dal ricorrente, benchè inscenati sotto la prospettazione di vitia della motivazione e del travisamento dei fatti, si sviluppano tutti nell’orbita delle censure di merito: a fronte della ricostruzione e della valutazione del giudice a quo il difensore non offre (così come impone la osservanza del principio di autosufficienza del ricorso, v. Sez. 4, 26 giugno 2008, n. 37982, Buzi, massima n. 241023; Sez. 1, 18 marzo 2008, n. 16706, Falcone, massima n. 240123; Cass., Sez. 1, 29 novembre 2007, n. 47499, Chialli, massima n. 238333; Sez. Feriale, 13 settembre 2007, n. 37368, Torino, massima n. 237302; Sez. 6, 19 dicembre 2006, n. 21858, Tagliente, massima n. 236689; Sez. 1, 18 maggio 2006, n. 20344, Salaj, massima n. 234115; Sez. 1, 2 maggio 2006, n. 16223, Scognamiglio, massima n. 233781; Sez. 1, 20 aprile 2006, n. 20370, Simonetti, massima n. 233778) la compiuta rappresentazione e dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sè dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l’intrinseca incompatibilità degli enunciati (Cass., Sez. 1, 14 luglio 2006, n. 25117, Stojanovic, massima n. 234167 e Cass., Sez. 1, 15 giugno 2007, n. 24667, Musumeci, massima n. 237207); bensì oppone la propria valutazione e la propria ricostruzione dei fatti di causa e del merito del giudizio.

Sicchè le censure, consistendo in motivi diversi da quelli consentiti dalla legge con il ricorso per cassazione, sono inammissibili ai termini dell’art. 606 c.p.p., comma 3. 3.3 – Conseguono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

La Cancelleria provvedere agli adempimenti di rito ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Dispone trasmettersi, a cura della cancelleria, copia del provvedimento al direttore dell’istituto penitenziario ai sensi dell’art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-ter.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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